Gennaro il 31/01/2011 01:08 ha scritto:
Salve
Tenendo in considerazione sia la definizione di lavoratore come da articolo 2 del D.Lgs. 81/08 sia da quanto stabilito all'articolo 2222 del codice civile penso che ha ragione Bernardo
Saluti:)
Scusate il ritardo; concordo con il fatto che si debbano sottoporre a sorveglianza i discenti. Il mio problema era relativo a questi libero professionisti (tutor) che stanno sempre più abbondando nelle aziende sanitarie, che prestano la loro opera in più aziende e che pongono problemi non solo di tipo giuridico ma anche relativi alla sorveglianza. Insomma alcuni di questi sono un po' "cani sciolti" e le tipologie sono varie. Si va dal l.p. assunto con il 15-septies (e li va bene) ma vi sono ad esempio medici l.p. che vengono a "refertare" le RMN (neppure radioesposti, guardano un monitor e vanno di dittafono) fino a queste figure tutoriali che a volte "assistono" il discente con le mani dietro la schiena.
Al di là dei rischi occupazionali (il refertatore porrebbe problemi ardui, forse quelli di un amministrativo?) se questi lavorano in tante aziende differenti possono mica passare il loro tempo a fare le visite periodiche?
Bernardo cita un caso di ispezione da parte dell'Ispettorato del lavoro con sanzione al DDL in un servizio di Radiologia. I lavoratori in questione avrebbero dovuto essere sorvegliati per la radioprotezione?
Se c'è un rischio che obbliga alla sorveglianza sanitaria si visita come hanno detto Bernardo e Gennaro. Nel caso non ci siano rischi tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria, la visita non si deve fare e questo indipendentemente dal rapporto di lavoro.
MC il 31/01/2011 04:39 ha scritto:
Bernardo cita un caso di ispezione da parte dell'Ispettorato del lavoro con sanzione al DDL in un servizio di Radiologia. I lavoratori in questione avrebbero dovuto essere sorvegliati per la radioprotezione?
Nel caso specifico si trattava di lavoratori esposti di categoria B, quindi sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.
Nel caso dei radioesposti, anche in categoria B, la SS è obbligatoria anche per i libero professionisti. Per questo l'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato. Per quanto riguarda i non radioesposti, l'interpretazione è lasciata ai posteri... Io penso che vada fatta ("qualunque tipo di contratto nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro") altri no. E se un professionista presta consulenza a 10 aziende diverse?!
MC il 03/02/2011 01:37 ha scritto:
Nel caso dei radioesposti, anche in categoria B, la SS è obbligatoria anche per i libero professionisti. Per questo l'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato. Per quanto riguarda i non radioesposti, l'interpretazione è lasciata ai posteri... Io penso che vada fatta ("qualunque tipo di contratto nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro") altri no. E se un professionista presta consulenza a 10 aziende diverse?!
Esatto. Se presta assistenza in 10 strutture diverse?
gallone il 08/02/2011 10:57 ha scritto:
Esatto. Se presta assistenza in 10 strutture diverse?
Ogni struttura risponde per sè.
MC il 03/02/2011 01:37 ha scritto:
Nel caso dei radioesposti, anche in categoria B, la SS è obbligatoria anche per i libero professionisti. Per questo l'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato. Per quanto riguarda i non radioesposti, l'interpretazione è lasciata ai posteri... Io penso che vada fatta ("qualunque tipo di contratto nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro") altri no. E se un professionista presta consulenza a 10 aziende diverse?!
Ma il problema non era l'obbligatorietà, ma chi aveva l'obbligo. La struttura sosteneneva che competeva ai singoli professionisti, mentre io (e poi asl e ispettorato) dicevamo che competeva alla struttura.
Il problema della sorveglianza sanitaria (ma anche di tutti gli altri obblighi di prevenzione) per i collaboratori di una struttura sanitaria con contratto libero professionale trova un ulteriore criterio di valutazione laddove la definizione di "lavoratore" (art.2, c.1, lett.b) prevede anche che - appunto il lavoratore destinatario della norma - "svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro...".
Occorre quindi determinare "quanto", in senso oggettivo, il libero professionista sia inserito nell'organizzazione.
Ad es.:
-fattura della prestazione al paziente => dovrebbe essere della struttura;
-strumentazione eventuale => c.s. (o il medico se la porta da casa?);
-DPI => c.s.
-orari e prenotazioni => concordati tra medico e struttura;
-produzione di rifiuti sanitari => struttura;
-potere direttivo del direttore sanitario => il medico vi è sottoposto;
-comunicazione dell'inserimento in organico(strutture private) => richiesta dalla legislazione (almeno in Toscana);
...
In sostanza, il medico, anche se libero professionista, "di norma" fa parte dell'organizzazione della struttura. Viceversa, almeno in Toscana, non potrebbe operare "per" (cioè in nome e per conto) della struttura sanitaria.
Quindi...
Esatto Prevemp, è il discorso del dipendente "de facto", molto ben chiarito, tra l'altro, dalla giurisprudenza dominante.
E vale, ovviamente, non solo per i LP sanitari, ma anche per tutte quelle figure (si pensi all'artigiano nel cantiere...) che lavorano di fatto alle dipendenze di un'Azienda ma senza busta paga "diretta".
Cordialità, Massmiliano.
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