Salve,
vorrei sottoporvi un quesito in merito alla digitalizzazione della firma del lavoratore.
Alcuni software per la Medicina del Lavoro offrono la possibilità di inserire la firma del lavoratore digitalizzata sulla cartella sanitaria e di rischio e sul certificato di idoneità. L'acquisizione della firma può essere fatta mediante apposita tavoletta touch screen oppure mediante una scansione della firma (immagine). Ultimamente sono state apportate delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, entrate in vigore il 25 gennaio scorso.
Quello che vorrei capire è questo: qual è, a vostro parere, la validità legale della firma così acquisita? Ovvero, chi garantisce al lavoratore che la cartella su cui appone la firma in questo modo sia la stessa che verrà stampata? Come è tutelato il lavoratore da un eventuale uso improprio della sua firma digitalizzata?
Grazie e buona giornata
fiskiettina
In merito alla questione io non so risponderti...però vorrei aggiungere alla tua domanda un altra...i verbali delle riunioni periodiche vengono spesso redatti al computer successivamente alla riunione stessa e poi firmati da chi ha partecipato...ora siccome tornare in sede aziendale per controfirmare il verbale quand'è pronto è un po una scocciatura....vorrei chiedere se possono sussistere problemi a controfirmarlo digitalmente dal momento che quando apponiamo una firma digitale comparirà una data diversa da quella del verbale e della riunione... sarà banale ma vi chiedo come vi comportate Voi...grazie
fiskiettina il 27/04/2011 11:06 ha scritto:
Salve,
vorrei sottoporvi un quesito in merito alla digitalizzazione della firma del lavoratore.
Alcuni software per la Medicina del Lavoro offrono la possibilità di inserire la firma del lavoratore digitalizzata sulla cartella sanitaria e di rischio e sul certificato di idoneità. L'acquisizione della firma può essere fatta mediante apposita tavoletta touch screen oppure mediante una scansione della firma (immagine). Ultimamente sono state apportate delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, entrate in vigore il 25 gennaio scorso.
Quello che vorrei capire è questo: qual è, a vostro parere, la validità legale della firma così acquisita? Ovvero, chi garantisce al lavoratore che la cartella su cui appone la firma in questo modo sia la stessa che verrà stampata? Come è tutelato il lavoratore da un eventuale uso improprio della sua firma digitalizzata?
Grazie e buona giornata
fiskiettina
La firma del lavoratore sulla cartella sanitaria non è obbligatoria.
Salve,
quando parlo di firma del lavoratore mi riferisco a quella per presa visione sul certificato di idoneità oppure a quella da mettere a seguito delle dichiarazioni anamnestiche (liberatoria privacy) come previsto dall'allegato 3A. Ad ogni modo quello che vorrei capire è se la firma digitalizzata, acquisita mediante queste tavolette grafiche ha validità legale oppure no.
Grazie ancora e buon weekend
fiskiettina
fiskiettina il 29/04/2011 12:43 ha scritto:
Salve,
quando parlo di firma del lavoratore mi riferisco a quella per presa visione sul certificato di idoneità oppure a quella da mettere a seguito delle dichiarazioni anamnestiche (liberatoria privacy) come previsto dall'allegato 3A. Ad ogni modo quello che vorrei capire è se la firma digitalizzata, acquisita mediante queste tavolette grafiche ha validità legale oppure no.
Grazie ancora e buon weekend
fiskiettina
Ho capito, ma nemmeno sulla copia del giudizio (che non è un "certificato") deve essere apposta la firma del lavoratore: il giudizio semplicemente va dato in copia per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41 comma 6-bis). La firma, eventualmente, può attestare solo l'avvenuta trasmissione della copia, se consegnata direttamente al lavoratore (ma potrebbe essere benissmo consegnata all'Azienda con l'indicazione di trasmetterla al lavoratore, nel qual caso l'azienda dovrebbe acquisire la firma del lavoratore per avvenuta consegna della copia).
Non è nemmeno prevista alcuna liberatoria per la privacy, perché per il medico competente (come per tutti i casi in cui la raccolta di dati sensibili e personali avviene a seguito di obbligo di legge) c'è una autorizzazione generale del Garante.
Per il resto la firma digitalizzata acquisita con le tavolette ha lo stesso valore di quella scritta con la penna ed acquisita direttamente dal MC, purché ovviamente il lavoratore non la disconosca: l'unica firma legalmente assolutamente valida infatti è quella apposta davanti ad un notaio o ad un ufficiale di stato civile.
Il tutto per dire che il problema della firma del lavoratore, sulla cartella come sul certificato, è assolutamente privo di rilevanza, non essendo un obbligo previsto dalla legge (non figura ne' nell'art. 20 - obblighi dei lavoratori - ne' nell'art. 25 - obblighi del medico competente). Quindi il mio consiglio è di risparmiare i soldi della tavoletta grafica!
Buon week end anche a te!
Il mio metodo di lavoro è scrivere la cartella sanitaria di rischio in formato informatizzato, per cui, al momento della visita, il lavoratore non può firmarmi la cartella. Per cui ho precompilato un consenso, citando tutti gli articoli di legge del Dlgs 81/08 (relativi agli obblighi del lavoratore) e faccio firmare quello, tenendomi tutti gli originali, e mantenendo la cartella in hard disk.
IN caso di richiesta di copia della cartella o in caso di consegna della stessa a fine rapporto di lavoro, provvederò a stamparle tutte ed apporre la mai firma.
Per cui nella mia cartella manca la firma del lavoratore
walxer78 il 01/05/2011 03:51 ha scritto:
Il mio metodo di lavoro è scrivere la cartella sanitaria di rischio in formato informatizzato, per cui, al momento della visita, il lavoratore non può firmarmi la cartella. Per cui ho precompilato un consenso, citando tutti gli articoli di legge del Dlgs 81/08 (relativi agli obblighi del lavoratore) e faccio firmare quello, tenendomi tutti gli originali, e mantenendo la cartella in hard disk.
IN caso di richiesta di copia della cartella o in caso di consegna della stessa a fine rapporto di lavoro, provvederò a stamparle tutte ed apporre la mai firma.
Per cui nella mia cartella manca la firma del lavoratore
Anche io utilizzo questo sistema ma continuo a non essere sicuro di essere nel giusto...
walxer78 il 01/05/2011 03:51 ha scritto:
Il mio metodo di lavoro è scrivere la cartella sanitaria di rischio in formato informatizzato, per cui, al momento della visita, il lavoratore non può firmarmi la cartella. Per cui ho precompilato un consenso, citando tutti gli articoli di legge del Dlgs 81/08 (relativi agli obblighi del lavoratore) e faccio firmare quello, tenendomi tutti gli originali, e mantenendo la cartella in hard disk.
IN caso di richiesta di copia della cartella o in caso di consegna della stessa a fine rapporto di lavoro, provvederò a stamparle tutte ed apporre la mai firma.
Per cui nella mia cartella manca la firma del lavoratore
Io ho adottato questo sistema
Ho computerizzato la cartella con un mio applicativo ACCESS
Alla visita ( prima visita) effettuata ,stampo due copie della cartella ( sul programma ( nel frontespizio) è ben visibile la data di questa azione) e contestualmente con il lavoratore le firmiamo. Una copia la archivio ed una copia la consegno.
Alle visite successive , sul certificato di idoneità , tra le altre voci, è riportata una dicitura che dichiara come il lavoratore è cosciente che tutte le variazioni implementanti della cartella stessa, avvengono a sua conoscenza , in sua presenza e dietro suo esplicito assenso e ne firma la responsabilità contestualmente alla mia firma, quale MC.
Alla dimissione dal lavoro ( o per altri motivi contingenti) ristampo la cartella completa in duplice copia e vengono apposte tutte e due le firme.
Una cartella,in archivio, "copre" la precedente e l'altra va al lavoratore stesso.
Non è difficile e mi sembra abbia una parvenza di logica.
Mario
(Bernà...nella critica sii benevolo!)
Mario
La firma digitalizzata in qualunque maniera, scanner tavoletta o altro, non ha valore; non ha valore neppure una firma su un documento fotocopiato, ha volore solo una firma olografa.
Il motivo della non validità di tutti i sistemi sopra descritti è quello delle irrefutablità della firma, anche se il metodo di controllo è comunque non del tutto certo (parere grafologico).
La firma digitale è un sistema invece differente, per i nostri scopi può bastare la spiegazione di wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
La firma digitale quindi può essere utilizzata dal medico per firmare, ma mi sembra poco praticabile far dotare ciuascun lavratore di un sistema di firma digitale.
La firma del lavoratore è utile raccoglierla per due motivi:
1 evitare sorprese in merito a patologie non dichiarate in anamnesi
2 avere un riscontro dell'effettiva consegna del giudizio al lavoratore
La soluzione di far firmare sul giudizio di idoneità per conferma di quanto dichiarato in anamnesi e per la consegna del giudizio ad oggi mi sembra la soluzione più efficiente.
Nel futuro se le tessere sanitarie con chip saranno attivate anche come strumenti di riconoscimento sanitario si potrà allora pensare ad un eventuale loro uso per la firma digitale dei documenti.
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
alessandrociberti il 15/11/2011 01:34 ha scritto:
La firma digitalizzata in qualunque maniera, scanner tavoletta o altro, non ha valore; non ha valore neppure una firma su un documento fotocopiato, ha volore solo una firma olografa.
Il motivo della non validità di tutti i sistemi sopra descritti è quello delle irrefutablità della firma, anche se il metodo di controllo è comunque non del tutto certo (parere grafologico).
La firma digitale è un sistema invece differente, per i nostri scopi può bastare la spiegazione di wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
La firma digitale quindi può essere utilizzata dal medico per firmare, ma mi sembra poco praticabile far dotare ciuascun lavratore di un sistema di firma digitale.
La firma del lavoratore è utile raccoglierla per due motivi:
1 evitare sorprese in merito a patologie non dichiarate in anamnesi
2 avere un riscontro dell'effettiva consegna del giudizio al lavoratore
La soluzione di far firmare sul giudizio di idoneità per conferma di quanto dichiarato in anamnesi e per la consegna del giudizio ad oggi mi sembra la soluzione più efficiente.
Nel futuro se le tessere sanitarie con chip saranno attivate anche come strumenti di riconoscimento sanitario si potrà allora pensare ad un eventuale loro uso per la firma digitale dei documenti.
Credo si possa anche andare più in là - e sicuramente qualcuno ci potrà spiegare come fare - la tessera sanitaria potrà contenere contenere chip con una cartella sanitaria individuale ( con sezione di CARTELLA DI RISCHIO ) cosa già fattibile facilmente consultabile con una password riservata aggiornarla ( allora la cartella sanitaria che segue il lavoratore (all.3A/81) avrebbe un senso reale e le idoneità conservate in azienda su disco .
PERCHE? NO?
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