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ricorribilità avverso sanzioni amministrative

Questo argomento ha avuto 33 risposte ed è stato letto 4201 volte.

giancarlo

giancarlo
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  • Re: ricorribilità avverso sanzioni amministrative
  • (19/02/2011 16:58)

Tornando alla sanzione amministrativa "forse" la soluzione sta proprio
nel "parere" dato dal dott,Guariniello citato da Armando che riporto e che mi fa pensare che forse avevamo un po di ragione entrambi o un po torto entrambidato che Guariniello cita sia l'ufficio contenzioso della ASL che la Regione e il TAR ( qualcuno dice anche il Presidente dell Repubblica ).
Guariniello ad un incontro con OdV ASL Torino:
Procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis.
La procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis si inserisce in un quadro normativo previgente nel quale i principali riferimenti sono la Legge 689/81, l’art. 9 del DPR 520/55 (diffida), il DLgs 758/94. Il principio confermato dal Dott. Guariniello porta a ritenere che l’art. 301 bis è norma speciale rispetto alla Legge 689/81, ma non disciplina interamente la procedura e quindi occorre integrare la nuova disposizione con le parti non modificate della normativa previgente.
La complessità del problema non ha permesso di definire una procedura operativa, ma sono stati evidenziati alcuni aspetti, e abbozzate alcune ipotesi: Il “verbale di primo accesso ispettivo” può non essere redatto contestualmente al primo accesso quando l’identificazione dell’illecito o del trasgressore non sono immediate, ma, comunque, può essere integrato anche successivamente.
Una volta rilevato l’illecito ed identificato il trasgressore è necessario procedere alla contestazione da notificarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81, entro 90 giorni. Contestualmente alla contestazione è necessario provvedere attraverso un atto di diffida ad indicare al trasgressore un termine per la regolarizzazione per permettere l’estinzione dell’illecito “al minimo” prevista dall’art. 301 bis.
Si ritiene che il termine per la regolarizzazione sospenda i termini previsti dalla Legge 689/81. La diffida è soggetta a ricorso gerarchico (Regione Piemonte) e amministrativo (TAR). Il verbale di illecito amministrativo è soggetto a ricorso (art. 18 Legge 689/81) all’Ufficio legale dell’ASL.
I termini per la regolarizzazione possono essere prorogati, con atto motivato, in analogia con il D.758/94. Scaduti i termini occorre che l’organo di vigilanza verifichi la regolarizzazione, entro 60 gg. in analogia al DLgs 758/94.
Se vi è stata regolarizzazione il trasgressore, entro 60 gg., può estinguere l’illecito pagando la sanzione minima prevista (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL). Se non vi è stata regolarizzazione si realizzano le seguenti azioni:
1) Il trasgressore (art. 16 Legge 689/81) è ammesso al pagamento, entro 60 gg, della sanzione più favorevole al contravventore tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
2) Si provvede ad una nuova contestazione dell’illecito amministrativo che risulta permanente secondo le modalità di cui sopra.
3) Si segnala all’Autorità Giudiziaria il mancato rispetto della diffida ai fini della valutazione di profili di responsabilità (art. 437 e/o 650 C.P.).

armando

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  • Re: ricorribilità avverso sanzioni amministrative
  • (19/02/2011 17:12)

giancarlo il 19/02/2011 04:58 ha scritto:
Tornando alla sanzione amministrativa "forse" la soluzione sta proprio
nel "parere" dato dal dott,Guariniello citato da Armando che riporto e che mi fa pensare che forse avevamo un po di ragione entrambi o un po torto entrambidato che Guariniello cita sia l'ufficio contenzioso della ASL che la Regione e il TAR ( qualcuno dice anche il Presidente dell Repubblica ).

Speravo proprio che non sollevassi anche la questione diffida, perchè qui entriamo nel kamasutra applicativo e interpretativo della normativa.
Personalmente, poichè la normativa non lo prevedeva in modo chiaro, letto il protocollo Guariniello-piemonte, mi ero orientato a non emanare la diffida, che avrebbe provocato problemi di non coordinamento tra iter 689/91, gestito dalle ASL, ed iter diffida, gestito dalla Regione; insomma, il ricorso alla ASL avrebbe potuto essere accolto e quella alla regione no, o viceversa.
Ma ora, un decreto del novembre 2010 (non ricordo il numero), anche se in modo non esplicito, sancisce che anche per il dl 81/08 oltre alla sanzione amministrativa ex 689/91 va anche emanata una diffida; poichè il decreto di novembre 2010 del ministero del lavoro ha previsto il coordinamento dei due iter solo per le Direzione Provinciali del lavoro, permane il problema dell'adozione da parte delle regioni di procedure che coordinino l'iter del ricorso alle ASL con quello presso la Regione.

bernardo

bernardo
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  • Re: ricorribilità avverso sanzioni amministrative
  • (20/02/2011 22:21)

andrea b il 19/02/2011 12:14 ha scritto:
Sei sicuro riguardo alla non menzione nel casellario giudiziario?

Nell'ambito 758 l'ottemperanza alla prescrizione e il pagamento della sanzione pecuniaria fermano l'azione penale, quindi non c'è più reato ne' alcuna condanna, e pertanto nessun reato viene iscritto nel casellario giudiziario. Questo è il "vantaggio", ma allo stesso tempo il "grimaldello" con cui spesso i sanzionati anche ingiustamente o impropriamente finiscono per preferire di pagare (ingiustamente) piuttosto che "rischiare" il giudizio.

armando

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  • Re: ricorribilità avverso sanzioni amministrative
  • (21/02/2011 00:54)

Chiarito che l'iscrizione delle contravvenzioni irrogate dalla ASL nonostante il pagamento in un qualche registro e/o casellario era niente di più di una leggenda metropolitana (spero che i buoni Raspanti e Lorenzof se ne siano fatta infine una ragione), chiarito che per le sanzioni amministrative è possibile il ricorso alla ASL ed alla regione, chiarito che si può mandare una nota di controdeduzioni al PM che può archiviare con buona pace dell'UPG, come Graziano ha confermato nella sua esperienza, resta da dire che una nota di controdeduzioni può essere mandata allo stesso UPG, che può anche revocare la prescrizione, alla Direzione Generale della ASL ed al Responsabile del servizio, che se pure non può revocare la prescrizione può comunque chiedere conto all'UPG del suo eventuale errore, segnalandolo anche al PM.
Una prescrizione chiaramente errata difficilmente potrebbe superare un simile sbarramento.
Insomma, tra il subire passivamente sempre e comunque e l'andare all'improbabile assalto all'arma bianca ci sono molte altre opzioni; mai come in una materia così complessa vanno fatte ipersemplificazioni.

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