Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Sorveglianza sanitaria a libero professionisti sanitari

Questo argomento ha avuto 21 risposte ed è stato letto 7346 volte.

alfrelomba

alfrelomba
Provenienza
Napoli
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
99
  • Re: Sorveglianza sanitaria a libero professionisti sanitari
  • (19/02/2011 12:55)

bernardo il 29/01/2011 09:12 ha scritto:


Serenella, chi partecipa ad un master non è un libero professionista (nell'ambito del master) ma è un "allievo degli di istruzione ed universitari" nonché "partecipante a corsi di formazione professionale" quindi, limitatamente ai periodi di effettivo uso di sostanze, strumentazioni ecc., è equiparato ai lavoratori. Ritorna un libero professionista al di fuori dal master, ed in questo ambito le cose dipendono da dove lavora, cosa fa, per chi ecc.

Per la natura del discente equiparato al lavoratore, ergo obbligo SS da parte del D.L. della struttura ove è sita la scuola, non ho dubbi .
Ma ne ho qualcuno, invece, e quindi non mi spiego la sanzione dell'ASL e dell'Ispettorato, per quanto attiene l'obbligatorietà della SS per il libero professionista così come viene inquadrato nel T.U. 81/2008 modificato all'art.21 : "Art. 21.
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) ...omissis....
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."
Se i liberi professionisti sono lavoratori autonomi,credo che l'unico NON OBBLIGO, e per il quale pare sia stato sanzionato qualcuno, sia quello della sorveglianza sanitaria: D) BENEFICIARE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO LE PREVISIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 41, FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DA NORME SPECIALI.
Che il libero professionista sia lavoratore autonomo mi pare chiaro nella lettura del 2222 codice civile che citava Gennaro: "CONTRATTO D'OPERA 1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE......"
Ora che il lavoro sia prevalentemente proprio, nel caso del docente di odontostomatologia, mi pare chiaro, e, pure se tal libero professionista, per la sua attività didattica si serva di materiale della scuola,pertanto non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria, a meno che tale lib.prof. non richieda espressamente tale "servizio". Se poi,come nel caso citato da Bernardo, operino eccezioni nel campo della sorveglianza per i radioesposti,non so, ma, in tutti gli altri casi mi sembra che non possa essere applicata alcuna sanzione se il lib.prof. non si avvalga della facoltà di servirsi della S.S.

O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)

alfrelomba

alfrelomba
Provenienza
Napoli
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
99
  • Re: Sorveglianza sanitaria a libero professionisti sanitari: errata corrige
  • (19/02/2011 17:02)

Ora che il lavoro sia prevalentemente proprio, nel caso del docente di odontostomatologia, mi pare chiaro, e, pure se tal libero professionista, per la sua attività didattica si serva di materiale della scuola,pertanto non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria, a meno che tale lib.prof. non richieda espressamente tale "servizio".
Sostituire pertanto con ugualmente

O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti