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SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 12725 volte.

bernardo

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (07/04/2011 22:08)

guido_rossi il 04/04/2011 02:11 ha scritto:

Si forse mi e' sfuggito: ma non ho proprio capito se le antitetaniche restano obbligatorie o no.

Ecco, su questo non ti posso dare certezze per i seguenti motivi:

1) contrariamente a quello che sembrava in un primo momento (e come ha correttamente rilevato Camerotto) la legge sulla obbligatorietà della vaccinazione antitetanica non è fra quelle abrogate esplicitamente dal provvedimento di Calderoli, ma figura nel primo elenco delle leggi "salvate";
2) resta comunque il testo dell'art. 279 comma 5 D.Lgs.vo 81, per il quale tutte le vaccinazioni (comprese quelle antitetaniche dal momento che il clostridium tetani è contemplato nell'allegato XLVI)sono rimesse alla scelta informata del lavoratore;

A questo punto (che vuoi, nessuno è perfetto..)se in un primo tempo avevo pensato che Calderoli, Ministro della Semplificazione, ne avesse fatta almeno una giusta, ho dovuto constatare che mi sono sbagliato: nel caso specifico il Semplificatur ha ulteriormente incasinato la faccenda, perché l'elenco delle norme salvate, in cui figura anche la legge sulla vaccinazione obbligatoria, è successivo alla emanazione del D.Lgs.81 (anche io sono convinto che chi ha scritto quell'elenco non avesse la più pallida idea del D.Lgs. 81, ma tant'è); quindi (questo è il mio pensiero, fino ad eventuali improbabili ulteriori interventi legislativi di semplificazione) ognuno si regoli come crede: io considero le vaccinazioni facoltative, a scelta esclusiva del lavoratore, previa completa e corretta informazione dal parte del medico competente, e mi comporto operativamente di conseguenza.

armando

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (08/04/2011 08:19)

bernardo il 07/04/2011 09:44 ha scritto:
Il fatto che io sia idoneo a svolgere una mansione, non significa assolutamente che devo immediatamente riprendere il lavoro, ma solo che sono idoneo a fare la mansione, cioè "posso" farla, non "devo" farla. Altrimenti veramente infrangeremmo il divieto dell'art. 5 perché non faremmo una visita di idoneità, ma una visita fiscale, cosa che non possiamo fare. Peraltro, nonostante alcuni colleghi lo presentino come "paradosso" esistono veramente lavoratori con stampelle e ingessati che, per loro scelta per lo più spontanea, vanno ugualmente a lavorare in mansioni compatibili con il loro stato. Ma questo non c'entra nulla con la questione che stiamo valutando, che è se si possano fare queste visite o meno, e sembra che si possano fare (non si "devono" fare).

Sono assolutamente d'accordo e gli esempi riportati dovrebbero essere persuasivi per tutti, sulla base anche del semplice buon senso.
Permettemi una piccola notazione: quando una interpretazione normativa va contro il buon senso, è molto probabilmente sbagliata; poi se ci si vuole divertire con calembour giuridici, tutto è lecito.
a.m.

docm

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (08/04/2011 10:24)

bernardo il 07/04/2011 10:08 ha scritto:

Caro Bernardo,
nel ringraziarti per l'aiuto che ci fornisci con la tua competenza... vorrei chiederti, ma in caso di conflitto con i vari SPESAL (a me è successo in passato...) come ti regoli...
Cari saluti
Giuseppe



Ecco, su questo non ti posso dare certezze per i seguenti motivi:

1) contrariamente a quello che sembrava in un primo momento (e come ha correttamente rilevato Camerotto) la legge sulla obbligatorietà della vaccinazione antitetanica non è fra quelle abrogate esplicitamente dal provvedimento di Calderoli, ma figura nel primo elenco delle leggi "salvate";
2) resta comunque il testo dell'art. 279 comma 5 D.Lgs.vo 81, per il quale tutte le vaccinazioni (comprese quelle antitetaniche dal momento che il clostridium tetani è contemplato nell'allegato XLVI)sono rimesse alla scelta informata del lavoratore;

A questo punto (che vuoi, nessuno è perfetto..)se in un primo tempo avevo pensato che Calderoli, Ministro della Semplificazione, ne avesse fatta almeno una giusta, ho dovuto constatare che mi sono sbagliato: nel caso specifico il Semplificatur ha ulteriormente incasinato la faccenda, perché l'elenco delle norme salvate, in cui figura anche la legge sulla vaccinazione obbligatoria, è successivo alla emanazione del D.Lgs.81 (anche io sono convinto che chi ha scritto quell'elenco non avesse la più pallida idea del D.Lgs. 81, ma tant'è); quindi (questo è il mio pensiero, fino ad eventuali improbabili ulteriori interventi legislativi di semplificazione) ognuno si regoli come crede: io considero le vaccinazioni facoltative, a scelta esclusiva del lavoratore, previa completa e corretta informazione dal parte del medico competente, e mi comporto operativamente di conseguenza.

mc pol

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (08/04/2011 12:47)

Devo dire che il ragionamento di Bernardo mi piace in quanto originale rispetto ad altre impostazioni logiche e prese di posizione anche di organi di vigilanza che invece ritengono la vaccinazione antitetanica ancora obbligatoria nonstante il D.Lgs. 81/08...
Però un dubbio rimane: l'art. 279 c.5 sembrerebbe parlare più di informativa al lavoratore nel caso in cui sia individuata una vaccinazione da somministrare, che di vero e proprio "consenso informato" e quindi di vaccinazione "facoltativa". Il fatto che le vaccinazioni non siano obbligatorie (Cicolari specifiche a parte ad es. quella relativa all'antiepatite B per i sanitari) pur essendo state individuate nel DVR quali misure di prevenzione e di protezione specifiche - sembrerebbe, a mio avviso, nascere più che altro dalla differenza, dallo scarto con quelle che invece la legge (mi riferisco alla 292/63) ritiene esplitamente essere obbligatorie (quella per il tetano).
Certo il fatto che l'allegato al D.Lgs. 81/08 comprenda anche il tetano è un particolare forse importante, ma quell'allegato (XLVI) nei vari articoli del titolo X più che alla vaccinazione in modo specifico sembrerebbe legato alla valutazione e classificazione degli agenti biologici ed all'eventuale necessità di accertamenti sanitari dopo l'esposizione, per cui alla fine sarebbe stato sicuramente meglio per non finire dentro ad una matassa difficile da sciogliere, che il legislatore avesse abrogato e basta la Legge 292/63...
Fra l'altro c'è anche un altro problema: quando la vaccinazione facoltativa viene individuata come misura di prevenzione e protezione nel DVR, il suo rifiuto da parte del lavoratore comporterebbe, secondo alcuni colleghi, automaticamente la non idoneità al rischio/mansione.
Io non concordo con questa impostazione ma... per la vaccinazione antitetanica?
In effetti io ho sempre ritenuto obbligatoria la vaccinazione antitetanica

mc pol

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (08/04/2011 12:54)

Chiedo scusa ma l'ultima frase mi è scappata...(dall'inconscio..) volevo concludere il mio intervento semplicemente con la domanda "...ma per la vaccinazione antitetanica?..."

bernardo

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (09/04/2011 10:37)

mc pol il 08/04/2011 12:54 ha scritto:
Chiedo scusa ma l'ultima frase mi è scappata...(dall'inconscio..) volevo concludere il mio intervento semplicemente con la domanda "...ma per la vaccinazione antitetanica?..."

Questo argomento è stato sviscerato abbastanza sul thread specifico a suo tempo aperto, qui è "rimbalzato" solo in seguito alla domanda di Rossi.
Comunque in sintesi io ritengo le vaccinazioni (tutte, comprese le antitetaniche) facoltative, e in caso di rifiuto ne prendo atto, e non giudico il lavoratore non idoneo se non ci sono altri motivi. Finora non ho avuto mai avuto problemi con le ASL. Qualora ne avessi, non sarei molto preoccupato: si può essere puniti solo per un reato previsto e punito dalla legge, ma:
1) i protocolli sanitari a norma dell'art. 25 dell'81 li definisco io in base alla valutazione dei risschi;
2) le vaccinazioni le inserisco sempre nei protocolli come "misure consigliate";
3) non c'è nessun articolo nel D.Lgs.vo 81/08 che obbliga a vaccinare;
4)La legge 292/63 non prevede sanzioni a carico di nessuno.

docm

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (09/04/2011 12:54)

bernardo il 09/04/2011 10:37 ha scritto:
Grazie!
Giuseppe

Questo argomento è stato sviscerato abbastanza sul thread specifico a suo tempo aperto, qui è "rimbalzato" solo in seguito alla domanda di Rossi.
Comunque in sintesi io ritengo le vaccinazioni (tutte, comprese le antitetaniche) facoltative, e in caso di rifiuto ne prendo atto, e non giudico il lavoratore non idoneo se non ci sono altri motivi. Finora non ho avuto mai avuto problemi con le ASL. Qualora ne avessi, non sarei molto preoccupato: si può essere puniti solo per un reato previsto e punito dalla legge, ma:
1) i protocolli sanitari a norma dell'art. 25 dell'81 li definisco io in base alla valutazione dei risschi;
2) le vaccinazioni le inserisco sempre nei protocolli come "misure consigliate";
3) non c'è nessun articolo nel D.Lgs.vo 81/08 che obbliga a vaccinare;
4)La legge 292/63 non prevede sanzioni a carico di nessuno.

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