Mi sorge un dubbio che chiedo al collega Ravalli di dissipare. Se ho ben capito, dunque, nel caso che lui segue, il DVR non ha ritenuto di evidenziare il rischio biologico nell'attività svolta dalle vigilatrici d'infanzia. Questo mi sorprende un po' perchè so che in casi analoghi il rischio è sttao riconosciuto e questo ha comportato protocolli sanitari francamente molto onerosi.
Ci sono posizioni univoche su questo tema, che voi sappiate?
Tra l'altro, se il DVR non evidenzia rischi, non dovrebbe nemmeno essere nominato il MC. Grazie.
Anche nel mio DVR non è stato evidenziato il rischio. L'ho fatto inserire. Vi ricordo la collaborazione del MC nella stesura del DVR per la parte sanitaria. E' assurdo dire che non ci sia rischio biologico in un asilo, almeno a mio parere...
ex utente da milano
Eh dai: è chiaro che la nomina è legata alla presenza di altre mansioni per le quali è prevista la s.s.
La ragione per la quale è difficile riconoscere un rischio biologico che renda necessaria la s.s. ci viene dalla lettura della legge e da alcune riflessioni.
Il comma 4 dell'art. 271:
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non é necessaria.
L'art. 279 è quello relativo alla s.s.
L'all. XLIV:
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente
infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico
L'attività di contatto con i pargoli non c'è. Però quello sopra è un elenco non esaustivo e quindi biosgna valutare se effettivamente esiste questo rischio. Ammettiamo che si voglia inserire come suggerito da apemeticolosa. L'inserimento non può essere finalizzato solo alla s.s. ma comporta anche una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro quali ad es. la scelta di opportuni d.p.i.: guanti e maschera per le vigilatrici per non farsi contagiare dai corpicini posseduti.
Poi, per coerenza, in caso di malattia contagiosa che colpisce ad una vigilatrice di infanzia, dovremmo procedere alla denuncia di infortunio lavorativo.
Poi per estensione e sempre per coerenza, dovremmo applicare il rischio biologico agli sportellisti delle poste (virus influenzali), alle forze di polizia perchè intervengo anche con corpo a corpo, a tutte le categorie per le quali è prevista la vaccinazione antitetanica perchè esiste un rischio potenziale di tetanizzarsi. Gli addetti alle pulizie degli uffici e dei bagni?
E le maestre delle scuole primarie ? Sono a rischio biologico e sottoposte a s.s. ? Sono le figlie di un dio minore ? perchè nell'asilo nido esiste un rischio e dopo un anno, nell'asilo o nella scuola il rischio non esiste più. E la meningite ?
Insomma se si percorre questa strada non si arriva alla fine.
Ma allora, nel caso della vigilatrici, si tratta non tanto di riconoscere un rischio biologico alla vigilatrice o al vigilatore dal contagio con i nanetti infetti quanto da proteggere le vigilatrici in una fase della loro vita attraverso la vaccinazione, ammesso che non siano già state contagiate prima.
Rimane poi come collocare queste visite e queste azioni preventive nell'ambito del nostro intervento. Se non possiamo farlo come s.s. obbligatoria lo possiamo fare con interventi volontari di promozione della salute e soddisfa anche le aspettative degli interessati che non capiscono per quale motivo il m.c. non voglia visitarle.
Altra mansione difficile sono le polizie locali di piccoli comuni: no turni notturni, no sostanze pericolose (rischio chimico).
vedo colleghi che indicano sulle cartelle "rischio stress", "inquinanti ambientali" che poi non hanno corrispettivi nei d.v.r. perchè viene esplicitato a volte su base epidemiologica ed a volte con monitoraggi individuali che non sono esposti a rischio chimico.
Siccome non possiamo inventarci i rischi che poi hanno ripercussione su tutta la filiera della sicurezza, dobbiamo percorrere altre strade.
D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225
MANSIONARIO INFERMIERISTICO
(norma abrogata dalla Legge. 42/99, ad esclusione del titolo quinto - mansionario dell'infermiere generico - 'Modifiche al R.D. 2/5/1940, n.1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e...)
TITOLO II
Mansioni della vigilatrice d'infanzia
3. La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati; ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica.
Allora e lo dico sempre con il massimo rispetto per i punti di vista differenti dal mio, se ci fermiamo al mansionario della vigilatrice d'infanzia e non ci addentriamo nel DVR mi pare che nemmeno gli infermieri professionali abbiano il rischio biologico (oltre che la MMC ecc..). Ovviamente a mio avviso non è cosi.
Se invece vogliamo partire dal DVR, considerato il nostro obbligo a collaborare alla stesura del DVR e considerato che nel caso specifico il collega ha anche realizzato un programma di promozione per la salute in tal senso (cioè sul rischio biologico, se ho capito bene), non capisco perchè a quel punto, godendo di tanta considerazione presso il ddl, non è stata attivata direttamente la sorveglianza sanitaria.
Se infatti la finalità di entrambi era ad esempio (oltre all'informazione ecc...)la vaccinazione del lavoratore suscettibile, mi chiedo allora, lo strumento del titolo X D.Lgs. 81/08 non era sufficientemente valido a tale scopo?
So già quello che qualcuno starà pensando ma gioco d'anticipo:
Non credo che la vaccinazione proposta al lavoratore (ed inserita nel DVR) previo consenso informato, obblighi, in caso di rifiuto, il medico competente ad un giudizio di non idoneità per quel lavoratore (non siamo infatti nel campo delle vaccinazioni obbligatorie per legge, ex Legge 292/63).
Fra l'altro il virus della rosolia è causa di allontanamento della gravida per ambiente di lavoro a rischio "a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione"...(dal D.Lgs. 151/01 allegato B).
Ecco quindi che forse un altro senso (se già non bastasse quello di proteggere la donna gravida nelle prime fasi della gravidanza quando spesso non sà di esserlo) un altro senso alla vaccinazione, dicevo, lo troviamo in questo articoletto in quanto chi meglio del medico competente può controllare se la donna in età fertile è sufficientemente immunizzata, per poter poi successivamente attivare la procedura di allontanamento in caso di gravidanza?
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