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ECM 30% non riguardanti la disciplina...

Questo argomento ha avuto 18 risposte ed è stato letto 3644 volte.

ex utente da milano

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (25/04/2011 13:12)

Al momento ancora nulla è stato stabilito per l'attuale triennio 2011-2013. Tenete conto che le regole per il triennio passato sono state recepite nel luglio 2010 e quindi alla fine del triennio stesso. Siamo in Italia e non in Svizzera.
Se confermano le regole del triennio passato "sono i 150 crediti
sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio
possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti".
Per le FAD sicuramente verrà stabilito un limite ma al momento non esiste.
Per dorianocastellano: noi abbiamo l'obbligo del 70% dei crediti in medicina del lavoro. Per il restante 30% devi cercare gli eventi che abbiano come disciplina "area interdisciplinare".
Il meccanismo del 30% però non c'entra nulla con il meccanismo dei crediti. E' un requisito per poter svolgere il ruolo di mc. sarà pertanto l'organo di vigilanza a verificare che si abbia quel requisito (stiamo a posto!).
Invece la "vigilanza" sul requisito dei 150 crediti nel triennio o quello che sarà spetta all'ordine dei medici in collaborazione con la cogeaps. In pratica gli ordini dovranno raccogliere i dati, provvedere ad attestare i crediti per il singolo sanitario, rilasciare le deroghe in casi particolari e singoli, sanzionare il medico nei termini che verranno stabiliti.
Poi siccome siamo governati da pasticcioni: hanno creato una struttura complessa che parte dalla commissione del ministero, passa dalla agenas, alla cogeaps e infine all'ordine. 10 anni di sperimentazione e nessuno ancora sa nulla.
Se uno, ipotesi, si fa tutti i crediti con le fad, rischia poi che quando usciranno le determinazioni per il triennio attuale, non gli vengano riconosciute in toto.
Se ci fossero poche regole chiare subito magari il sistema funzionerebbe anche. Invece stabiliscono le regole alla fine del triennio così si crea il caos assoluto. Ma questo è il nostro sistema normativo.

doc.

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (25/04/2011 17:52)

La Regione Lombardia ha iniziato ad accreditare progetti FAD (Deliberazione N. VIII/2372 del 12.04.2006).
I crediti rilasciati da tali progetti sono validi su tutto il territorio nazionale sulla base dell’Accordo stipulato nella CONFERENZA STATO-REGIONI il 13 marzo 2003, che all’art. 7 recita: ”i crediti maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.”

Il Decreto N° 2416 del 13 marzo 2009 concernente “Il Sistema Lombardo di Educazione Continua in Medicina ECM/CPD: Indicazioni Operative per l’anno 2009” riconferma quanto già affermato nel p.to 2 del d.g.r. n. VIII/2372 del 12 aprile 2006 e cioè che “per i dipendenti di strutture accreditate a contratto con il Sistema Sanitario Regionale Lombardo, i crediti conseguibili annualmente attraverso eventi in metodologia FAD non potranno superare il 50% dei crediti totali conseguiti nell’anno solare”.Lo stesso articolo precisa che “tale limitazione non si applica ai liberi professionisti” che pertanto potranno realizzare tramite FAD anche l’intero obbligo formativo annuale.

L’Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 fissa dei limiti percentuali applicabili ad alcune tipologie formative (ad es : i crediti erogati per l’attività di docenza non possono superare il 35% del totale dei crediti annuali previsti) ma, anche in questo caso, nessun limite percentuale viene fissato per la formazione a distanza.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (25/04/2011 17:59)

http://www.ecme.it/it/fad.html

La Commissione Nazionale ECM,
considerate le caratteristiche della Formazione a Distanza in termini di

Efficacia ottimale per gli aspetti cognitivi, con il vantaggio pedagogico di tempi di apprendimento e percorsi di apprendimento flessibili (in rapporto al livello di pre-conoscenza dell’argomento, alle capacità intellettive e grado di attenzione dell’utilizzazione);
Efficacia buona per gli aspetti comportamentali e potenzialmente buona anche per quelli relativi alle competenze (saper fare), specie per i sistemi multimediali e per le piattaforme informatiche appositamente disegnate;
Livello di interattività potenzialmente buono in rapporto non solo al minimo richiesto (test di valutazione e autovalutazione) ma anche ai possibili sistemi di partecipazione in tempo reale o in tempo differito a comunicazione discente/docente e discente/discente;
Grande possibilità di diffusione nel territorio, incluse zone e professionisti sanitari isolati e non facilmente raggiungibili o impossibilitati a muoversi;
Bassi costi per l’utente in rapporto alla ripetibilità e numerosità illimitata dei potenziali utilizzatori, nonché al venir meno dei costi diretti ed indiretti legati allo spostamento del professionista sanitario nel luogo di svolgimento degli eventi residenziali;
Possibilità di verifica per lungo periodo del materiale durevole che si utilizza per la FAD, verifica che costituisce elemento essenziale per garantire livelli di qualità e di conformità alle indicazione della Commissione ECM da parte del Provider FAD
Tenuto conto inoltre che l’offerta formativa di tipo residenziale per alcune professioni sanitarie e per alcune aeree del Paese è del tutto insufficiente e che in alcune Nazioni con lunga tradizione di ECM è consentito acquisire con la FAD anche il 100% dei crediti richiesti (USA);

Considerato tuttavia che nel modello culturale italiano la diversificazione delle forme di apprendimento continuo (“blended CME”) costituisce un arricchimento ed un valore che si ritiene opportuno preservare, specialmente nella fase iniziale, perché può portare allo sviluppo di forme particolarmente efficaci di formazione continua, specie nell’ambito delle realtà locali;

Valutato infine che sembra opportuno, per lo meno in questa fase iniziale, che le indicazioni per le diverse categorie di professionisti delle sanità siano il più possibile omogenee, salvo diversificarle in un secondo tempo in base a specifiche esigenze che si potranno manifestare nelle fasi applicative sperimentali;

Ha deciso che venga indicata nella quota di 80% su 150 crediti la percentuale massima di crediti che i professionisti della sanità possono acquisire con la formazione a distanza (FAD) (sistemi online inclusi).

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (25/04/2011 18:03)

Infine c'è questa fonte, secondo la quale nessun tetto massimo viene fissato per la FAD la quale potrà rappresentare la totalità della formazione acquisita da tutti gli operatori della sanità.


http://www.fad-ecm.net/

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (26/04/2011 13:53)

Per i crediti che esulano il 70% forse questo può essere utile (12 crediti FAD):



http://www.ipasvi.it/chisiamo/archivioeventi/Dettaglio.asp?IDFocus=58

Argeo Maviglia

Gipsy

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (26/04/2011 15:13)

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente)
(omissis)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente é altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella
misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.

Misura non inferiore penso voglia dire che almeno il 70% degli ECM debba essere in ML. Se li faccio tutti e 50 (100%) in ML taglio la testa al toro. Giusto?

doc.

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Forlì-Cesena
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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (26/04/2011 20:17)

Gipsy il 26/04/2011 03:13 ha scritto:
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente)
(omissis)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente é altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella
misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.

Misura non inferiore penso voglia dire che almeno il 70% degli ECM debba essere in ML. Se li faccio tutti e 50 (100%) in ML taglio la testa al toro. Giusto?

Giusto

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (26/04/2011 20:17)

doc. il 26/04/2011 01:53 ha scritto:
Per i crediti che esulano il 70% forse questo può essere utile (12 crediti FAD):



http://www.ipasvi.it/chisiamo/archivioeventi/Dettaglio.asp?IDFocus=58

Dimenticavo di dire che è gratuito.

Argeo Maviglia

Piccolofalco

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  • Re: ECM 30% non riguardanti la disciplina...
  • (09/09/2011 15:32)

purtroppo il link non è più valido, chi ha quello corrente e valido ?

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