Se non sono obbligatori per legge, nè accertamenti nè trattamenti sanitari possono essere fatti senza il consenso e contro la volontà del lavoratore, perchè inciderebbero sul suo diritto all'autodeterminazione.
E l'art. 5 dello statuto dei lavoratori è pienamente vigente.
Quindi al mc l'art. 20 non concede alcun potere di disporre a proprio piacimento accertamenti al di fuori dei casi previsti per la sorveglianza sanitaria dall' art. 41 lett. a) e lett. b) del comma 1).
E che la volontà del legislatore sia questa emerge anche da un altro fatto: una bozza del 81/2008 del marzo 2008 prevedeva anche la lett. c) che stabiliva che la SS poteva essere effettuata nel caso in cui il MC l'avesse ritenuta necessaria.
Ma a seguito della richiesta di 16 associazioni datoriali tale comma è stato eliminato nella versione definitiva.
Saluti
armando il 07/01/2011 11:14 ha scritto:
Quindi al mc l'art. 20 non concede alcun potere di disporre a proprio piacimento accertamenti al di fuori dei casi previsti per la sorveglianza sanitaria dall' art. 41 lett. a) e lett. b) del comma 1).
Saluti
Salve
Scusa Armando, qui stiamo parlando di rischio Biologico....quindi obbligo di sorveglianza sanitaria.
Risulta chiaro che in caso di rifiuto del lavoratore all'effettuazione della vaccinazione, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, bisogna tener conto di una serie di variabili già indicate dai colleghi che mi hanno preceduto.
Saluti
Gennaro Bilancio
Come sempre mi tocca beccarmi con Gianfranco-Murgia su particolari semantici.
Non sono d'accordo rispetto all'affermazione "... LA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO, IN QUESTO CASO IL VACCINO, COSTITUISCE SEMPRE UN TRATTAMENTO SANITARIO che niente ha a che vedere con i controlli sanitari ed i protocolli".
Il trattamento sanitario è qualunque atto compiuto da personale sanitario abilitato (anche il prelievo eseguito da infermiere professionale è un trattamento sanitario) finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Altrimenti, a questo punto, chiunque potrebbe eseguire un prelievo.
Tutti i trattamenti sanitari, come tutti sappiamo e con le eccezioni previste per legge, sono soggetti a consenso. Il fatto che il paziente ti porga il braccio per farsi fare un buco rientra nel cosiddetto "consenso tacito", ovvio che per gli atti medici di particolare difficoltà (es. interventi chirurgici) si procede con un consenso "esplicito" (più formale). In caso contrario potremmo palpare la pancia (per non dire altre zone) di chiunque senza che questo lo voglia ... "tanto non è un atto medico invasivo e non fa male, anzi, non sarebbe neanche un atto medico"!!
Infine, posso ovviamente sbagliarmi, ma la Legge n. 292/63 (VACCINAZIONE ANTITETANICA OBBLIGAORIA) impone la vaccinazione antitetanica a tutti i lavoratori che appartengono a certe categorie identificate dalla stessa legge.
Quindi, per queste categorie non ci sono dubbi.
Il dibattito a questo punto resta aperto per gli altri casi di cui si disquisisce.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Gennaro il 08/01/2011 07:33 ha scritto:
Salve
Scusa Armando, qui stiamo parlando di rischio Biologico....quindi obbligo di sorveglianza sanitaria.
Risulta chiaro che in caso di rifiuto del lavoratore all'effettuazione della vaccinazione, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, bisogna tener conto di una serie di variabili già indicate dai colleghi che mi hanno preceduto.
Saluti:)
Ok, quindi siamo d'accordo su obblighi, facoltà e divieti di SS.
Per quanto riguarda l'obbligo di vaccinazione, concordo con bernardo: se la norma non avesse detto che il ddl mette a disposizione del lavoratore i vaccini, si sarebbe potuto invocare anche l'art 20. Ma così non è stato ed in fondo è comprensibile: la vaccinazione è trattamento sanitario che può avere controindicazioni ed è giusto che venga lasciata al lavoratore la decisione, previa adeguata informazione sui rischi della mancata vaccinazione da parte del mc, come da comma 5 art. 279.
Per quanto riguarda il tetano, poichè il clostridio figura nell'elenco di cui all'allegato XVI, anche per esso vale il discorso della facoltatività e non sussiste più l'obbligo di cui alla L. 292/63, anche ai sensi dell'art.304 comma 1) lett. d.
Saluti
faggiano.danilo il 08/01/2011 08:33 ha scritto:
Come sempre mi tocca beccarmi con Gianfranco-Murgia su particolari semantici. :-)
Non sono d'accordo rispetto all'affermazione "... LA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO, IN QUESTO CASO IL VACCINO, COSTITUISCE SEMPRE UN TRATTAMENTO SANITARIO che niente ha a che vedere con i controlli sanitari ed i protocolli".
Il trattamento sanitario è qualunque atto compiuto da personale sanitario abilitato (anche il prelievo eseguito da infermiere professionale è un trattamento sanitario) finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Altrimenti, a questo punto, chiunque potrebbe eseguire un prelievo.
Tutti i trattamenti sanitari, come tutti sappiamo e con le eccezioni previste per legge, sono soggetti a consenso. Il fatto che il paziente ti porga il braccio per farsi fare un buco rientra nel cosiddetto "consenso tacito", ovvio che per gli atti medici di particolare difficoltà (es. interventi chirurgici) si procede con un consenso "esplicito" (più formale). In caso contrario potremmo palpare la pancia (per non dire altre zone) di chiunque senza che questo lo voglia ... "tanto non è un atto medico invasivo e non fa male, anzi, non sarebbe neanche un atto medico"!!
Infine, posso ovviamente sbagliarmi, ma la Legge n. 292/63 (VACCINAZIONE ANTITETANICA OBBLIGAORIA) impone la vaccinazione antitetanica a tutti i lavoratori che appartengono a certe categorie identificate dalla stessa legge.
Quindi, per queste categorie non ci sono dubbi.
Il dibattito a questo punto resta aperto per gli altri casi di cui si disquisisce.
Dai non sempre, sarà capitato 1 o 2 volte di beccarci me ne ero pure scordato. Venendo al sodo è opportuno che nel contesto del dibattito la terminologia “trattamenti sanitari obbligatori” sia riservata a quelli previsti come tali dalla normativa, ossia quelli che si caratterizzano dall'essere disposti contro la volontà del soggetto. Altra cosa sono gli “interventi sanitari” (uso il binomio non casualmente ma per distinguerli dai trattamenti sanitari obbligatori menzionati, vedi il citato art. 32 della costituzione) che non sempre richiedono il consenso. E’ noto ad esempio che i controlli sanitari in ambito di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81 non richiedono, in quanto obbligatori, l’acquisizione del consenso. Così è stato sancito anche con lo specifico provvedimento del garante. In generale la stragrande maggioranza degli interventi sanitari, dai più semplici ai più complessi, non si caratterizzano per essere disposti contro la volontà del soggetto che li subisce. E’ questo l'oggetto del contendere: la liceità di imporre la vaccinazione contro la volontà del soggetto; anche se poi i casi che capitano, almeno nella mia esperienza, sono piuttosto rari. E’ chiaro che se il soggetto fornisce il consenso quando la vaccinazione messa a disposizione dal DL viene proposta dal MC il problema è risolto. Ritornando all’obbligo concordo sulla Legge n. 292/63 sulla vaccinazione antitetanica. Invece per l’antiepatite B per le categorie a rischio indicate nel DM del 1992 e successive integrazioni si specifica che …………..la ASL offre (non obbliga) gratuitamente la vaccinazione.......
G. Murgia
gianfranco-murgia il 08/01/2011 09:59 ha scritto:
Ritornando all’obbligo concordo sulla Legge n. 292/63 sulla vaccinazione antitetanica. Invece per l’antiepatite B per le categorie a rischio indicate nel DM del 1992 e successive integrazioni si specifica che …………..la ASL offre (non obbliga) gratuitamente la vaccinazione.......
G. Murgia
Condivido l'obbligo per la vaccinazione antitetanica, per quanto riguarda gli altri casi, così come già hai scritto in precedenza, tutto dipende dalla gravità e dalla probabilità di comparsa della malattia .
Per quanto riguarda il discorso sull'ASL che offre ma che non obbliga la vaccinazione contro il virus dell'epatite virale B mi sembra ovvio, tutto dipende dal grado di rischio.
Ci sono operatori sanitari, ma anche altre categorie di lavoratori che solo accidentalmente possono venire a contatto con il virus, mentre altre categorie di lavoratori, come i chirurghi, ortopedici ecc, hanno una frequenza di contagio che può essere più frequente, quindi nel primo caso secondo me, il medico competente grazie alla relazione sanitaria che integra con la valutazione dei rischi può motivare la non obbligatorietà alla vaccinazione, negli altri casi invece, essendoci un rischio serio, la misura più idonea (oltre a tutte le altre misure preventive e protettive adotatte) è proprio il vaccino, che in questo caso diventa un obbligo proprio all'articolo 20.
La domanda che mi nasce spontanea è la seguente: un chirurgo o i suoi familiari fanno causa all'azienda perchè ha contratto un epatite cronica da virus B.... chi sarà il responsabile del fallimento delle misure preventive e protettive individuate ma non attuate?.......Il DL, Il MC, Il Lavoratore, il Dirigente il Preposto o tutti insieme?
Saluti
Gennaro Bilancio
Gennaro il 08/01/2011 10:51 ha scritto:
Condivido l'obbligo per la vaccinazione antitetanica, per quanto riguarda gli altri casi, così come già hai scritto in precedenza, tutto dipende dalla gravità e dalla probabilità di comparsa della malattia .
Per quanto riguarda il discorso sull'ASL che offre ma che non obbliga la vaccinazione contro il virus dell'epatite virale B mi sembra ovvio, tutto dipende dal grado di rischio.
Ci sono operatori sanitari, ma anche altre categorie di lavoratori che solo accidentalmente possono venire a contatto con il virus, mentre altre categorie di lavoratori, come i chirurghi, ortopedici ecc, hanno una frequenza di contagio che può essere più frequente, quindi nel primo caso secondo me, il medico competente grazie alla relazione sanitaria che integra con la valutazione dei rischi può motivare la non obbligatorietà alla vaccinazione, negli altri casi invece, essendoci un rischio serio, la misura più idonea (oltre a tutte le altre misure preventive e protettive adotatte) è proprio il vaccino, che in questo caso diventa un obbligo proprio all'articolo 20.
La domanda che mi nasce spontanea è la seguente: un chirurgo o i suoi familiari fanno causa all'azienda perchè ha contratto un epatite cronica da virus B.... chi sarà il responsabile del fallimento delle misure preventive e protettive individuate ma non attuate?.......Il DL, Il MC, Il Lavoratore, il Dirigente il Preposto o tutti insieme?
Saluti
Condivido il ragionamEnto tranne quEllo che faccia rientrare le vaccinazioni negli obblighi di cui all'art. 20. Per quanto attiene al chirurgo prescindendo dalle rilevanti problematiche connesse alla trasmissione a terzi di infezioni, per il quesito che poni se il MC ha proposto al chirurgo di effettuare la vaccinazione antiepatite B e lo stesso si rifiuta di effettuarla non credo che il MC possa essere chamato a rispondere di eventuali danni connessi alla contrazione dell'epatite B
G. Murgia
gianfranco-murgia il 08/01/2011 11:41 ha scritto:
Condivido il ragionamEnto tranne quEllo che faccia rientrare le vaccinazioni negli obblighi di cui all'art. 20. Per quanto attiene al chirurgo prescindendo dalle rilevanti problematiche connesse alla trasmissione a terzi di infezioni, per il quesito che poni se il MC ha proposto al chirurgo di effettuare la vaccinazione antiepatite B e lo stesso si rifiuta di effettuarla non credo che il MC possa essere chamato a rispondere di eventuali danni connessi alla contrazione dell'epatite B
G. Murgia
E' tutto da dimostrare che non verrebbe chiamato a rispondere. Non conosciamo il tasso di infortuni biologici dei chirurghi? Non conosciamo l'infettivita' del virus HBV? Perché quindi, potrebbe esserci imputato, avete espresso un'idoneita piena a quel chirurgo non vaccinato per l'epatite B?
La redazione di MedicoCompetente.it
La Redazione il 08/01/2011 01:18 ha scritto:
E' tutto da dimostrare che non verrebbe chiamato a rispondere. Non conosciamo il tasso di infortuni biologici dei chirurghi? Non conosciamo l'infettivita' del virus HBV? Perché quindi, potrebbe esserci imputato, avete espresso un'idoneita piena a quel chirurgo non vaccinato per l'epatite B?
Certo la certezza di come possa concludersi un contenzioso giudiziario nessuno la può avere a priori, quindi non manifesto certezze in tal senso; se il MC la propone e il lavoratore si rifiutadi sottoporsi be mi pare di cogliere una dismetria sulle responsabilità. Ma la questione è un altra come ampiamente dibattuto, la normativa non impone obbligo di vaccinazione contro l'epatite B, se vi fosse un obbligo si ricadrebbe nei Trattamenti sanitari obbligatori la cui individuazione è riservata alla legge. Laddove la normativa si è pronunciata, antecedentemente al D.Lgs. 81, sulla vaccinazione antiepatite B per categorie a rischio ha indicato l'offerta e non l'obbligo di sottoporsi. Conseguntemente è tutto da dimostrare che il rifiuto della vaccinazione possa avere come conseguenza la formulazione di una non idoneità.
gianfranco-murgia il 08/01/2011 02:25 ha scritto:
la normativa non impone obbligo di vaccinazione contro l'epatite B, se vi fosse un obbligo si ricadrebbe nei Trattamenti sanitari obbligatori la cui individuazione è riservata alla legge..
Certo, hai ragione non è un obbligo diretto , ma lo diventa quando il medico competente dispone tali accertamenti, in caso di rifiuto o controindicazioni si espone il lavoratore a un rischio, cosa facciamo per abbattere questo rischio?,
Anche i lavoratori devono responsabilizzarsi ed essere partecipi.
Buona Domenica a tutti....bè anche buon Sabato
Gennaro Bilancio
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