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Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica

Questo argomento ha avuto 21 risposte ed è stato letto 24414 volte.

pierantonio

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (14/02/2011 09:32)

Concordo con la risposta di Tcam anche se la sopravvivenza della Legge 292/63 è riscontrabile nell'allegato 1 (e non 2) del Decreto 179/09. Non ne vedo invece, come afferma Bernardo, l'implicita abrogazione nel testo dell'art. 304 del cosiddetto Testo Unico.

bernardo

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (14/02/2011 16:33)

pierantonio il 14/02/2011 09:32 ha scritto:
Concordo con la risposta di Tcam anche se la sopravvivenza della Legge 292/63 è riscontrabile nell'allegato 1 (e non 2) del Decreto 179/09. Non ne vedo invece, come afferma Bernardo, l'implicita abrogazione nel testo dell'art. 304 del cosiddetto Testo Unico.

Allora, con l'aiuto di uno dei più accreditati giuristi sulla piazza (Anna Guardavilla) premesso che qui il legislatore ha dato il peggio di sé sul piano del coordinamento delle norme - abbiamo ricostruito l'"affaire" antitetanica.

In pratica questo decreto legislativo 213/2010 ha fatto delle modifiche e integrazioni agli elenchi delle norme antecedenti agli anni 70 che erano state salvate dal D.Lgs. 179/2009 (decreto salva-leggi, che aveva salvato dall'abrogazione alcune norme ritenute "indispensabili").

In particolare questo decreto del 2010 contiene nell'allegato B l'elenco delle norme "espunte" dall'elenco di norme salvate contenute nell'Allegato I (appunto, non l'allegato 2, ma al sostanza non cambia) del decreto del 2009 il quale ultimo, al punto 1899, contiene la Legge 292/1963 sulla vaccinazione antitetanica.

Ora tale norma, in quanto contrastante con il titolo IX del D.Lgs.81/08, che fa obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione i vaccini, lasciando al lavoratore la scelta se vaccinarsi o meno, doveva intendersi abrogata "de facto" dall'art. 304 del D.Lgs.vo 81/08 stesso. Ma,a sua volta, il d Lgs.vo 179/09, successivo al D.Lgs.vo 81/08, la "resuscita". Qui occorrerebbe una lunga dissertazione sulla possibilità di "riesumare" una norma già implicitamente abrogata in quanto contrastante con una norma più recente, ma più probabilmente è successo che chi ha redatto l'allegato 1 al D.Lgs.vo 179/09 semplicemente non avesse la più pallida idea di cosa dice il D.Lsg.vo 81/08.

In ogni caso, tra le norme dell'allegato B del decreto del 2010, che quindi vanno espunte, eliminate da quelle salvate nel 2009, non viene fatto alcun riferimento alla legge sull'antitetanica, che quindi resta contemplata tra le norme salvate dall'abrogazione dal decreto del 2009, che resta in vigore semplicemente modificato e integrato dal decreto del 2010 per altre voci elencate.

Quindi la legge sulla vaccinazione antitetanica resta tra le norme salvate.
A questo punto è un tipico caso, come asseriscono i giuristi (non è una battuta, mi giurano che è proprio così, come nel caso dell'alcol) in cui il legislatore emana norme oscure in modo tale che ognuno le interpreti come crede, a seconda delle inclinazioni e degli interessi in gioco.

Per concludere: se questo è lo standard "semplificativo" del ministero retto da Calderoli..verrebbe da dire che era più semplice quando era più complicato!

mariofloridi

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (25/02/2016 13:49)

salve a tutti.
per me l'articolo chiave resta il 279, che chiama in causa anche vaccinazione per epatite b.
credo al 200% sul valore dei vaccini, sia sul lavoro che per la popolazione, quello che contesto è esser puniti dalla asl, per foraggiare il loro tesoretto.
non possono incolpare me, m.c., se uno non è/non vuole vaccinarsi.
secondo loro, 81/08 alla mano, per gli art. 25,42 e 279, il ragionamento sarebbe:
no vaccino no idoneità.
ma scherziamo, allora dovremmo fare tutti non idonei e bloccare l'italia lavorativa.
servirebbe una class action di tutti noi m.c., almeno per abolire la penale su di noi.

che ne pensate ????
mario

milvio.piras

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (26/02/2016 10:49)

Caro Mario,
riguardo alle vaccinazioni antitetaniche, tutt’ora obbligatorie per quelle categorie richiamate, in certi casi molto sommariamente, dalla lista indicata dalla legge 292/’63 e successive, alcune ASL mi hanno espressamente raccomandato di non rilasciare il giudizio di idoneità a chi rifiutasse la vaccinazione, o di far scadere il giudizio stesso con la scadenza dei richiami in caso di prima vaccinazione; altre ASL semplicemente si accontentano della prescrizione e se la prendono, eventualmente, col datore di lavoro o col lavoratore, lasciando in pace il medico competente. Per le altre vaccinazioni, non essendoci obbligo tassativo, salvo casi particolari, basta l’informazione data al lavoratore sull’utilità delle vaccinazioni, e poi questi decida pure come meglio crede.
Riguardo alla sanzionabilità del medico competente, prevista per questi adempimenti come per numerose altre circostanze in cui il medico può venire trascinato sul banco degli imputati anche a causa di omissioni e stupidaggini altrui, sono anni che ne parliamo, e i più volenterosi si sono dannati l’esistenza per convincere la massa dei colleghi a far fronte comune e scendere in piazza. Tuttavia, sembra che alla stragrande maggioranza di noi le cose, tutto sommato, stiano bene così, e che, piuttosto che andare a fare assemblee, sono preferibili lo shopping o altri più piacevoli passatempi. Tanto, in fin dei conti, e salvo particolari circostanze, le sanzioni a carico del medico competente sono piuttosto rare, e anche se ingiuste, a quanto pare abbastanza digeribili.

tonyporro

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (26/02/2016 12:07)

Esperienza personale: un paio di anni or sono un lavoratore ha fatto ricorso al mio giudizio di inidoneità a mansioni per le quali è stabilita l'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica in quanto si era rifiutato di vaccinarsi. Lo SPESAL ha rigettato il ricorso e confermato il giudizio.

giancarlo

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (27/02/2016 08:10)

nicox691 il 26/02/2016 01:33 ha scritto:
E' utile in questi casi prima di esprimere giudizi infondati effettuare il titolo anticorpale. Ho riscontrato lavoratori con titoli Ig elevati anche a distanza di 10 anni, a questi non ho effettuato il richiamo. La memoria immunitaria rimane.
Incappare in soggetti iperimmuni che non necessitano di richiamo è un rischio da non sottovalutare considerando anche la probabilità di eventi avversi.

Il 279 dice proprio quello .Rileggiamolo:CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
la messa a disposizione di vaccini efficaci PER QUEI LAVORATORI CHE NON SONO GIA'IMMUNI all’agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
Inoltre se nel protocollo si stabiliscono alcuni accertamenti, tra cui ,prima il titolo e poi l'eventuale vaccinazione,finalizzati alla verifica dell'idoneita',come e'possibile giudicare idoneo un lavoratore che si rifiuta di sotto porsi a tali accertamenti?

faggiano.danilo

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (28/02/2016 19:56)

giancarlo il 27/02/2016 08:10 ha scritto:

Il 279 dice proprio quello .Rileggiamolo:CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
la messa a disposizione di vaccini efficaci PER QUEI LAVORATORI CHE NON SONO GIA'IMMUNI all’agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
Inoltre se nel protocollo si stabiliscono alcuni accertamenti, tra cui ,prima il titolo e poi l'eventuale vaccinazione,finalizzati alla verifica dell'idoneita',come e'possibile giudicare idoneo un lavoratore che si rifiuta di sotto porsi a tali accertamenti?

Abbiamo affrontato l'argomento in questa sede decine di volte. Io son d'accordo con te, ma ci sono altri che interpretano quel "mette a disposizione" come un obbligo per il datore di lavoro ed una facoltà per il lavoratore. Come se il protocollo sanitario, pur essendo redatto dal MC sulla scorta dei rischi lavorativi specifici, fosse tutta una facoltà per il lavoratore.

Una cosa non capisco di questa ultima tesi: se il vaccino è facoltativo e il lavoratore lo può rifiutare, perché non lo sono anche gli altri esami integrativi della visita (es. audiometria, ECG, ecc.)?

Tra l'altro, se così fosse, il datore di lavoro potrebbe costringere il lavoratore a firmare un rifiuto all'effettuazione di altri esami in modo da risparmiare. Per la serie "o rinunci a fare audiometria, ECG, spirometria, esami del sangue, ecc., altrimenti non ti assumo".

Ovviamente in assenza di questi esami il MC si rifiuterebbe di esprimere il giudizio di idoneità ... allora perché non si rifiuta l'idoneità anche in assenza di adesione alla vaccinazione?

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

PREVEMP

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (01/03/2016 19:04)

Voorrei somessamente ricordare una norma che passa molto al di sopra del D.Lgs.81/08.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.32:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
La vaccinazione è un trattamento sanitario? Credo di sì...
Il diritto alla salute è un diritto di rango costituzionale, e anche tra i più rilevanti, ed è molto pericoloso non tenerne conto in un dibattito professionale come il nostro.
In carenza di una copertura di legge (espressa e non implicita, come potebbe essere "la messa a disposizione" più volte citata o il "protocollo sanitario") esiste quindi un concreto rischio che - "convincendo" taluno a vaccinarsi, pena una eventuale inidoneità - qualcuno ravvisi poi un profilo di reato in caso di eventi avversi (es. lesioni colpose), e persino in assenza di eventi avversi (ad es. violenza privata).
Per nulla dire del consenso informato del lavoratore, che occorrerebbe sempre raccogliere, ed in assenza del quale, secondo una certa linea giurisprudenziale, ogni trattamento sanitario è sotto pena di illegittimità.

faggiano.danilo

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (01/03/2016 23:17)

PREVEMP il 01/03/2016 07:04 ha scritto:
Voorrei somessamente ricordare una norma che passa molto al di sopra del D.Lgs.81/08.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.32:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
La vaccinazione è un trattamento sanitario? Credo di sì...
Il diritto alla salute è un diritto di rango costituzionale, e anche tra i più rilevanti, ed è molto pericoloso non tenerne conto in un dibattito professionale come il nostro.
In carenza di una copertura di legge (espressa e non implicita, come potebbe essere "la messa a disposizione" più volte citata o il "protocollo sanitario") esiste quindi un concreto rischio che - "convincendo" taluno a vaccinarsi, pena una eventuale inidoneità - qualcuno ravvisi poi un profilo di reato in caso di eventi avversi (es. lesioni colpose), e persino in assenza di eventi avversi (ad es. violenza privata).
Per nulla dire del consenso informato del lavoratore, che occorrerebbe sempre raccogliere, ed in assenza del quale, secondo una certa linea giurisprudenziale, ogni trattamento sanitario è sotto pena di illegittimità.

Varie volte è stato ripetuto in questo sito che il coso 81 è stato fatto a tutela della salute del lavoratore. Il coso 81, che è un atto avente forza di legge, è appunto l'applicazione dei principi costituzionali (anche l'art. 32) per la tutela della salute nel campo lavorativo.
I trattamenti sanitari sono le vaccinazioni ed ogni altro atto eseguito da un medico (anche la visita medica e la somministrazione di altri farmaci). Ogni trattamento sanitario, come hai ben detto, è soggetto a consenso ... tranne che la legge non ne preveda l'obbligo. Infatti le visite mediche e TUTTI gli atti effettuati dal MC sono obbligatori per legge per i lavoratori esposti a certi rischi normati. Tutti gli atti, appunto, anche le visite e gli altri esami integrativi (se durante l'effettuazione di un ECG per un caso estremo il lavoratore restasse folgorato sarebbe sempre omicidio colposo, giusto? E anche violenza privata?).

Il consenso può anche essere "tacito" (non mi sembra il caso di approfondire oltre).

Credo che qui la maggior parte di noi ha fatto o fa la guardia medica: non avete mai fatto un'iniezione di un antidolorifico ad un perfetto sconosciuto che vi ha detto che aveva mal di schiena? Avete invocato l'art. 32 della costituzione? Gli avete fatto firmare una liberatoria che vi sollevava da ogni responsabilità in caso di eventi avversi?
Avete "convinto" il malcapitato di prendere quel determinato farmaco piuttosto che l'altro forzando la sua volontà e violando la sua libertà di agire?

Mi sembra che la storia sul consenso e l'aderenza alle cure sia un argomento usato male da molti per giustificare una paura burocrate di esercitare la medicina.
Sarebbe più accettabile che un medico, invocando le famose scienza e coscienza, dicesse che non crede all'efficacia di un certo vaccino nel prevenire un danno alla persona in una determinata situazione lavorativa. Questo atteggiamento di "dove sta scritto che devo fare una certa cosa" non giova molto alla professione, fermo restando alcuni specifici casi ovviamente.

Non ci sono medici legali in questo sito che possano chiarirci questi aspetti? Io mi metto in discussione per primo.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

PREVEMP

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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (02/03/2016 17:44)

Magari le vaccinazioni fossero più spesso oggetto di discussione...
Oggi ce n'è un gran bisogno (si veda quello che accade qui in Toscana con il meningococco C).

Forse non mi sono spiegato bene, ma di per sé la norma NON prevede un obbligo di vaccinazione, ma una "messa a disposizione" - il che è ben diverso.
Il legislatore ben poteva introdurre un obbligo esplicito (dubito che avrebbe potuto, trattandosi di decreto legislativo vincolato dai limiti della relativa legge delega n.123/07, relativa alla specifica materia dela salute e sicurezza sul lavoro, che infatti non richiama mai l'art.32 Cost.), ma resta il dato oggettivo che non l'ha fatto, né con il D.Lgs.81/08 né con il D.Lgs.626/94.

Vorrei segnalare anche come mal si spiega l'obbligo per il medico competente di informare il lavoratore "sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione" (art.279, c.5), se poi la vaccinazione va comunque fatta.
Il legislatore si riferisce ad una sorta di consenso informato, o scrive cose tanto per fare?
In soldoni: io medico competente ti devo informare, anche sugli inconvenienti eventuali, ma poi tanto non puoi decidere autonomamente.
Stiamo attenti a considerare il consenso informato una pastoia burocratica per l'attività del medico, perché purtroppo la giurisprudenza (civile, ma anche penale) racconta un'altra storia.
E lo stesso fanno (inascoltati) i medici legali.

Mi occupo da tempo di rischio biologico negli ambienti di lavoro e della formazione degli operatori sanitari, e sono pienamente convinto dell' utilità della vaccinazione (ne ho fatte e ne farò sempre): è solo che sono più attento di altri - per formazione ed esperienza professionale - ai temi etici, avendo anche visto cosa accade in caso di contenzioso a colleghi meno avveduti.
La mia è una raccomandazione a considerare tutti gli aspetti della professione, e a pensare che chi deve giudicare da ultimo il nostro operato non è affatto un UPG, come troppo spesso si scrive sul forum: chi decide è il magistrato (PM e giudice), il quale è un giurista; nella sua cassetta degli attrezzi ci sono prevalentemente strumenti giuridici, e il D.Lgs.81/08 è solo uno di questi.

Da ultimo, per quanto riguarda l'ECG, l'esempio è calzante, perché se l'ipotetico lavoratore è rimasto fulminato:
a) l'apparecchiatura non funzionava bene (non era stata sottoposta a manutenzione? era visibimente difettosa? di chi era? era nella disponibilità di chi?);
b) l'impianto elettrico non era a norma (chi l'ha commissionato? chi l'ha realizzato? chi lo utilizzava si era sincerato almeno della sua conformità formale?).
In entrambi i casi a qualcuno viene chiesto conto di sicuro: può essere il medico, o un altro soggetto - ma l'indagine per omicidio colposo da parte del locale NAS (coordinato dal predetto PM) è garantita...

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