Salve
Se ho interpretato bene il pensiero dell'avvocato Beniamino Deidda, la sorveglianza sanitaria completa (formulazione del giudizio di idoneità )per la valutazione dell'alcoldipendenza deve essere effettuata sia da quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 125/2001 e sia dal provvedimento del 16 Marzo 2006.
La sorveglianza sanitaria per il rischio "ALCOL" dovrebbe essere effettuata sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva.
Il dubbio che mi sovviene è il seguente: la legge 125/2001 all'articolo 15 stabilisce che i test alcolimetrici possono essere effettuati dai medici competenti o dai medici che operano nei servizi di medicina del lavoro con qualifica di UPG.
Per due motivi ho sempre considerato i test alcolimetrici (legge 125/2001 divieto di somministrazione e...........) come test per valutare un abuso acuto di alcol nei luoghi di lavoro,
1 ) per le le finalità dell'articolo 15 della legge 125/2001 (divieto= evento acuto)
2) Non può essere effettuata una sorveglianza sanitaria con la formulazione del giudizio di idoneità perchè ciò è in contrasto con il divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria da parte dei medici dell'organo di vigilanza.
Forse non ho interpretato bene il pensiero dell'avvocato Beniamino Deidda?
Saluti
Gennaro Bilancio
Scusatemi ci manca un pezzo ma penso che si riesce a capire cosa ho scritto
Gennaro Bilancio
e no, "signor" dubini caro, io sono famosa per non dire nè scrivere MAI falsità: e non le permetto neppure di ipotizzarlo.
Io ho letto quello che lei ha scritto nell'altro forum di MC, ossia
Di conseguenza nel Comune di Roma “per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l`obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente”, contenente la specifica attestazione di “non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti”.
e che è verificabile al link http://www.conameco.it/forum-cona...&catid=2&id=9708&limit=6&start=84 ma altresì ampiamente reperibile in rete anche ai seguenti indirizzi web:
1) http://www.assodemoscoop.it/news/...one-per-i-conducenti-di-taxi.html
2) http://www.studiocassone.it/News/...SPORTO-PUBBLICO-NON-DI-LINEA.aspx
3) http://www.infosicurezza.eu/News/...SPORTO-PUBBLICO-NON-DI-LINEA.aspx
4) http://www.studiofonzar.com/blog/?p=20748
nonchè alla seguente pagina del sito dove lei collabora,
http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...-conducenti-di-taxi-art-10539.php ed in formato PDF che lei non può ignorare sia stato emesso a suo nome: http://www.puntosicuro.it/it/ps/p...-conducenti-di-taxi-art-10539.pdf
e dove l'espressione medico legale riporta la SUA firma, non certo la mia. Dunque, è lei che - nella sua evidente mania copiaincollatrice cui forse dobbiamo buona parte dei guasti ed antinomie del decreto 81- non si è accorto del refuso, sempre che refuso sia perchè per accedere alla delibera occorre pagare l'abbonamento al sito cui lei collabora ed io non ci penso proprio, nè ha ben pensato a correggerlo.
Io ho quindi ben letto ed anche riletto esattamente quello che chiunque alle pagine web che ho riportato può leggere, al limite aiutandosi con la funzione "cerca" . Dal che, io mi posso permettere di avere come avatar l'immagine di rosa luxembourg, che per me resta un esempio di dirittura etica.
Non ne potrebbe certo fruire lei, per evidenti motivi di genere ma soprattutto perchè lei arriva pubblicamente a negare ciò che lei stesso scrive e sottoscrive, imputando ad altri - nella fattispecie a me - di non vedere "neppure quel che è scritto nei documenti che ha sotto gli occhi".
E non ci siamo, "signor" dubini, non ci siamo per nulla.
Credo tutti abbiamo ormai capito che c'è qualcosa che non va. Per quello che mi riguarda, demanderò a chi di competenza accertare di che si tratti.
Perchè i magistrati sanno leggere ciò che hanno sotto gli occhi, cfr. quanto da lei stesso per l'ennesima volta copiaincollato stavolta dal Dr. Deidda:
Accordo che non è stato ancora emanato, ma è assolutamente necessario in quanto – come indicato nella presentazione dell’incontro - “le principali normative in materia (Legge 125/2001, D.L.vo 81/2008, intesa in Conferenza Stato Regioni del 13 Marzo 2006 e del 30/10/2007) sono incoerenti sia per quanto attiene il campo di applicazione che le modalità di accertamento”.
e che è esattamente ciò che da anni stanno dicendo i MC d'Italia, ben lungi dal voler eludere la norma come lei li accusa di fare: le normative in materia sopra dettagliate a cura del Magistrato Deidda sono oggettivamente incoerenti per campo di applicazione e per modalità di accertamento.
Qua l'unico che sostiene esser tutto chiaro è solo lei, "signor" dubini. Tanto da far pensare che quando fa i riassunti critici di ciò che dicono altri : esempio "Riguardo all’attuazione di queste norme, Deidda fa riferimento a diverseinterpretazioni “non sempre logicamente inappuntabili”. ... Non si può dunque negare “che nelle attività lavorative espressamente indicate dalla norma la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria” mentre poi lei, a sua firma su questo e nell'altro forum porta a suo sostegno la bozza delle Regione Veneto dove in netta antitesi si legge invece "Il fatto di rientrare in una categoria di lavoro tra quelle indicate nell’Allegato 1 della legge 125/2001 con divieto di assunzione di sostanze alcoliche, non comporta automaticamente l’obbligo della sorveglianza sanitaria".
Non so quanto a lei possa risultare comprensibile, ma io sono d'accordo con Deidda.
P.S. Io sono in effetti una signora, ben prima prima di essere dottoressa.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
www.conameco.it/forum-conameco.html?func...limit=6&start=90
dove Deidda scrive
Resta comunque fermo che il datore di lavoro ha il potere-dovere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per il rischio alcol, sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva.
5. Queste conclusioni sono rafforzate dalla lettura dell’art. 25 comma 1 lett. b) del nuovo Testo Unico secondo cui il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”; non solo, lo stesso art. 25 alla lettera a) prevede che il medico competente collabori “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Il combinato disposto dei due commi,
coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato che richiama la necessità della sorveglianza sanitaria quando si tratti di misura imposta dalla valutazione dei rischi, induce a ritenere che la valutazione dei rischi non può tralasciare di fare i conti con il rischio specifico
correlato al consumo di alcol nelle particolari attività individuate ai sensi della Legge 125.
In questo senso la valutazione dei rischi prevista dal 1 comma dell’art. 28 del Testo Unico diventa il momento centrale dal quale far scaturire tutte le misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori.
Questo vale naturalmente non solo per il consumo di bevande alcoliche occasionale e per il rischio acuto ma anche per le condizioni di alcoldipendenza di cui letteralmente tratta l’art. 41.
E’ di tutta evidenza, infine, che se l’attività lavorativa rientra tra quelle per le quali è indicato un rischio alcol
correlato per la sicurezza dei lavoratori o di terzi il datore di lavoro deve attuare azioni di prevenzione specifiche comprendenti necessariamente l’informazione-formazione, la promozione della salute, ecc.
Penso insomma che sia giunto il momento di affermare che vi sono dei lavori che per loro natura postulano la necessità della sorveglianza sanitaria in rapporto al rischio alcol. E’ del tutto ragionevole ritenere che i lavoratori addetti, ad esempio, al lavoro in quota debbano essere seguiti anche in relazione alla possibile assunzione di alcolici con pericolo di grave infortunio per sé o di danno a terzi. Non vi è nessun motivo per ritenere che tali lavoratori non possano essere sottoposti ad accertamenti circa l’assunzione di bevande alcoliche e che in caso positivo non si pervenga ad una pronunzia sull’idoneità alla mansione.
nofertiri9 il 28/02/2011 05:21 ha scritto:
nonchè alla seguente pagina del sito dove lei collabora,
http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...-conducenti-di-taxi-art-10539.php ed in formato PDF che lei non può ignorare sia stato emesso a suo nome: http://www.puntosicuro.it/it/ps/p...-conducenti-di-taxi-art-10539.pdf
e dove l'espressione medico legale riporta la SUA firma, non certo la mia.
Dunque Lei oltre a non sapere che il drecreto citato dalla legge n. 125/2001 non verrà mai emesso perchè lo stato non ha più competenza esclusiva, e oltre ad ignorare che l'Intesa del 2006 ha già individuato le mansioni a rischio alcol anche per i controli alcolimetrici di cui all'art. 16 della legge citata, non distingue neppure un'affermazione del comune di Roma chiaramente riportata tra virgolette, quindi NON MIA come chiunque dovrebbe sapere trattandosi di citazione letterale, non ha neppure capito che è un refuso dell'estensore, visto che la delibera del comune di Roma parla solo di Medico competente? Come può polemizzare su un refuso del Comune di Roma riportato tra virgolette???
Mi dica piuttosto di quel che Deidda afferma chiaramente, come go riportato, ovvero che il datore di lavoro deve valutare il rischio da alcolismo e tramite il medico competente deve procedere alla sorveglianza sanitaria.
E per l'amore del cielo, lasci stare il fatto che io preferisco i celti, Buddha e Lao Zi, Silvan e Davi Copperfield ai classici greci, non interessa a nessuno, sono cose incredibilmente noiose per chi viene su questo forum per leggere di igiene del lavoro.
Guidare in sicurezza porta vantaggi a tutti: questo quanto emerso dal convegno. Molto atteso l'intervento di Raffaele Guariniello
Il pubblico del convegno
Una folta platea di imprenditori, amministratori e studenti ha preso parte ieri, mercoledì 23 febbraio, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, al convegno “La sicurezza nel mondo dell’autotrasporto – Obblighi e compiti del datore di lavoro, del medico competente, del Rspp e dei lavoratori in tema di rischi da alcool”. L’appuntamento, promosso dalle sezioni Sanità, Logistica e trasporti e Autolinee di Confindustria Cuneo, in collaborazione con il Comitato di monitoraggio della sicurezza stradale e con il patrocinio della Provincia, ha trattato importanti temi inerenti codice della strada, sicurezza, ruolo dei medici competenti e guida professionale. L’iniziativa fa seguito alle “Giornate della sicurezza” promosse con successo da Confindustria Cuneo in tutta la provincia lo scorso mese di settembre.
Ad inaugurare i lavori, moderati da Santo Alfonzo, direttore Spresal - Asl Cn1, è intervenuto il presidente del Comitato di monitoraggio per la sicurezza stradale, l’onorevole Raffaele Costa. Sono seguiti i saluti di Maddalena Moscarini, Presidente della Sezione sanità di Confindustria Cuneo, e di Luigi Asteggiano, direttore di Confindustria Cuneo. I successivi interventi hanno riguardato la trattazione di tematiche inerenti le modifiche al Codice della strada, in vigore dal 30 luglio 2010, che hanno introdotto la “tolleranza zero”, ossia il divieto assoluto di bere, per chi lavora al volante, come ha illustrato il Segretario provinciale Fai di Torino Enzo Pompilio D’Alicandro. Guido Rossi, responsabile Astra Soc. Coop, ha parlato del concetto di responsabilità condivisa nella filiera del trasporto, in caso di incidenti con morti o feriti gravi: “La riuscita di un trasporto sicuro non ricade soltanto sull’autista e sull’azienda titolare dell’autotrasporto, ma su tutta la filiera”.
Gli interventi di Andrea Magrini (Medicina del Lavoro all’Università Tor Vergata di Roma) e di Canzio Romano (dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro di Torino) hanno acceso il dibattito sulla figura del medico competente, tra ruoli, obblighi e mansioni. I docenti hanno evidenziato lacune e difficoltà di applicazione della normativa vigente, prendendo in considerazioni non solo le problematiche derivanti da uso di alcool e stupefacenti, ma anche quelle inerenti altri fattori di rischio, come stress e lavoro notturno. Al tavolo dei relatori ha preso la parola anche il Procuratore generale presso la Procura di Torino, Raffaele Guariniello, che ha evidenziato, aiutato da esempi e casi studio, l’importanza del documento di valutazione del rischio, le responsabilità del datore di lavoro e quelle del medico competente, oltre ad illustrare la nozione di “guida professionale”. Francesca Nanni, procuratore della Repubblica di Cuneo, è intervenuta parlando di responsabilità verso terzi. A conclusione dei lavori, intervallati dalle numerose domande della platea, è intervenuto Alberto Arnaudo, del servizio Patologia delle dipendenze di Cuneo.
http://www.targatocn.it/2011/02/2...-nel-mondo-dellautotrasporto.html
rolsole il 28/02/2011 06:33 ha scritto:
Dunque Lei oltre a non sapere che il drecreto citato dalla legge n. 125/2001 non verrà mai emesso perchè lo stato non ha più competenza esclusiva, e oltre ad ignorare che l'Intesa del 2006 ha già individuato le mansioni a rischio alcol anche per i controli alcolimetrici di cui all'art. 16 della legge citata, non distingue neppure un'affermazione del comune di Roma chiaramente riportata tra virgolette, quindi NON MIA come chiunque dovrebbe sapere trattandosi di citazione letterale, non ha neppure capito che è un refuso dell'estensore, visto che la delibera del comune di Roma parla solo di Medico competente? Come può polemizzare su un refuso del Comune di Roma riportato tra virgolette???
Mi dica piuttosto di quel che Deidda afferma chiaramente, come go riportato, ovvero che il datore di lavoro deve valutare il rischio da alcolismo e tramite il medico competente deve procedere alla sorveglianza sanitaria.
E per l'amore del cielo, lasci stare il fatto che io preferisco i celti, Buddha e Lao Zi, Silvan e Davi Copperfield ai classici greci, non interessa a nessuno, sono cose incredibilmente noiose per chi viene su questo forum per leggere di igiene del lavoro.
1) Il refuso l'ha lasciato lei, non io. Ci passi il link libero della pagina web dove trovare la Delibera n 55 del comune di roma o meglio di quella che parla di come regolarsi con gli autisti di pubblico servizio non lavoratori dipendenti o equiparati, e vedremo tutti cosa dice: siamo tutti curiosi di vedere come il Comune di Roma, quindi organismo privo di facoltà legiferative concorrenti con lo stato in materia di salute e/o di tutela del lavoro, imponga ai soggetti indicati nell'art. 21 a nominarsi un MC e quindi a sottoporsi forzosamente a SS complessiva. .
2) Io ho sempre detto, e questo forum me ne è testimone storico, che non c'è il decreto di cui all'art. 15, ed ho anche aggiunto che non ci sono nemmeno le leggi regionali che regolamentino detto art.15 nei luoghi di lavoro: mi provi che ci sono e ritiro tutto. E proprio perchè non c'è nè quel decreto, peraltro tuttora emanabilissimo in quanto regolamento generale, nè ci sono Leggi Regionali (non delibere: leggi) i MC si trovano in qualche modo sempre con una parte delicata come le spalle scoperta, qualunque cosa facciano, e non mi pare giusto a maggior ragione perchè ogni inadempienza è sanzionata, ma l'adempienza non regolamentata li espone ad altri rischi, pure con rilevanza penale.
3) non è Deidda a dire che occorre verificare l'assenza di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope per emettere il giudizio di idoneità "nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento", signor dubini: è l'art. 41 comma 4 che lo detta. Io dico che sono d'accordo nel momento in cui asserisce che la sola presenza di mansioni a rischio sarebbe di per sè motivo di attivazione di SS, ma mi permetto di aggiungere "a casi e condizioni una volta definiti nell' ordinamento". Il problema è proprio che "ordinamento" allo stato dei fatti non prevede quali siano i casi e tanto meno ha detto una virgola su quali siano le condizioni per farlo.
4) non ho bisogno, io, che questo me lo spieghi deidda: so leggere anche da sola.
5) tutto avrei pensato lei fosse venuto a fare in questi forum tranne che a leggere di igiene del lavoro; credevo stesse copiaincollando articoli suoi e di terzi sull'alcoldipendenza e sull'assunzione di alcol, che sono cose diverse pur avendo in comune l'alcol.
L'assunzione di alcol è un elemento della dieta individuale che purtroppo entra in collisione con la sicurezza sul lavoro e non solo, che può -mal controllata- danneggiare nel lungo termine la salute dell'individuo anche inoccupato quanto -opportunamente regolata soprattutto qualitativamente- agire da ottimo antiossidante e quindi come fattore preventivo di numerose altre patologie, ma con l'igiene del lavoro nell' accezione stretta di tale allocuzione ha poco a che fare.
L'alcoldipendenza è una grave patologia psichiatrica provocata dall'agente xenobiotico alcol etilico, o etanolo, instaurantesi con modalità strettamente individuali e del tutto estranee alle tematiche caratteristiche dell'igiene del lavoro. Nessuno è mai diventato alcoldipendente per esposizione professionale ad alcol etilico, ed è in base a questo che a mio avviso tutti questi controlli non sono di spettanza del MC . Mi permetto di pensare in tal senso alla luce dell'art. 3 quinquies del D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/99 dove al comma 1 lettera c) leggo (perchè c'è scritto e io so leggere):
(1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire) c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
ed al comma 3 leggo
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona
E, prima che qualcuno copiaincollasse malamente 547/55+303/56+ 626/94 +242/96+164/56+25/02+187/05+257/06(pessimo!)+ 195/06 etc, con successiva frullata di titoli, articoli ed allegati, a nessuno era mai venuto in mente di tutelare "i terzi" ovvero tutti i cittadini attraverso la coartazione di figure libero professionali scollegate dal SSN, per di più a carico di spesa sul mondo imprenditoriale già abbastanza provato economicamente da ben altri problemi, e "tutelarli" per giunta solo dalle potenziali malefatte o anche abusi sic et simpliciter dei soli lavoratori subordinati. Come se un chiunque ma non subordinato ma anche del tutto non lavoratore alla guida in stato di ebbrezza alcolica di una vettura privata e patente B non potesse costituire per " i terzi", che siamo sempre noi tutti, lo stesso identicolo pericolo.
Forse non si è capito, mi sono forse spiegata male e quindi chiarisco: io ritengo che con l'attuale ordinamento giuridico del SSN questa funzione di controllo e vigilanza non debba competere ai MC, ossia che quella che è stata infilata alla fine del comma 4 sia una forzatura. Mi sta invece bene che il MC debba tenere conto dell'esito di questi controlli nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, ma io penso e dico da oltre 3 anni che sono i controlli a non dover essere fatti dal Medico Competente bensì della Struttura Pubblica a ciò preposta. Per l'accertamento e la cura delle tossicodipendenze (ma anche dell'assunzione occasionale) la struttura pubblica presposta sono i SERT come da cit. D.Lgs.502/99 e s.m.i. art. 3 quinquies comma 2 lettera b), per l'alcoldipendenza l'art. 9 della L. 125/01 demanda alla Regioni l'individuazione "dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati".
E quest'è quanto.
P.S. anche io qualche pezzo di articolo l'ho copiaincollato, ma il resto sono riuscita a pensarlo tutto da sola. Come si confà ad una vera signora, d'altronde
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
I deliri non sono comunque oggetto di lavoro del medico competente ma di un'altra specialita'
Gennaro il 28/02/2011 05:13 ha scritto:
Salve
Se ho interpretato bene il pensiero dell'avvocato Beniamino Deidda, la sorveglianza sanitaria completa (formulazione del giudizio di idoneità )per la valutazione dell'alcoldipendenza deve essere effettuata sia da quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 125/2001 e sia dal provvedimento del 16 Marzo 2006.
La sorveglianza sanitaria per il rischio "ALCOL" dovrebbe essere effettuata sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva.
Il dubbio che mi sovviene è il seguente: la legge 125/2001 all'articolo 15 stabilisce che i test alcolimetrici possono essere effettuati dai medici competenti o dai medici che operano nei servizi di medicina del lavoro con qualifica di UPG.
Per due motivi ho sempre considerato i test alcolimetrici (legge 125/2001 divieto di somministrazione e...........) come test per valutare un abuso acuto di alcol nei luoghi di lavoro,
1 ) per le le finalità dell'articolo 15 della legge 125/2001 (divieto= evento acuto)
2) Non può essere effettuata una sorveglianza sanitaria con la formulazione del giudizio di idoneità perchè ciò è in contrasto con il divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria da parte dei medici dell'organo di vigilanza.
Forse non ho interpretato bene il pensiero dell'avvocato Beniamino Deidda?
Saluti:)
No non l'hai interpretato bene ma, come al solito, hai ragionato benissimo con la tua testa.
Argeo Maviglia
rolsole il 28/02/2011 02:41 ha scritto:
E' veramente molto strano che un lavoratore, un autentico lavoratore, non il solito furbo all'italiana che si spaccia per chi non è, sia iscritto a questo sito da tempo:
http://www.medicocompetente.it/utenti/10424/pinco-p.htm
Dati dell'utente
Data di registrazione
30/07/2010
Provincia
Lecco
e che il 12 novembre 201o chieda su questo stesso forum un chiarimento di questa natura:
pinco_p
ProvenienzaLecco
ProfessioneAltro (Non presente in elenco)
Messaggi7
Esame CDT metodo HPLC Milano (12/11/2010 07:58)
Buongiorno ,
qualcuno mi sa indicare una struttura sul comune di Milano o provincia dove sia possibile effettuare l'esame della CDT con metodo HPLC o GC !
Grazie .
E chepoi scriva ancora
pinco_p
ProvenienzaLecco
ProfessioneAltro (Non presente in elenco)
Messaggi7
Re: Alert - Guariniello e i test alcolimetrici. Denunciati i medici competenti (07/11/2010 20:07)
Concordo perfettamente con la redazione sulla differenza tra abuso di alcol e alcoldipendenza. Un soggetto alcoldipendente , pur conoscendo il divieto di assunzione di alcol durante la fase lavorativa è portato ,a causa della sua patologia ,a infrangere tale divieto, condizione che non si può sottovalutare !
Che la normativa abbia molte lacune è un dato di fatto , ma quello che mi chiedevo è :
se la diagnosi di tossico-dipendenza non è di competenza del MC , il MC attraverso la SS individua solo i soggetti che fanno uso di tale sostanza !( I SERT sono preposti ad attuare tutte le procedure atte a diagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente.)
Perchè dovrebbe essere di competenza del MC diagnosticare un stato di alcol-dipendenza ?
"Linee-Guida-Emilia_Romagna"
Con l’invio al Centro Alcologico il medico competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5
dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08, richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di
ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza.
Credo che nessuna ODV sanzionerebbe un medico per aver richiesto una consulenza specialistica!
http://www.medicocompetente.it/fo...est-alcolimetrici-Denunciati/p/4/
Dunque non di un lavoratore si tratta, ma di un medico competente che si ritene furbissimo, usurpa una identità che non è la sua, e si immagina una situazione del tutto fittizia.
E' una situazione talmente disdicevole da non meritare ulteriori commenti.
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Noto che lei ha fatto un ottima ricerca nei miei riguardi !
Mi gratifica il fatto che lei mi consideri un medico , cioè una persona con una laurea e svariati anni di studio , purtroppo non è così ho solo una licenza di terza media !
Il messaggio che lei ha riportato all'attenzione di tutti l'ho scritto proprio perchè ero stufo di stare in un limbo in cui non ero ne carne ne pesce , e piuttosto che vivere una situazione del genere , dove il medico mi sottoponeva sempre agli stessi esami che davano sempre gli stessi risultati , avrei preferito essere visitato da uno specialista in materia che magari avrebbe dato fine ad una situazione per me sgradevole.
Però ammetto di aver fatto un errore , perchè io che non sono un medico entrare in un forum di medici e dire cosa un medico dovrebbe o non dovrebbe fare non avendo nessuna conoscenza nel campo della medicina credo che sia un pochino arrogante !
Ho fatto un mea culpa , e sono tornato zitto zitto a leggere e a imparare , per quel poco che mi è possibile , in assoluto silenzio !
Se lei ha letto con attenzione il messaggio del 27 febbraio ho scritto che mi è stato negato il diritto di un esame ad elevata specificità ,
l'esame ad elevata specificità a cui mi riferivo era proprio la CDT in HPLC , altro messagio che io ho scritto e lei ha riportato all'attenzione di tutti . L'esame della CDT con il metodo in HPLC era per me !Risultato ?....probabilmente se io lavoravo in un comune limitrofo a quello presso cui lavoro , dove il laboatorio di competenza esegue esami della CDT con il metodo in HPLC tutto questo non sarebbe successo , per cui penso che abbia proprio ragione il medico sono stato sfortunato !
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