Stefania C. il 26/07/2011 09:48 ha scritto:
E ancora: trattandosi di impiegato (quindi soggetto non esercitante funzioni particolari)come avrebbe dovuto comportarsi il datore di lavoro se aveva il dubbio che il dipendente fosse ubriaco?
Prima di tutto occorre vedere il CCNL ovvero il regolamento aziendale cosa prevedono in merito all'assunzione di alcool per le categorie alle quali non è obbligatoria l'interdizione. Di solito, dalla L. 125/01 in poi per evitare "discussioni" è stata interdetta a tutti l'assunzione di bevande alcooliche sui luoghi di lavoro, anche nelle mense, ma appunto "di solito", non sempre: nè è obbligatorio impartire tali disposizioni che comunque, a livello aziendale, si sono sempre potute fare.
Ciò che secondo me non è da fare è poter mandare il lavoratore "sospetto ciucco" in ospedale per verificarne l'alcolemia: al momento, la ns. legislazione autorizza il DdL a rivolgersi al MC ovvero al locale servizio dell'ASL ma come spisal per il controllo alcolimetrico, ma solo per le mansioni "a rischio per sè o per i terzi". Ovviamente, diversa è la condizione nei confronti di un soggetto psichicamente alterato che di fatto risulta potenzialmente pericoloso per sè o i terzi, ma anche in questo caso non sono certissima che sia della polizia municipale la competenza di intervento; l'allontanamento del lavoratore alterato, se non risponde all'invito bonario del "tornatene a casa per oggi almeno", deve senza meno essere fatta a cura di una autorità di pubblica sicurezza nel merito, altrimenti l'ipotesi è addirittura di sequestro di persona, che possa riscontrare le condizione di oggettiva pericolosità (anche solo per se stesso) del lavoratore.
In ogni caso, se dopo c'è stata un'azione disciplinare si suppone che il risultato sia stato positivo, per cui il discorso verte su com'è arrivato il certificato in mano al DdL e sulla correttezza di questo iter procedurale.
Per esempio, la decisione di eseguire controllo alcolimetrico può essere stata assunta dal personale di P.S., sulla scorta di quanto appreso dai vigili, e la comunicazione al DdL può essere stata fatta in termini di "si attesta che il signor X è stato ricoverato in data odierna presso questo DEA e che non è in condizioni di riprendere l'attività lavorativa fino al....".
Quello che lascia mooooooolto perplessi è a quale titolo l'ospedale abbia consegnato i referti analitici ad un terzo cui gli stessi non sono dovuti ex lege, tipo l'AG, senza il consenso dell'interessato. SE, sono stati oggettivamente consegnati. Se invece risultano sottratti/carpiti, è tutt'altra solfa.
Se io finissi in P.S. d'urgenza perchè ho bevuto sino a star male, e consegnassero i referti a mia figlia senza il mio consenso, gli farei vedere i sorci verdi. Ma anche se ci finissi con un malanno mio non di origine ludica o voluttuaria: se io voglio che mia figlia non lo sappia, voi non glielo dite e basta.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
L'esame alcolimetrico su un impiegato (dunque si presume trattasi di mansione ufficio) non è consentita coattivamente per dubbio da parte del datore di lavoro, la conferenza Stato-Regioni del 2006 non lo prevede.
La presenza dei vigili come si spiega in questa vicenda? Magari il datore di lavoro ha visto agitato il suo dipendente, ha chiamato l'ambulanza e quest'ultima, per motivi di sicurezza, ha fatto intervenire anche i vigili? Qualcosa del genere potrebbe essere plausibile. In tal caso non si tratta di TSO (trattamento sanitario obbligatorio) o di ASO (accertamento sanitario obbl.), ma semplicemente di una richiesta da parte del personale 118 a maggior tutela dell'equipaggio e degli astanti.
In caso di TSO/ASO c'è bisogno comunque di un medico che "propone" il trattamento e di un altro che lo "convalidi". Non mi sembra questo il caso.
Diciamo che il DdL si potrebbe difendere dicendo che, preoccupato per lo stato di salute del dipendente, ha chiamato l'ambulanza. Poi la responsabilità di tutto ciò che è seguito sarà tutta di chi è venuto dopo.
Se in PS hanno fatto l'alcolemia, può essere che abbiano proceduto ai fini diagnostico-terapeutici e non a fini medico-legali per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81 per intenderci). In tal caso il problema si configurerebbe solo nell'aver dato il risultato dell'alcolemia al datore di lavoro o a questo medico generico (ma chi era poi questo, uno dell'ambulanza? Boh?!).
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
La situazione sembra complessa, senza conoscere esattamente i fatti è difficile esprimere un parere. Tuttavia una cosa sembra certa: se non è stato il lavoratore stesso a consegnare il referto al datore di lavoro, qualcuno ha violato il segreto professionale.
comportamento violento di un dipendente (o, in buona fede, presunto tale),o di cui si paventino evoluzioni violente,o cmq dannose x sè o per terzi x ubriachezza:
1)bene fa il d.l. ad allertare 118 e direttamente o indirettamente (cioè tramite operatori 118)l'allerta dei VV.UU.(che sono autorità di P.S.)pure è sensata per fini teraupetici e/o preventivi di danni così come è stato detto.
2)Tutto il resto, se non è riconducibile a quanto prospettato da Gennaro nel suo intervento, è quanto meno censurabile.
e cioè : l'acquisizione di dati clinici da parte del d.d.l. direttamente o tramite altri (OO.SS.DI QUALUNQUE GRADO: MEDICO,INFERMIERE, oppure amministrativo)è reato.(ad eccezione ovviamente di consegna "sua sponte" del lavoratore di tali referti che il d.l. farebbe bene a rifiutare o cmq. a non prenderli affatto in considerazione x qualsiasi altro provvedimento consequenziale (tranne , ripeto, come prospettato da Gennaro, il ricorso all'art. 5 ex lege 300 del 1970). Ovviamente, come già detto da qualcun altro è reato anche la trasmissione di tali dati da parte degli OO.SS. o di amministrativi.
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
Salve a tutti torno con il mio quesito ora che ho qualche notizia in più.
L'esame del sangue è stato effettuato dal Pronto Soccorso su richiesta del medico generico (che, ricordo, non è il medico competente nè il medico di base del dipednente), medico che avrebbe accertato l'incapacità a guidare del dipendente. Ora mi chiedo: se il dipendnete che svolge funzioni impiegatizie viene sorpreso "ciucco" durante l'orario di lavoro, il DdL dovrebbe limitarsi ad invitarlo ad abbandonare il posto di lavoro salvo il diritto a censurare il comnportamento a livello disciplinare. Non può, invece, acquisire i dati nè, tantomeno, l'ULSS può consegnarli. Che ne dite?
Stefania C. il 23/08/2011 10:51 ha scritto:
Salve a tutti torno con il mio quesito ora che ho qualche notizia in più.
L'esame del sangue è stato effettuato dal Pronto Soccorso su richiesta del medico generico (che, ricordo, non è il medico competente nè il medico di base del dipednente), medico che avrebbe accertato l'incapacità a guidare del dipendente. Ora mi chiedo: se il dipendnete che svolge funzioni impiegatizie viene sorpreso "ciucco" durante l'orario di lavoro, il DdL dovrebbe limitarsi ad invitarlo ad abbandonare il posto di lavoro salvo il diritto a censurare il comnportamento a livello disciplinare. Non può, invece, acquisire i dati nè, tantomeno, l'ULSS può consegnarli. Che ne dite?
Ma chi è questo medico generico? Chi l'ha chiamato? Mica un medico qualunque che soccorre una persona può richiedere esami strumentali/consulenze specialistiche ad un P.S. (salvo il TSO/ASO già citati). Egli può solo suggerire per iscritto o verbalmente di eseguire certi esami oppure altri. Ma resta sempre un suggerimento al personale di P.S. (altrimenti è una prescrizione incongrua che il S.S.N. teoricamente non dovrebbe coprire).
Il P.S. ha autonomia decisionale assoluta nel trattamento di un paziente. Certo il medico di P.S. può e deve fare tesoro delle informazioni che gli vengono fornite da chiunque (paziente, parenti, amici, soccorritori, ecc.) sempre nell'interesse del paziente.
Confermo che i risultati degli accertamenti eseguiti in P.S. possono essere consegnati esclusivamente al diretto interessato o ad altra persona da lui delegata oppure all'autorità giudiziaria.
Querelate tutti :-)
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 23/08/2011 12:20 ha scritto:
Il medico è stato chiamato dal DdL e le analisi sono state eseguite con il consenso del dipendente. A questo punto seguirò il tuo consiglio: querelo l'ULSS e impugno la sanzione disciplinare in quanto basata su materiale che non poteva essere utilizzato (ex art. 11 Codice Privacy). Grazie a tutti, vi farò sapere.
Ma chi è questo medico generico? Chi l'ha chiamato? Mica un medico qualunque che soccorre una persona può richiedere esami strumentali/consulenze specialistiche ad un P.S. (salvo il TSO/ASO già citati). Egli può solo suggerire per iscritto o verbalmente di eseguire certi esami oppure altri. Ma resta sempre un suggerimento al personale di P.S. (altrimenti è una prescrizione incongrua che il S.S.N. teoricamente non dovrebbe coprire).
Il P.S. ha autonomia decisionale assoluta nel trattamento di un paziente. Certo il medico di P.S. può e deve fare tesoro delle informazioni che gli vengono fornite da chiunque (paziente, parenti, amici, soccorritori, ecc.) sempre nell'interesse del paziente.
Confermo che i risultati degli accertamenti eseguiti in P.S. possono essere consegnati esclusivamente al diretto interessato o ad altra persona da lui delegata oppure all'autorità giudiziaria.
Querelate tutti :-)
Stefania C. il 23/08/2011 02:24 ha scritto:
Beh, bisogna vedere per quale scopo il paziente ha prestato il consenso. L'alcolemia di un paziente può essere valutata senza bisogno di un consenso specifico (com'è per il test HIV per es.) se il sanitario lo ritiene utile per poter fare una diagnosi corretta e successivamente la giusta terapia.
Qui mi sembra che valgano le comuni regole del consenso al trattamento sanitario: io paziente sto male, arrivo al P.S., esprimo il mio consenso affinchè mi facciano il trattamento sanitario che, si spera, mi riporti in salute.
Gli esami fatti ai fini medicina del lavoro o medicina legale sono ben altra cosa insomma.
Saluti
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Salve, torno a consultarvi ora che ho qualche elemento in più.
L'Ulss mi scrive che il dipendente è arrivato in Pronto Soccorso nell'ambito di una procedura di ASO avviata dal Comune (che, è anche datore di lavoro del soggetto)accompagnato in ambulanza da due agenti di Polizia locale. L'Ulss, quindi, ha consegnato la documentazione medica al Comune che ne aveva fatto richiesta in qualità di datore di lavoro del dipendente.
Io ritengo che il modo di procedere dell'ULSS non sia corretto. Il Comune avvia una procedura di ASO e poi utilizza i dati (acquisiti come soggetto che ha proposto l'ASO) per un procedimento disciplinare.
L'Ulss consegna i dati senza sapere che si tratti di un ASO, dati di una persona che si era volontariamente sottoposta agli esami. Che ne pensate?
Sempre più fuori dal mondo, considerato le dinamiche e le conseguenze già descritte.
Sicuramente consiglio di rivedere gli art. 33 e 34 della L. 833/78, alla luce anche del più recente "Documento di raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale", prodotto in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2009, e che contiene indicazioni e raccomandazioni per l'applicazione delle procedure di ASO e TSO ex artt. 33-34-35 L. 833/78.
Io sento una gran puzza, e penso l'abbiano fatta fuori dal vasino.
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