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Polveri di legno

Questo argomento ha avuto 43 risposte ed è stato letto 5877 volte.

serenix

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  • Re: Polveri di legno
  • (24/12/2010 18:07)

La gestione di un'efficace prevenzione della salute dall'esposizione a tossici, specie se cancerogeni pur a bassissime dosi, è tra gli argomenti più difficili per il MC. La funzione del registro cancerogeni è epidemiologica, bisogna chiedersi che valenza possono avere in tal senso, dati per esposizione spesso inferiore ai livelli ambientali...con tutti i bias in corso di stima di prevalenza ed incidenza. Qualcuno ha notizia di un reale utilizzo del registro cancerogeni per valutare gli indici di rischio ad es. cancerogeno per comparto, o semplice esposizione a sostanza specifica? Su grande scala non sono molto più utili degli studi caso-controllo o comunque in caso di patologia dei trial clinici mirati? Chiedo lumi....grazie

paraquat

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  • Re: Polveri di legno
  • (24/12/2010 21:10)

FRANCO CANGIANI il 24/12/2010 04:50 ha scritto:


Si, hanno dispositivi di protezione individuale mascherine,possono entrare al massimo in 4 o 5 alla volta nella sala delle lavorazioni sotto supervisione di docente e assistente, ci sono delle aspirazioni localizzate, cuffie antirumore, guanti antitaglio, e ci stanno come dici tu 3- 4-5 ore settimanali....esistono altri laboratori di grafica di informatica di costruzione modelli in gesso....di fotografia...la valutazione delle polveri riporta un esposizione per lo studente < 0,1 mg/m3....il tlv è rispettato dunque... ma il registro non è un registro interno, come dici tu, quello previsto per legge ..ma un documento sia interno sia da inoltrare a spsal e ad ispesl secondo un ben definito modello e relative schede personali (AGGIORNATO DAL MEDICO COMPETENTE) cosa ben diversa da una pastasciutta fatta in casa... (a proposito l'ispesl esiste ancora?)...come pure andrebbero inoltrate se non erro le cartelle...vi rendete conto di che casino...inoltre il registro potrebbe riportare la medesima esposizione per tutti gli studenti giacchè è stata fatta una tantum......io credo che consiglierò di chiedere una presa di posizione ufficiale dalla asl di competenza...cosa ne dite? o si rischiano sanzioni? forse è meglio quindi spingere verso l'uso esclusivo di legni teneri (come peraltro è già stato fatto)? A quel punto la sorv sanitaria sarebbe obbligatoria? Il legno comunque può essere asmogeno...

Ciao e auguri..

Beh diciamo che in questa scuola la situazione è sotto controllo; pensiamo alle falegnamerie c'è da rabbrividire...
La sostituzione dell'agente con un altro non cancerogeno secondo me significa prevenzione primaria, quindi la cosa si ridimensiona notevolmente.
Coinvolgere lo Spisal non sarebbe una brutta cosa, bisogna vedere cosa ne pensano loro.

Volevo infine rimarcare una cosa a proposito dei TLV (in generale): "la concentrazione al di sotto della quale QUASI tutti i lavoratori".....

Un caro saluto.
Buon Natale

torretta

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  • Re: Polveri di legno
  • (28/12/2010 23:16)

FRANCO CANGIANI il 20/12/2010 11:53 ha scritto:
Mah che io sappia del registro per rischio biologico se ne occupa il ddl per il tramite del rspp che lo aggiorna; per il cancerogeno è il medico competente a dover aggiornare....però capite che se la scuola c'ha 200 o 300 ragazzi che frequentano i laboratori come si può gestire la cosa? Ogni anno restituisci 300 copie delle cartelle!!!Poi le Mandi pure all'ispesl!!!! La ss annuale? Inutile o quasi se è vero che ci sono circa 400 casi di cancro nasosinusale in italia all'anno e di certo non a 20 anni non per esposizioni

A proposito di registro, mi pare che l'art. 243 dell'81 dica quanto sotto ho riportato e cioè che il Registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente: che cosa si intende per "curare la tenuta" ?
Scrivere nome e cognome degli esposti, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e,ove nota, l'esposizione ? Ma questo non lo può fare il Ddl stesso , quale è il problema ? Quale è il motivo per cui è il Ddl che istituisce il Registro e poi lo fa "curare" (???) dal MC ?
Francamente mi sfugge il senso della tenuta per il tramite del MC.
E poi è comunque il DdL che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invia all'Ispesl la cartella sanitaria (che gli avrà fornito il MC, ovviamente in busta chiusa per i noti motivi) unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.
La lettera f, comma 1 dell'art. 25 è stata soppressa dal Decreto 106/09: questa prevedeva sì l'invio della cartella sanitaria (per via "telematica" (!!!) da parte del MC.
Anche in caso di cessazione di attività, è sempre il DdL (e non il MC) che consegna il registro e le cartelle all'Ispesl, così come quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo.
Insomma mi pare che, ancora una volta, si possa ringraziare chi ha pensato una normativa senza rendersi conto di cosa significa poi metterla in pratica!
Se poi non ho il valore di esposizione (quante piccole falegnamerie fanno effettuare una indagine ambientale ?), il senso del registro non può che essere epidemiologico, non certo di utilità ai fini della SS.
E ancora, se poi disgraziatamente, si dovesse verificare una neoplasia specifica in un soggetto, ancorchè sottoposto a SS con Vis.medica e Vis.ORL, anche annualmente, come si può difendere il MC da tutte le conseguenze che inevitabilmente finiranno per cadere sulla sua testa ?

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

FRANCO CANGIANI

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  • Re: Polveri di legno
  • (29/12/2010 01:02)

Signori questo è il dramma norme improponibili e inapplicabili se non a costi esorbitanti (e insostenibili per certe realtà) che se non le applichi sei punito con altrettante sanzioni esorbitanti...lo sciacallaggio è aperto......
Oltre all'all. 3B (a proposito che si fà quest'anno?), non sarebbe il caso di abolire un pò di altri punti (come questi sui cancerogeni)?L'Ispesl a cui vanno cartelle e il registro esiste ancora?

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