Caro Armando,
essendo venuto a conoscenza di una modificazione dello stato di salute del lavoratore tale da comportare una riformulazione del giudizio di idoneità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi dell'art. 41, come tu dici, il medico competente può consigliare al DL di attivare l'articolo 5 dello statuto dei lavoratori. Il punto è che per fare questo si dovrà fornire al DL stesso notizie di tipo sanitario (è presumibile che questo chieda quache spiegazione) e quindi si debba violare il segreto professionale. Può anche darsi che possa essere lecito.
Bisogna considerare però il fatto che il DL "ha la facoltà" (non è un obbligo) di attivare tale articolo in base a sue insindacabili valutazioni. In linea di principio il medico competente non ha parte in questi giudizi, non è suo compito forzare gli stessi, nè può trovarsene in balia.
Il punto è: siamo penalmente perseguibili per non aver modificato il giudizio di idoneità, avendone ragionevoli motivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 41? L'aver consigliato al DL (ammesso appunto che non sia violazione del segreto professionale) di fare ricorso all 'art. 5 dello statuto dei lavoratori ci mette al riparo da azioni legali? E se il DL non attivasse un bel niente avendone facoltà?
forse non ci siamo capiti al di fuori del'art.41 il lavoratore è un cittadino qualunque.
caro Armando, con tutto il rispetto per le alte opinioni che riporti, pure mi credo che si stia tracimando rispetto allo specifico lavorativo del mc, finendo con il mischiare in un poco salutare pasticcio temi e problematiche differenti. La cosa potrebbe anche risultare divertente, se poi non si rischiasse di rispondere penalmente per certe "interpretazioni".
Condivido quanto dichiara Sosi, e rilancio; è possibile, e se si quando può capitare, che il mc nella sua attività si trovi a gestire una "urgenza" che possa comportare la violazione del segreto professionale? A mio avviso, trovo molto difficile ravvisare un caso concreto. Possiamo certo ipotizzare il coccolone dell'operaio mentre giochiamo a Tetris in infermeria, ma, al di là dell'obbligo di dover intervenire per prestare il primo soccorso, come si tradurrebbe questo in una violazione del segreto professionale? Ho cercato (inutilmente) i riferimenti specifici da cui è stata tratta la sentenza che ha originato la discussione, proprio per meglio capire di cosa fosse infine stato "accusato" il povero mc... dunque, mi limito a quanto ritrovabile al link; un mc è in azienda per il sopralluogo (mi immagino con RLS ed RSPP, al minimo: difficile credere che girasse tutto solo per l'azienda) quando viene avvicinato da un operaio (che non era nemmeno al lavoro in quel momento) che gli dice "dotto' me fa' male er braccio".
Non mi addentro su dietrologismi volti a spiegarmi perché (quanto a mia conoscenza) l'Italia, a differenza di altri paesi con un assetto normativo simile in tema di sicurezza sul lavoro (mi riferisco in particolare al Code du Travail francese), non preveda la visita a richiesta del medico del lavoro.
Mi chiedo semplicemente e operativamente cosa un medico, un medico del lavoro, nello specifico, possa fare in questo caso concreto.
Ti risparmio la mia analisi sulla sopravvalutata importanza del metodo deduttivo, alla Sherlock Holmes, nel processo della diagnosi medica (ti basti sapere che un arboring diagnostico assomiglia molto di più ad un processo induttivo inferenziale).
Per restare più terra terra, visto che alcuni frequentatori del forum in passato si sono lamentati per l'uso di "paroloni", scriviamo semplicemente che il worst case scenario è quello dell'ischemia cardiaca; ammesso che il mc possa riconoscere segni e sintomi (dispnea, pallore, fatigabilità) suggestivi di sindrome ischemica, puo a mio avviso solo allertare il 118; difficilmente ci si porta sempre appresso un ECGrafo, in ogni caso non potrebbe valutare gli enzimi, etc etc... insomma, le capacità di intervento restano limitate.
E se invece non fossimo nel peggior scenario possibile, e magari la persona di fronte a noi avesse solo una tendinite? Operativamente e fattivamente, magistrati e colleghi della vigilanza credono davvero possibile che il mc si metta all'improvviso a visitare coram populo in mezzo all'azienda il lavoratore? Perchè (e per carità, più volte valutazioni "estemporanee" girando in azienda le ho fatte) al di fuori delle urgenze si pone anche un problema di decoro della professione, a partire anche dai luoghi e dalle condizioni in cui viene esercitata.
Ancora, un paio di anni fa, partecipando ad un corso di aggiornamento, sentii il relatore, dermatologo, lamentarsi della scarsa attenzione che i mmg ponevano nei confronti delle lesioni cutanee precancerose, dicendo (parafraso, ma il senso resta quello) "quanti melanomi e lesioni precancerose vedo semplicemente stando in fila al supermercato!".
Confesso (sono ancora giovane ed idealista) di essermi scandalizzato e di aver pensato "se io mi trovassi nella stessa situazione, sicuramente avvertirei l'ignaro cliente in fila alla cassa del suo male!"... eppure mai ero arrivato all'idea di denunciare il collega relatore per procurate lesioni personali gravissime!
Proprio tu, che sei in altri post così attento nel valutare il ruolo sui generis che ricopre il mc, di sicuro riferimento obbligato e non scelto, comprenderai l'oggettiva difficoltà (scriverei impossibilità) del mc di visitare il lavoratore al di fuori dei casi espressamente previsti dal nostro ordinamento.
Il vero problema, che col rispetto del segreto professionale non ci azzecca però una emerita, si pone su come il mc deve regolarsi quando venga a conoscenza di elementi sanitari, oggettivamente di gravità tale da dover convincerlo a rivedere il suo giudizio di idoneità, ma riportati da colleghi o superiori del lavoratore.
Troverai facilmente esempi e testimonianze al riguardo, anche su questo forum.
E torniamo da un lato al vulnus della mancata formalizzazione di visita straordinaria a richiesta del ddl (o del mc).
Poi, certo, resta l'escamotage della visita ex art. 5, ma appunto, di escamotage si tratta, ed oltretutto a richiederla deve essere il ddl, ed inoltre nel proporla, mancando i requisiti di "urgenza", il rispetto del segreto professionale deve essere totale.
Proprio la settimana scorsa mi sono trovato a gestire una simile situazione, e ti assicuro che non è facile muoversi, tra rispetto della persona (perchè il lavoratore resta appunto prima di tutto una persona e come tale ha diritto alla sua dignità ed alla sua privacy), comprensibile preoccupazione di familiari e caporeparto che non vada incontro ad un evento infortunistico grave, e, aggiungerei, rispetto anche della mia professionalità, quale si esprime nelle visite e nei giudizi che emetto.
Scrivo questo, bada bene, consapevole di essere umanamente imperfetto e fallibile, ma anche forte della convinzione che troppe volte si emettano sentenze, anche da parte della suprema corte, che appaiono slegate dal buon senso, ed ho molto apprezzato qualcuno che in passato ha scritto che quando una norma (o meglio, una sua interpretazione) cozza col buon senso, probabilmente essa (l'interpretazione, sicuramente; la norma, con ogni probabilità!) è sbagliata.
sportgooffy il 28/05/2011 10:47 ha scritto:
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Poi, certo, resta l'escamotage della visita ex art. 5, ma appunto, di escamotage si tratta, ed oltretutto a richiederla deve essere il ddl, ed inoltre nel proporla, mancando i requisiti di "urgenza", il rispetto del segreto professionale deve essere totale...... che quando una norma (o meglio, una sua interpretazione) cozza col buon senso, probabilmente essa (l'interpretazione, sicuramente; la norma, con ogni probabilità!) è sbagliata.
Appunto, di fronte a norme e/o interpretazioni sbagliate, l'escamotage, ammesso che lo sia, può essere la soluzione; lasciamo che i giuristi incrocino i fioretti, ma il caso è intanto stato risolto.
E forse questa, dal punto di vista pratico, è la cosa che interessa di più ad un MC.
Art. 20 (obblighi dei lavoratori) comma 1 lettera i:
"sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo, o comunque disposti dal Medico Competente".
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