salve,
Volevo sapere se era possibile inoltrare la richiesta di visita medica straordinaria, al MC mentre sono in malattia, non ho trovato una legge che lo vieta, siccome soffro di sindrome depressiva con attacchi di panico e in cura all'asl che forse mi riconosce causa lavoro, faccio il tecnico di antenne e ripetitori viaggio sempre in auto facendo 200km al gg ,e siccome la mia azienda ha infiniti reparti secondo voi è possibbile una ricollocazione se mi fanno non idoneo visto che non posso nemmeno guidare???.
Grazie x l'attenzione
Cordiali saluti
nessuno che mi risponde?
nessuno che mi risponde?
Le visite di sorveglianza sanitaria (anche quelle su richiesta de lavoratore), essendo finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità non sono eseguibili durante periodi di malattia o infortunio: infatti la persona è stata di fatto dichiarata non adibibile al lavoro ,ancorchè temporaneamente, dal medico che ha compilato il certificato. Per legge poi le visite di sorveglianza sanitaria non possono essere eseguite al di fuori dell'orario di lavoro (o devono essere considerate orario lavorativo straordinario) e non possono essere fatte durante ferie, permessi o giorni festivi.
Cordialmente
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
Riporto un estratto di un commento ( in periodo DLGS626/94) del PM dr Guariniello al Congresso Nazionale Simlii del 2002 da cui risulterebbe che mentre è divieto del ddl di richiedere una visita medica , se non ad una struttura pubblica ai sensi dell'art 5 dello statuto dei lavoratori, è invece facoltà del lavoratore di chiedere al mc una visita per modificazioni del suo stato di salute.
...Nel caso in questione il lavoratore non era a lavorare: ma questo è un dettaglio sostanzialmente irrilevante in quanto nulla vieta a un lavoratore di richiedere una visita ex art.17 (ora art 41 Dlgs 81/08) per informare di un proprio sopravvenuto stato clinico il medico competente in ogni momento (in ferie, in malattia, durante una sospensione disciplinare, etc.) e con qualunque mezzo (personalmente, a mezzo di telefono, fax, e-mail etc.). L'assenza del lavoratore dal lavoro potrà al massimo influenzare il momento in cui il medico potrà cambiare il giudizio di idoneità: nel caso di lavoratore che comunichi al sanitario la propria malattia a guarigione non ancora avvenuta, il medico competente esprimerà il nuovo giudizio di idoneità al momento del rientro al lavoro, cioè quando la malattia si sarà prevedibilmente stabilizzata. In corso di malattia, infatti, ogni accertamento sullo stato di salute da parte del datore di lavoro e, quindi, da parte del medico competente, è possibile solo attraverso strutture pubbliche (in forza dei limiti imposti dall'art.5 dello Statuto dei lavoratori) e, comunque, è palesemente poco sensato esprimere il giudizio di idoneità alla mansione su un lavoratore che non sta lavorando o che non sta per tornare a lavorare.
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