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Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica

Questo argomento ha avuto 21 risposte ed è stato letto 24193 volte.

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (02/03/2016 19:39)

PREVEMP il 02/03/2016 05:44 ha scritto:
Magari le vaccinazioni fossero più spesso oggetto di discussione...
Oggi ce n'è un gran bisogno (si veda quello che accade qui in Toscana con il meningococco C).

Forse non mi sono spiegato bene, ma di per sé la norma NON prevede un obbligo di vaccinazione, ma una "messa a disposizione" - il che è ben diverso.
Il legislatore ben poteva introdurre un obbligo esplicito (dubito che avrebbe potuto, trattandosi di decreto legislativo vincolato dai limiti della relativa legge delega n.123/07, relativa alla specifica materia dela salute e sicurezza sul lavoro, che infatti non richiama mai l'art.32 Cost.), ma resta il dato oggettivo che non l'ha fatto, né con il D.Lgs.81/08 né con il D.Lgs.626/94.

Vorrei segnalare anche come mal si spiega l'obbligo per il medico competente di informare il lavoratore "sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione" (art.279, c.5), se poi la vaccinazione va comunque fatta.
Il legislatore si riferisce ad una sorta di consenso informato, o scrive cose tanto per fare?
In soldoni: io medico competente ti devo informare, anche sugli inconvenienti eventuali, ma poi tanto non puoi decidere autonomamente.
Stiamo attenti a considerare il consenso informato una pastoia burocratica per l'attività del medico, perché purtroppo la giurisprudenza (civile, ma anche penale) racconta un'altra storia.
E lo stesso fanno (inascoltati) i medici legali.

Mi occupo da tempo di rischio biologico negli ambienti di lavoro e della formazione degli operatori sanitari, e sono pienamente convinto dell' utilità della vaccinazione (ne ho fatte e ne farò sempre): è solo che sono più attento di altri - per formazione ed esperienza professionale - ai temi etici, avendo anche visto cosa accade in caso di contenzioso a colleghi meno avveduti.
La mia è una raccomandazione a considerare tutti gli aspetti della professione, e a pensare che chi deve giudicare da ultimo il nostro operato non è affatto un UPG, come troppo spesso si scrive sul forum: chi decide è il magistrato (PM e giudice), il quale è un giurista; nella sua cassetta degli attrezzi ci sono prevalentemente strumenti giuridici, e il D.Lgs.81/08 è solo uno di questi.

Da ultimo, per quanto riguarda l'ECG, l'esempio è calzante, perché se l'ipotetico lavoratore è rimasto fulminato:
a) l'apparecchiatura non funzionava bene (non era stata sottoposta a manutenzione? era visibimente difettosa? di chi era? era nella disponibilità di chi?);
b) l'impianto elettrico non era a norma (chi l'ha commissionato? chi l'ha realizzato? chi lo utilizzava si era sincerato almeno della sua conformità formale?).
In entrambi i casi a qualcuno viene chiesto conto di sicuro: può essere il medico, o un altro soggetto - ma l'indagine per omicidio colposo da parte del locale NAS (coordinato dal predetto PM) è garantita...

Questo dibattito è ovviamente costruttivo ed appagante e ti ringrazio delle tue considerazioni.

L'esempio dell'ECG voleva proprio sollevare la questione del trattamento medico effettuato dal MC o da chi per lui ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica. L'ECG in medicina del lavoro è effettuato, così come un ipotetico vaccino, sulla scorta di valutazioni tecniche da parte del MC e, come tale, sarà obbligatorio per il lavoratore. Su questo credo siamo tutti d'accordo.

Ovviamente se il lavoratore resta folgorato sarà un problema di omicidio colposo e non c'è dubbio ... magari si scoprirà che l'impianto elettrico era quello di un camper di medicina del lavoro :-)
Però credo che la questione dell'ipotesi di violenza privata non possa valere proprio perché l'obbligo di sottoporsi all'ECG deriva da tutto ciò che già è stato detto.

E' chiaro che i rischi per il lavoratore derivanti dall'ECG sono di gran lunga inferiori rispetto ad un vaccino, ma il principio da cui si parte per sottoporlo ai due trattamenti sanitari credo sia lo stesso.

Poi spero di non trovarmi mai davanti agli omini neri che magari nomineranno come CTU un Collega specialista in altra branca ... incrociamo le dita.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

milvio.piras

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Cagliari
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  • Re: Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica
  • (02/03/2016 22:22)

Propongo di guardare il problema da un’altra prospettiva:
pur ritenendo assolto il dovere di informare il lavoratore su tutti i vantaggi, pregi e i difetti di una vaccinazione (che, nel caso dell’antitetanica, io continuo a ritenere obbligatoria almeno per le categorie indicate dalla 292/’63), chi ci assicura che, in caso di rifiuto del lavoratore, poi comunque avviato al lavoro col nostro giudizio di idoneità senza ulteriori condizioni, a seguito di infortunio cui dovesse seguire una infezione tetanica e conseguenti gravi complicazioni, il PM non ci chieda cosa cavolo ci è passato per la testa di rilasciare il certificato di idoneità mandando allo sbaraglio il malcapitato lavoratore che, con la sua terza elementare e la testa imbottita delle scemenze che si leggono su internet, non era affatto in grado di rendersi conto delle conseguenze della scelta che faceva?
Altri esempi si sprecano: il lavoratore, per motivi validissimi o discutibili, non vuole o non può indossare i DPI previsti e obbligatori per una data mansione? Non è idoneo per quella mansione!
Dove sta scritto che, per venire incontro alle fisime, o anche alle necessità pur comprensibili e tuttavia inconciliabili con le disposizioni di sicurezza, di un lavoratore il medico competente sia tenuto ad agire in modo imprudente e finire in galera in caso di complicazioni? E perché, poi, cercarsele col lanternino quando abbiamo la possibilità di scaricare la responsabilità della decisione finale sulla commissione ASL grazie al ricorso avverso al nostro giudizio presentato dall’ostinato lavoratore ai sensi dell’art. 41, comma 9, del coso 81 (per i marittimi: Ufficio di Sanità Marittima del Ministero della Salute territorialmente competente, ai sensi dell’art. 23, comma 4, D. Lgs. 27/ 07/1999, n. 271)?
Ci pagano abbastanza per caricarci anche di queste rogne?

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