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Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese

Questo argomento ha avuto 76 risposte ed è stato letto 5308 volte.

paraquat

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (06/01/2011 22:03)

bernardo il 06/01/2011 09:48 ha scritto:



Sono d'accordo, però occorre che chiariamo bene se parliamo di utilità o di obbligatorietà, perché le due cose non necessariamente sono coincidenti. In ogni caso per i lavoratori ed equiparati esposti a rischio biologico fa testo il D.Lgs.vo 81/08, non solo in quanto normativa più recente, ma in quanto ha esplicitamente abrogato ogni altra normativa in contrasto.

in effetti hai ragione, io parlavo più di utilità che d'obbligatorietà; volevo solo richiamare il DPR che nell'articolo in questione mi pare non citato, e che riduceva notevolmente le categorie da vaccinare con il BCG.
Quanto all'obbligatorietà del vaccino anti epatite B, solo l'idea di non rendere idoneo un operatore sanitario che non effettua la vaccinazione implicherebbe, in molti casi, lo svuotamento di interi reparti.
Personalmente propongo il vaccino, sensibilizzo l'operatore ad effettuare la vaccinazione, che il ddl deve rendere disponibile per tutti. È fondamentale, in questo caso, a mio avviso, la formazione specifica dell'operatore sui rischi, sul corretto uso dei DPI, da effettuare periodicamente.
Poi ci sarebbe da fare una discussione sui richiami, sui titoli anticorpali, sulla memoria del sistema immunitario, sulle metodiche di laboratorio in termini di specificità e sensibilità (es. immunoenzimatica vs elettrochemiluminescenza per il dosaggio degli anti HbsAb), ma questa è un'altra storia, sono off topic!

armandomattioli

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 11:20)

Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Poichè l'art. art. 279 comma 2 lettera a) non ne prevede l'obbligatorietà, la vaccinazione non può essere effettuata senza il consenso informato del lavoratore e a maggior ragione di fronte ad un suo rifiuto esplicito.
L'interpretazione che l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione è anche legato ad un interesse collettivo di non spendere soldi per malattie professionali, a me sembra una forzatura; se fossimo conseguenti, a tutti i fumatori, bevitori e agli altri soggetti dediti ad abitudini voluttuarie non dovremmo forse negare le cure mediche pubbliche?
Un certo fondamento ha invece la considerazione che il lavoratore è la parte debole che spesso non è in grado di autodeterminarsi realmente rispetto alla sua salute; e forse questo è proprio il motivo per cui la 626/94 ha creato una grossa deroga al diritto di autodeterminazione in materia di salute dei lavoratori, ponendo innumerevoli specifici obblighi di legge.
Ma al di fuori di tali obblighi, nessuna prevaricazione è ammissibile ad un diritto fondamentale dei cittadini delle democrazie occidentali.
Il caso di Eluana Englaro è stato al riguardo illuminante: nemmeno il governo e il parlamento hanno potuto imporre ad un cittadino italiano un trattamento salvavita.
Teniamo anche conto che a valle di accertamenti sanitari non obbligatori "imposti" al lavoratore questi è stato licenziato; di fronte a tali casi il principio di cautelare la parte debole si infrange clamorosamente.
Saluti

faggiano.danilo

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 14:41)

Io forse esco fuori dal coro. Quando ho letto l'articolo mi sono sentito abbastanza in sintonia con quanto affermato dall'autore e spiego il perchè.

Il datore di lavoro, secondo la normativa, deve fornire i DPI al lavoratore. Da quanto affermato da alcuni colleghi nelle precedenti battute si dedurrebbe che il lavoratore potrebbe anche non utilizzare i DPI fornitigli perchè tanto nessuno glielo può imporre. Il lavoratore, invece , è previsto che sia obbligato ad utilizzarli (art. 20 del D.Lgs. 81/08). In caso contrario potrebbe essere richiamato ufficialmente (e poi vediamo se l'INAIL gli riconosce la malattia professionale eventualemnte sviluppata, es. l'ipoacusia).

Sempre nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 si dice che il lavoratore deve "sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente". Se rendessimo facoltativa l'osservanza di questo dettato, il lavoratore si potrebbe rifiutare, per es., di sottoporsi al prelievo emativo (che resta pur sempre un atto medico sottoposto a consenso informato). In questo caso il MC cosa dovrebbe fare? Dovrebbe farsi firmare un diniego del lavoratore/paziente e dargli comunque l'idoneità specifica alla mansione?
E se il prelievo in tale evenienza fosse destinato al monitoraggio biologico di un BEI (per es. piombemia, finalizzato a capire se è bene allontanarlo dall'esposizione o meno) e non alla mera valutazione della sua idoneità alla mansione (es. è o non è diabetico)? In tal caso sarebbe lecito rimettere alla decisione del lavoratore la facoltà di scelta se farsi fare un buco al braccio o meno? E se poi gli viene il saturnismo chi ne risponde?

Per la vaccinazione ritengo valga la stessa cosa: è una forma di tutela della salute (del singolo o collettività non importa) che rientra nelle misure di "protezione" qualora quelle di "prevenzione" non siano sufficienti (vedi evento occasionale). Sto pensando sopratutto all'antitetanica, così diffusa nelle realtà lavorative (edilizia, ecc.).
Il MC dà il proprio giudizio di idoneità al lavoratore quando sa che tutte le misure di tutela sono state adottate, altrimenti si dovrebbe rifiutare emettendo un giudizio di non idoneità o idoneità con prescrizioni/limitazioni.


Ovviamente si accettano pareri contrari.

Saluti

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 15:59)

Siamo sicuri che l'art.304 comma 1 lettera abroga "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia incompatibile"
e quindi l'antitetanica e l'antitubercolare?
Se dalla valtazione dei rischi emerge il rischio biologico per un determinato agente ed esiste il vaccino io lo riporto nel protocollo sanitario e se il lavoratore si rifiuta lo faccio non idoneo .Ciò non significa che sto proponendo un TSO il lavoratore è libero di non vaccinarsi ma io sono libero di farlo non idoneo ad una mansione che lo espone a quel rischio.

armando

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 16:29)

Perchè ci complichiamo la vita in uno dei pochi casi in cui la norma è chiara?
La sorveglianza sanitaria è stabilita dall'art. 41 che prevede i casi in cui essa è obbligatoria (comma 1 lett.a)) e quelli in cui è facoltativa (comma 1 lett.b).
Al di fuori di questi casi vige il divieto di cui all'art. 5 dello statuto dei lavoratori, tuttora vigente!
L'art. 20 si applica perciò nell'ambito della sorveglianza sanitaria, quantomeno quella obbligatoria.
In sintesi: ci sono casi in cui la SS è obbligatoria, casi in cui è facoltativa (su richiesta del lavoratore ed avallo del MC) e casi in cui è VIETATA!
Pertanto, caro Giancarlo, non puoi obbligare un lavoratore ad un trattamento sanitario che obbligatorio non è; e se non puoi obbligarlo, non puoi nemmeno farlo non idoneo, pena incorrere nell'infrazione prevista dell'art. 41 comma 3 lett.c) e far incorrere il ddl in quella dell'art. 5 della L.300/1970.
Saluti

Gennaro

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 17:05)

armando il 07/01/2011 04:29 ha scritto:
L'art. 20 si applica perciò nell'ambito della sorveglianza sanitaria, quantomeno quella obbligatoria.

Pertanto, caro Giancarlo, non puoi obbligare un lavoratore ad un trattamento sanitario che obbligatorio non è;
Saluti

Salve, ho il seguente dubbio
il comma i dell'articolo 20 D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o COMUNQUE DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE, la violazione di tale obbligo è punibile con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro.

Quindi se il medico competente dispone l'effettuazione della vaccinazione attiva conto un microorganismo, la stessa diventa obbligatoria in base a quanto stabilito dall'articolo 20?
Saluti e grazie per le eventuali risposte:)

Gennaro Bilancio

faggiano.danilo

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  • (07/01/2011 18:12)

Gennaro il 07/01/2011 05:05 ha scritto:


Salve, ho il seguente dubbio
il comma i dell'articolo 20 D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o COMUNQUE DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE, la violazione di tale obbligo è punibile con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro.

Quindi se il medico competente dispone l'effettuazione della vaccinazione attiva conto un microorganismo, la stessa diventa obbligatoria in base a quanto stabilito dall'articolo 20?
Saluti e grazie per le eventuali risposte:)

Infatti è quello che ho sostenuto nel mio intervento precedente.

Ai tempi dell'università, all'esame di medicina legale mi insegnarono che i trattamenti sanitari obbligatori si distinguono in due tipi:
1. COERCITIVI: ovvero i TSO classici, quelli in cui il cittadino non può opporsi pena l'uso della forza pubblica;
2. NON COERCITIVI: quelli a cui il paziente si può opporre, ma il suo rifiuto comporta una perdita/modifica di un suo diritto o la perdita/modifica del suo status. In questi rientrano per esempio le visite da parte della commissione invalidi INPS: il cittadino è obbligato a sottoporvisi, altrimenti perde il diritto di aver riconosciuta la sua invalidità civile. E così vale per tutte le altre visite obbligatorie, come quella da parte del MC: tu non ti fai visitare (ne hai facoltà), ma ciò comporta la perdita/modifica del tuo diritto al lavoro/idoneità (cambia lavoro, così vai a fare qualcosa per la quale il MC non ti "buca")!!

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

Gennaro

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 18:38)

faggiano.danilo il 07/01/2011 06:12 ha scritto:


Infatti è quello che ho sostenuto nel mio intervento precedente.

Ai tempi dell'università, all'esame di medicina legale mi insegnarono che i trattamenti sanitari obbligatori si distinguono in due tipi:
1. COERCITIVI: ovvero i TSO classici, quelli in cui il cittadino non può opporsi pena l'uso della forza pubblica;
2. NON COERCITIVI: quelli a cui il paziente si può opporre, ma il suo rifiuto comporta una perdita/modifica di un suo diritto o la perdita/modifica del suo status. In questi rientrano per esempio le visite da parte della commissione invalidi INPS: il cittadino è obbligato a sottoporvisi, altrimenti perde il diritto di aver riconosciuta la sua invalidità civile. E così vale per tutte le altre visite obbligatorie, come quella da parte del MC: tu non ti fai visitare (ne hai facoltà), ma ciò comporta la perdita/modifica del tuo diritto al lavoro/idoneità (cambia lavoro, così vai a fare qualcosa per la quale il MC non ti "buca")!!

CONDIVIDO, LA MIA DOMANDA ERA ANCHE UNA RISPOSTA :)

Gennaro Bilancio

faggiano.danilo

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  • (07/01/2011 21:02)

Gennaro il 07/01/2011 06:38 ha scritto:

CONDIVIDO, LA MIA DOMANDA ERA ANCHE UNA RISPOSTA :)

Sei un grande! :-)

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

gianfranco-murgia

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  • Re: Vaccini e creatività: commenti all'articolo del mese
  • (07/01/2011 21:50)

giancarlo il 07/01/2011 03:59 ha scritto:
Siamo sicuri che l'art.304 comma 1 lettera abroga "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia incompatibile"
e quindi l'antitetanica e l'antitubercolare?
Se dalla valtazione dei rischi emerge il rischio biologico per un determinato agente ed esiste il vaccino io lo riporto nel protocollo sanitario e se il lavoratore si rifiuta lo faccio non idoneo .Ciò non significa che sto proponendo un TSO il lavoratore è libero di non vaccinarsi ma io sono libero di farlo non idoneo ad una mansione che lo espone a quel rischio.

Si stanno mischiando troppe cose, troppa carne al fuoco produce fumo e non aiuta a capire se le vaccinazioni connesse all’attività di MC siano obbligatorie o meno per le categorie a rischio. Sicuramente è improprio l’accostamento con i DPI forniti dal DL perché l’obbligo di utilizzazione è previsto, protegge ma non danneggia, e niente ha a che fare con il divieto di trattamenti sanitari sancito dall’art. 32 della Costituzione (fonte giuridica primaria gerarchicamente sovra ordinata a tutte le altre): “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”..come ha scritto armando mattioli. Finora mi pare che nessuno abbia citato un riferimento normativo che renda evidente l’obbligatorietà delle vaccinazioni confermando indirettamente le osservazioni di Frigeri. Ne invece possono esservi dubbi sull’obbligatorietà dei controlli sanitari che però, osservo ancora banalmente, sono tutt’altra cosa rispetto ai trattamenti sanitari che quando sono obbligatori devono essere previsti per legge. Il prelievo venoso per definizione è un intervento sanitario non invasivo, tant’è che può essere fatto da qualsiasi medico (e da strutture non soggette ad autorizzazione sanitaria) oltre che a domicilio. Anche gli altri accertamenti sanitari effettuati in ambito di sorveglianza sanitaria sono in genere non invasivi nel senso tecnico del termine. Ma detto questo mi pare che tutti si possa concordare sul fatto che LA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO, IN QUESTO CASO IL VACCINO, COSTITUISCE SEMPRE UN TRATTAMENTO SANITARIO che niente ha a che vedere con i controlli sanitari ed i protocolli; pertanto se la vaccinazione non è prevista come obbligatoria dalla legge non posso effettuarla senza l’acquisizione del consenso. Ovviamente ne deriva l’illegittimità, nel senso che non si è liberi di, come è stato affermato, di esprimere un giudizio di non idoneità come estrema conseguenza del rifiuto del lavoratore alla somministrazione del vaccino, essendo tale giudizio formulato a fronte di un obbligo inesistente.
G. Murgia

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