ariale9699 il 17/02/2011 01:04 ha scritto:
Ho ricontrollato l'81 come integrato dal 106 e non ho trovato traccia di sanzioni amministrative ma solo penali. Quali sono, quindi, secondo te, quelle "amministrative"? Grazie.
Eccole:
D.L. 81/2008, Art. 58. (Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente è punito:
........
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Saluti
a.m.
armando il 17/02/2011 01:14 ha scritto:
Al contrario, ho voluto solo portare un piccolo contributo a questo forum di MC, illustrando uno strumento concreto per opporsi ad una sanzione amministrativa ritenuta ingiusta, altro che invitare i MC a pagare (in verità ho fatto cenno anche ad altre possibili azioni)!
Cordiali saluti.
Armando Mattioli
In realtà, quindi (grazie ad ariale, mi era veramente sfuggito), le uniche sanzioni per cui il medico può opporsi sono quelle comminate ai sensi dell'articolo 25, commi i ed h [(h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori]. E il resto???
lorenzof il 17/02/2011 03:53 ha scritto:
E il resto???
Ti sono sfuggiti gli art. 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Ed il resto l'ho scritto nel primo post ed in uno successivo.
a.m.
Quando viene impartita qualsiasi tipo di sanzione amministrativa chi la impartisce deve specificare a chi può essere inoltrato il ricorso ( non avete mai preso "multe" da qualche polizia municipale?? beati voi!) pena la decadenza del procedmento.
L'organo a cui fare ricorso in caso decidiate di non ottemperare e/ o non pagare ( art.302?) dovrebbe essere la presidenza della giunta regionale ( o forse del consiglio regionale ..non ricordo bene ).
Mi sembra che per alcuni articoli ( amianto) è il sindaco del comune dove è accaduta la violazione .
giancarlo il 17/02/2011 04:39 ha scritto:
Quando viene impartita qualsiasi tipo di sanzione amministrativa chi la impartisce deve specificare a chi può essere inoltrato il ricorso ( non avete mai preso "multe" da qualche polizia municipale?? beati voi!) pena la decadenza del procedmento.
L'organo a cui fare ricorso in caso decidiate di non ottemperare e/ o non pagare ( art.302?) dovrebbe essere la presidenza della giunta regionale ( o forse del consiglio regionale ..non ricordo bene ).
Mi sembra che per alcuni articoli ( amianto) è il sindaco del comune dove è accaduta la violazione .
C'è una specifica commissione ASL cui fare ricorso e che opera in applicazione della L. 689/91; in caso la sanzione la faccia la direzione provinciale del lavoro (nel settore dell'edilizia ad es.) è ad esso che va fatto ricorso.
In ogni caso, il verbale di contravvenzione deve riportare tutte queste informazioni.
a.m.
Nella mia esperienza mi è capitato spesso di imbattermi in verbali di contravvenzione confezionati malissimo, al di la del merito. In on pochi casi anche sbagliati nel merito, cioè con applicazione di sanzioni facendo riferimento a norme improprie. Purtroppo spesso viene agitato lo spauracchio del 758: cioè se paghi tutto finisce li, altrimenti si va in giudizio. Ebbene, solo due volte mi è capitato di essere, direttamente o indirettamente, vittima di tali sanzioni sbagliate o improprie: in entrambi i casi è bastata una nota al PM per far cassare tutto. Invece di solito i colleghi (ma anche i datori di lavoro) pagano per "non vere grane". Sbagliatissimo. Se le sanzioni sono giuste, e formalmente corrette, si paga (nessuno è perfetto) altrimenti no.
Gli esempi concreti di Graziano, esempi di un MC, confermano quello che da tempo vado sostenendo (e che ho sostenuto pure in questo thread): una semplice nota al PM può risolvere in fretta, con poco impegno, senza spese, senza avvocato, senza minacciare improbabili sfracelli, una situazione incresciosa.
La narrazione di un MC sempre e comunque in balia di politici ottusi, di OdV vessatori, di magistrati non disposti ad ascoltare è invece fuorviante rispetto ad una informazione corretta e induce atteggiamenti rinunciatari.
Mi era sembrato che Armando ponesse il quesito circa le sanzioni
amministrative .
Come tutte le sanzioni amministrative si ricorre per via gerarchica
e quindi se impartite dalla ASL l'organo gerarchicamente superiore alla ASL è la Regione.
giancarlo il 18/02/2011 07:33 ha scritto:
Mi era sembrato che Armando ponesse il quesito circa le sanzioni
amministrative .
Come tutte le sanzioni amministrative si ricorre per via gerarchica
e quindi se impartite dalla ASL l'organo gerarchicamente superiore alla ASL è la Regione.
Caro Giancarlo,
quando si interviene su questioni facilmente riscontrabili occorre prima informarsi e non esprimere opinioni per sentito dire. Le procedure del 689/91 che regolano le sanzioni amministrative del D.L. 81/2008 sono gestite da apposite commissioni ASL: il dato è facilmente riscontrabile.
Saluti
armando il 18/02/2011 08:19 ha scritto:
Caro Giancarlo,
quando si interviene su questioni facilmente riscontrabili occorre prima informarsi e non esprimere opinioni per sentito dire. Le procedure del 689/91 che regolano le sanzioni amministrative del D.L. 81/2008 sono gestite da apposite commissioni ASL: il dato è facilmente riscontrabile.
Saluti
Ecco la solita luce. Oltretutto, credo, anche Giancarlo è un UPG, e quindi, se non siete d'accordo tra voi.. In sostanza, dunque: posso ricorrere per via gerarchica in 4 casi in tutto, peraltro marginali, stabiliti dall'81. Il resto, come sembra chiaro, non è ricorribile per via gerarchica ma, invece, dovrebbe essere "discutibile" tramite una "semplice" nota al PM. Questo, ovviamente, con buona pace degli UPG, qualora la sanzione sia impropria. Interessante, poi, la nota di bernardo circa lo "spauracchio" del 758. Oltretutto, ne sono convinto, non credo che l'oblazione elimini del tutto le "tracce" del reato. Anche perchè, se la memoria non falla, esiste un registro delle condanne (per alcuni reati anche a livello europeo), nel quale esse vengono iscritte. E, pur non essendo un giurista, ritengo che l'oblazione, estingue, si, il reato, ma solo nel gaso in cui si sia in corso di indagini preliminari. Nel caso di oblazione dopo un decreto di condanna, invece, ricevendo, di fatto, una condanna penale, essa rimane iscritta a casellario dai 2 ai 5 anni. e, quindi, mantiene un "peso" sulla "fedina penale". E, si, è vero, non esiste un registro delle sanzioni amministrative. Ma di quelle penali si.
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