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Sanzionabilità medico competente

Questo argomento ha avuto 31 risposte ed è stato letto 4914 volte.

bernardo

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (14/04/2011 17:58)

armando il 14/04/2011 02:40 ha scritto:
Ai sensi dell'art. 58 comma 1) lett. b), il MC può essere sanzionato per il mancato rispetto dell'art. 25, comma 1) punto b):
"il MC... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati".
Nel caso in cui il diniego del MC alla richiesta del lavoratore non sia giustificabile a causa della presenza accertata da parte dell'OdV di rischi specifici ed in base agli indirizzi scientifici più avanzati, l'art. 25 sarebbe contravvenuto.
Così come lo sarebbe se il MC non accedesse alla richiesta di cui all'art. 41 comma 1) lett. b.
Saluti

Mi spiace Armando, ma non è assolutamente così: l'OdV non alcun potere, perché la legge non glielo attribuisce (e l'OdV no se lo può auto-attribuire) di entrare nel merito della valutazione del MC sulla correlazione tra richiesta e rischi; tale valutazione dalla legge è attribuita al solo medico competente, e non c'è alcuna riserva per lOdV (come invece, per esempio, c'è espressamente nel caso dell'art. 41 comma 2b per la periodicità). La sanzione relativa all'art.25 (immagino ti riferisca al comma 1b) può essere comminata se l'OdV domostra che il MC non ha programmato e/o effettuato la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ma mentre per il comma 1a dell'art. 41 tale dimostrazione è, se ne ricorrono i presupposti, relativamente agevole, con riferimento al comma 2b dell'art. 41 l'OdV non può farci proprio nulla, perchè la valutazione compete solo ed esclusivamente al MC. Qualora da una eventuale (possibile,ovviamente) errata valutazione del MC cui sia conseguito un danno al lavoratore, il MC sarà perseguibile in sede penale e civile, ma non in riferimento a violazioni dell'81 (che non esistono nel caso specifcico, e quindi non possono essere contestate) ma relativamente agli artico 589 o 590 del Codice Penale, conseguenti ad azione colposa del MC stesso per imperizia, imprudenza, negligenza.Ma se non c'è danno non accade nulla, per i motivi suddetti. Qualora l'OdV emanasse un provvedimento contravvenzionale, compirebbe un atto illegittimo facilmente cassabile davanti al PM stesso (già successo).

bernardo

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (14/04/2011 18:01)

ovviamente mi riferivo al comma 1b, e non 2b, sorry.

armando

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (14/04/2011 19:57)

Caro Graziano, non dimentichiamoci che la vigilanza è attribuita non ad un organo di polizia giudiziaria qualunque, ma ad uno con specifiche competenze tecniche, tanto che la prescrizione può essere connotata con indicazioni specifiche.
L'articolo 25 comma 1 lett. b è chiaro:"il MC... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati" e deve essere rispettato in tutte le sue parti.
Sta all'OdV dimostrare che tutto o una parte di esso non è stato rispettato; dopodichè scatta la prescrizione.
Ti rigiro il problema: un MC che non tenesse conto degli indirizzi scientifici più avanzati rispetterebbe o no l'art. 25 comma 1 lett. b?
Mi dai comunque informazioni più precise rispetto all'episodio cui fai riferimento?
Buona serata.

andrea b

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (14/04/2011 22:31)

armando il 14/04/2011 07:57 ha scritto:
Ti rigiro il problema: un MC che non tenesse conto degli indirizzi scientifici più avanzati rispetterebbe o no l'art. 25 comma 1 lett. b?

Direi che l'articolo sarà anche chiaro, ma quello che dice è talmente vago da essere difficilmente "impugnabile". A parte casi palesemente chiari di esami o periodicità fuori luogo per i rischi, sfido chiunque a dimostrare che non ho seguito gli indirizzi più avanzati. E a sanzionarmi di conseguenza. Chi stabilisce senza ombra di dubbio quali sono questi "indirizzi più avanzati"? L'ASL?

armando

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (14/04/2011 23:31)

andrea b il 14/04/2011 10:31 ha scritto:

Direi che l'articolo sarà anche chiaro, ma quello che dice è talmente vago da essere difficilmente "impugnabile". A parte casi palesemente chiari di esami o periodicità fuori luogo per i rischi, sfido chiunque a dimostrare che non ho seguito gli indirizzi più avanzati. E a sanzionarmi di conseguenza. Chi stabilisce senza ombra di dubbio quali sono questi "indirizzi più avanzati"? L'ASL?

Lo stabilisce il più preparato professionalmente.

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (15/04/2011 07:55)

bernardo il 14/04/2011 05:58 ha scritto:


Mi spiace Armando, ma non è assolutamente così: l'OdV non alcun potere, perché la legge non glielo attribuisce (e l'OdV no se lo può auto-attribuire) di entrare nel merito della valutazione del MC sulla correlazione tra richiesta e rischi; tale valutazione dalla legge è attribuita al solo medico competente, e non c'è alcuna riserva per lOdV (come invece, per esempio, c'è espressamente nel caso dell'art. 41 comma 2b per la periodicità). La sanzione relativa all'art.25 (immagino ti riferisca al comma 1b) può essere comminata se l'OdV domostra che il MC non ha programmato e/o effettuato la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, ma mentre per il comma 1a dell'art. 41 tale dimostrazione è, se ne ricorrono i presupposti, relativamente agevole, con riferimento al comma 2b dell'art. 41 l'OdV non può farci proprio nulla, perchè la valutazione compete solo ed esclusivamente al MC. Qualora da una eventuale (possibile,ovviamente) errata valutazione del MC cui sia conseguito un danno al lavoratore, il MC sarà perseguibile in sede penale e civile, ma non in riferimento a violazioni dell'81 (che non esistono nel caso specifcico, e quindi non possono essere contestate) ma relativamente agli artico 589 o 590 del Codice Penale, conseguenti ad azione colposa del MC stesso per imperizia, imprudenza, negligenza.Ma se non c'è danno non accade nulla, per i motivi suddetti. Qualora l'OdV emanasse un provvedimento contravvenzionale, compirebbe un atto illegittimo facilmente cassabile davanti al PM stesso (già successo).

Per il 589 o il 590 bisogna che ci sia un nesso di causa e nel caso una violazione della normativa ( della 81/08) e quindi , nel caso in discussione dell'art.41 comma 1 lettera c) rafforzato o collegato al 25 comma 1 lett.b)o art.196 o altri del genere.
Non dimentichiamo l'art.39 comma 1 .

Gennaro

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (15/04/2011 08:23)

Salve:)
Se ho capito bene il pensiero di Armando e Giancarlo, in caso in cui un lavoratore effettua una richiesta di visita medica ai sensi dell'articolo 41 comma 2 lettera c, e il medico competente dopo aver valutato il "caso" respinge la richiesta del lavoratore, l'organo di vigilanza chiamato in causa dal lavoratore, effettua un sopralluogo, verifica il documento di valutazione del rischio, prende visione della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e dopo la valutazione dei dati ritenendo che il medico competente sia errore sanziona il medico competente per violazione dell'articolo 25, comma 1 lettera b?,.....scusatemi se insisto, a parte quanto ho scritto nel precedente messaggio, aggiungo che non riesco a correlare l'articolo 41 comma 2 lettera c con la violazione dell'articolo 25 comma 1 lettera b potete essere così gentili da spiegarmelo?
Grazie:)

Gennaro Bilancio

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (15/04/2011 08:26)

armando il 14/04/2011 07:57 ha scritto:
Caro Graziano, non dimentichiamoci che la vigilanza è attribuita non ad un organo di polizia giudiziaria qualunque, ma ad uno con specifiche competenze tecniche, tanto che la prescrizione può essere connotata con indicazioni specifiche.
L'articolo 25 comma 1 lett. b è chiaro:"il MC... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati" e deve essere rispettato in tutte le sue parti.
Sta all'OdV dimostrare che tutto o una parte di esso non è stato rispettato; dopodichè scatta la prescrizione.
Ti rigiro il problema: un MC che non tenesse conto degli indirizzi scientifici più avanzati rispetterebbe o no l'art. 25 comma 1 lett. b?
Mi dai comunque informazioni più precise rispetto all'episodio cui fai riferimento?
Buona serata.

Sono due cose diverse, tu stai parlando del "come fare la sorveglianza sanitaria" cioè tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, che è sanzionato mentre, ripeto, la correlazione tra richiesta e visita è demandata al solo MC, senza alcun intervento dell'OdV e senza sanzione. E ti ricordo che la prescrizione può essere emanata solo a seguito di una constatazione di omisssione di obbligo previsto e sanzoinato dalla legge, quindi nel caso specifico niente prescrizione. Potresti, tirandola assai, tentare con una disposzione (ricorribile) ma non avresti successo perchè la disposizione riguarda faccende non previste dalla legge, mentre il caso in questione è previsito, rimesso alla sola discrezione del MC e non sanzionato. Devi rassegnarti: sul caso in quetione l'OdV sul può mettere becco, salvo perseguire il MC "imprudente, imperito o negligente" ai sensi del codice penale. Il caso di cui parlavo riguarda appunto un episodio del genere accaduto proprio al sottoscritto, con il lavoratore (sostenuto da un patronato) che si è rivolto all'OdV, che si è rivolto al PM, che gli ha spiegato che la valutazione spetta solo al MC, salvo ovviamente chiamare in giudizio il MC qualora dalla mancata visita conseguisse un danno (malattia professionale). Era un caso molto limite, non sto a raccontare. Di norma io le visite a richiestale eseguo anche se il legame è flebile o magari francamente improbabile, ma qui stiamo parlando di principi e di norme legislative, e quelle sono chiare.

Gennaro

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (15/04/2011 08:50)

bernardo il 15/04/2011 08:26 ha scritto:

Sono due cose diverse, tu stai parlando del "come fare la sorveglianza sanitaria" cioè tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, che è sanzionato mentre, ripeto, la correlazione tra richiesta e visita è demandata al solo MC, senza alcun intervento dell'OdV e senza sanzione. .

Anche io penso quanto sopra, ecco il perchè della domanda nel precedente messaggio, può darsi che a noi sfugge qualcosa?
Risaluti:)

Gennaro Bilancio

armando

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  • Re: Sanzionabilità medico competente
  • (15/04/2011 10:18)

Questi i punti a mio parere da tenere presenti e collegare tra loro:

- art. 25 comma 1) lettera b):
Il MC programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- La visita richiesta dal lavoratore è nell'ambito dell'art. 41 e viene effettuata "qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta."

Se la decisione di non accettare la richiesta del lavoratore è basata su errati presupposti medico-scientifici, l'art. 41 non è stato applicato in maniera corretta e quindi l'art. 25 è violato.
Poi non è ipotizzabile che nessuno possa intervenire a tutela della salute del lavoratore fino a che non ammali, per poter invocare l'art. 590 cp.
Che si ricorra alla disposizione, anzichè alla prescrizione, facendo leva sull'art. 41 punto 2) lett.b (L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente), può essere una strada alternativa percorribile.
Dipende da quanto il rifiuto di accogliere la richiesta del lavoratore sia stata non giustificabile e da quanto grande sarebbe stato il rischio per il lavoratore.
Saluti

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