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visite mediche art. 41????

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 3691 volte.

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 19:02)

Codice deontologico 2006, FNOMCO
Art. 10
- Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione.
....La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Art. 12
- Trattamento dei dati sensibili -
....
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed sclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Mi sembra che l'interpretazione data implicitamente dal collega Grispi e da Guariniello esca ulteriormente rafforzata dal Codice deontologico.
L'unico limite di cui sono a conoscenza,almeno fino a qualche ann fa, è nei confronti di soggetti portatori di HIV che se non danno il consenso, impediscono ogni intervento a favore di terzi (ad esempio il coniuge).
E' chiaro che trattandosi di diritti, obblighi, doveri, divieti coinvolgenti almeno 4 tipologie di soggetti e cioè lavoratore, MC, DdL e terzi soggetti, le risposte non possono essere semplicistiche, ma necessariamente articolate.

sosi

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 20:42)

scusate facciamo un esempio pratico?
nel senso di fare una visita, quindi esprimere un giudizio di idoneità, al di fuori delle condizioni previste dal l'81 (visita preventiva, pre-assuntiva, periodica, a richiesta e rientro dopo assenza per motivi di salute)

grazie

sportgooffy

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 21:45)

armando il 26/05/2011 07:02 ha scritto:
Codice deontologico 2006, FNOMCO
Art. 10
- Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione.
....La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Art. 12
- Trattamento dei dati sensibili -
....
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed sclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Mi sembra che l'interpretazione data implicitamente dal collega Grispi e da Guariniello esca ulteriormente rafforzata dal Codice deontologico.
L'unico limite di cui sono a conoscenza,almeno fino a qualche ann fa, è nei confronti di soggetti portatori di HIV che se non danno il consenso, impediscono ogni intervento a favore di terzi (ad esempio il coniuge).
E' chiaro che trattandosi di diritti, obblighi, doveri, divieti coinvolgenti almeno 4 tipologie di soggetti e cioè lavoratore, MC, DdL e terzi soggetti, le risposte non possono essere semplicistiche, ma necessariamente articolate.

Scusa, caro Armando, stai equiparando la situazione del paziente incosciente ed in pericolo di vita a quella del lavoratore che dice en passant al medico competente, al di fuori di una visita medica lavorativa in ogni sua declinazione (preventiva, periodica, a richiesta, etc.), di lamentare una "dolenzia"? Spero vivamente di no, perché deontologicamente una tale equiparazione mi sembrerebbe più simile ad un doppio carpiato con avvitamento che non ad una deduzione lineare... poi, se vuoi, si può sempre "proporre" la possibilità della visita medica "a richiesta del mc", ma appunto di altro si parlerebbe.

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 21:51)

Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Questa era la parte pertinente.

sportgooffy

sportgooffy
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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 22:53)

armando il 26/05/2011 09:51 ha scritto:
Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

Questa era la parte pertinente.

condivido quanto scrivi, ma dissento sulla tua interpretazione di "urgenza"

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 23:55)

Non era una mia interpretazione d'urgenza, ma è cio che dice il l'art. 12 codice deontologico FNOMeCO: "Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato ........ Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi."

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 23:55)

Non era una mia interpretazione d'urgenza, ma è cio che dice il l'art. 12 codice deontologico FNOMeCO: "Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato ........ Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi."

sportgooffy

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (27/05/2011 08:20)

allora ricerchiamo le fonti: quando si parla di "urgenza" in medicina, io mi rifaccio (ho una preparazione specifica anche da urgentista) al "Manifesto per la Medicina d'emergenza in Europa", che recita: "DEFINIZIONE DI URGENZA: Compromissione dei parametri vitali che
richiede interventi pronti, ma dilazionabili nel tempo".
Se puoi, citami una definizione differente, specificamente operativa in ambito di medicina del lavoro, che giustifichi quanto hai sopra da te riportato.

andrea b

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (27/05/2011 08:27)

Beh, a me, onestamente, non vengono in mente situazioni in cui ho urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi modificando un giudizio di idoneità. E aggiungerei per fortuna, visto che di rogne ne abbiamo già a sufficienza!
Direi che stiamo parlando di situazioni che succedono spesso, ma che in genere si risolvono con una chiacchierata con il lavoratore e convincendolo a chiedere visita. Certo, poi dipende da chi ti trovi di fronte a contestarti questo comportamento fuorilegge, se qualcuno interessato a proteggere la salute del lavoratore e che conosce come gira il mondo oppure qualche burocrate in vena di sanzioni o pubblicità. Ma questo, purtroppo, accade sempre.

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (27/05/2011 08:35)

Caro Goofy cito testualmente grispi:"In questo ultimo caso però il medico potrebbe trovarsi a dover rispondere per lesioni personali gravi se non peggio ...(una condizione di non idoneità potrebbe portare ad un aggravamento di una patologia o addiritura procurare veri e propri disastri per quanto riguarda mansioni particolari come ad es. autisti, piloti, manovratori di macchine,.. ect). Pur essendo venuto a conoscenza di una situazione di rischio il medico non si è attivato. Situazione penalmente pesantissima. Roba da imputazione per omicidio volontario. Questo in base al principio cardine che così come il datore di lavoro, il medico competente deve "attivarsi per la tutela del lavoratore e dei terzi di fronte ad ogni evento pericoloso conoscibile". Questo concetto è il fondamento della sorveglianza sanitaria e viene ben prima dell'articolo 41, che non è altro che una procedura operativa. Servirebbe a qualcosa in una simile situazione, davanti ad un giudice o ancor peggio di fronte a familiari di eventuali vittime, fare appello al suddetto articolo?"
E' chiaro che la dolenzia al braccio non c'entra nulla.
La mia citazione voleva mettere in evidenza che il segreto professionale non è un dogma assoluto; peraltro, nei casi prospettati da grispi, non c'è alcuna necessità di contravvenire il segreto professionale divulgando dati sensibili. Basta dire al DdL che è necessario attivare l'art. 5 dello statuto dei lavoratori per far verificare lo stato di salute del lavoratore.

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