nofertiri9 il 03/08/2011 09:42 ha scritto:
......
Sentite, io comprendo il criterio del principio di massima precauzione: tuttavia, e sono anche quasi annoiata dal doverlo ripetere di continuo, le frasi di rischio non vengono date a casaccio, e faccio parte di coloro che si augurano che dal 2017 in poi, quando tutti avranno dovuto adottare le CLP-GHS, la smettiamo con questa cosa del piffero che R 40 significa che può essere cancerogeno. R40 significa che c’è pericolo di effetti irreversibili. E se guardiamo quella del Nichel, dice proprio R40-43. Bene: Mattioli, ti risulta che una volta che ti sia insorta una sensibilizzazione al nichel poi possa in qualche modo passarti? ..... Se non è irreversibile un R43 o un R42, ditemi voi…
......
P.S. Wow, questa discussione è meglio di un ECM!
Spero di non riaccendere polemiche, ma utilizzando la lettura veloce queste affermazioni mi erano sfuggite, essendomi solo concentrato sulla classificazione Carc.2 (ex CLP) o Carc. Cat.3 (ex 67/548) (cancerogeno sospetto) del Ni metallico.
Sostenere che la frase di rischio R40 voglia dire pericolo di effetti irreversibili, nel caso del Ni legati alla sensibilizzazione come sembra adombrare Nofer, è sbagliato; R40 vuol dire: "Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti", coerentemente con la classificazione carc. cat.3.
Saluti
a.m.
armando il 27/08/2011 11:25 ha scritto:
Spero di non riaccendere polemiche...
Sostenere che la frase di rischio R40 voglia dire pericolo di effetti irreversibili, nel caso del Ni legati alla sensibilizzazione come sembra adombrare Nofer, è sbagliato; R40 vuol dire: "Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti", coerentemente con la classificazione carc. cat.3.
Saluti
a.m.
Azz, Mattiò, e tu comme te ne sì gghiùt accussì sì turnat, è 'o vèro o no?
Eppure mi sembrava di averti detto, ridetto nonché spiegato e rispiegato che quando dico/scrivo qualcosa in tema della mia professionalità IO lo faccio SE E SOLO SE sono assolutamente certa di ciò che dico, e quando ho detto, dico e dirò che in Italia R 40 significa "possibilità di effetti irreversibili" non me lo sono sognato, ma l'ho letto. E non su Tex Willer o su Diabolik nè tanto meno su una slide apocrifa, ma sulla GUCE. Anzi, sulle GUCE prima dell'adeguamento del 2006, per la precisione Dir. CE 2006/102, dove per la prima volta la frase di Rischio R40 in Italiano risulta tradotta come dici tu. E però... e però si dà il caso che quella direttiva sia stata ampiamente bypassata come recepimento, se fai qualche ricerca te ne renderai conto anche tu, ti passo il link del min salute dei recepimenti delle Dir CE del 2006, http://www.normativasanitaria.it/...ttive.jsp?ricarica=true&anno=2006 e se vai a leggere come "a parole loro" l'avrebbero recepita ti renderai conto che l'allora ministro della salute ha inspiegabilissimamente deciso che gli allegati di una direttiva emanata a novembre 2006 dalla UE erano "sovrapponibili" a quelli contenuti in un ns. decreto ministeriale del febbraio 2006; non solo: quella zingara di un Legislatore preveggente questa sovrapponibilità l'ha vista negli allegati ad un decreto il cui titolo è "Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria".
Trovo che questo sia a dir poco SCANDALOSO, ed ancor più così mi pare atteso che a novembre del 2006 il ministero della salute era retto da Livia Turco.
Ma siccome mi porgi - per l'ennesima volta- su un piatto di platino l'occasione per farti fare l'ennesima figura di colui che ritiene di detenere il Verbo (anzi Ogni Verbo) solo perchè qualcun altro lo ha investito di un millantatissimo potere di "interpretazione normativa", eccoti quanto riporta normattiva come testo in vigore al 27 agosto 2011, cioè oggi, dove potrai vedere con i tuoi occhietti -santi quanto increduli- che sino all'emanazione di un ipoteticissimo decreto è ancora vigentissimo il D.Lgs 52/97 sulle norme di etichettatura, dove si legge
ALLEGATO III (Articolo 20)
Elenco delle frasi di rischio
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 37, comma 1, si fa riferimento all'allegato III
al decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1993, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
C'è tuttavia solo il "piccolo inconveniente" che questa "non variazioncella", entrata in vigore dal 3 ottobre 2008, quindi di recente, con il D.Lgs. 145/08 sia riferita ad un decreto che parla di etichettatura degli alimenti, il che la dice fin troppo lunga sul come i nostri governanti, facendone un mazzo dal 2006 ad oggi, siano la più incredibile associazione a delinquere che neppure il paese di nascita della mafia potesse mai immaginare.
E se puoi aver ragione sulla attuale definizione europea di R40, che però sino al novembre 2006 era come cito io, hai senza meno torto per quello che riguarda la stretta, rigida ed italica norma che noi tutti siamo tenuti ad osservare (e tu come UPG più dei altri).
Quindi, qualunque cosa tu ma anche l'europa (ma quelli hanno bypassato il tutto con l'emanazione del regolamento Reach che è stato esecutivo da subito per tutti senza necessità di recepimenti specifici, il che ci ha salvato dall'ennesima procedura di infrazione per il mancato recepimento effettivo della 2006/102...) ne diciate, R 40 in Italia non ha mai significato "Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti".
Te la passo più che buona non perchè io sia in questi giorni diventata meno polemica e/o puntigliosa, ma solo perchè mi pare proprio che come responsabilità collettive, ad onta del tuo ruolo non certo minimale nel merito della salute pubblica, tu ne abbia sì e no 1/4 di un infinitesimo rispetto a gente come la turco, o sacconi, che non si è data nemmeno la pena di leggere che specie di fregnacce inammissibili stesse sottoscrivendo.
Sono infatti più che cosciente che quando un Ministro della Salute sostiene e sottoscrive e lascia pubblicare nella nostra GU che per l'etichettatura delle sostanze pericolose dobbiamo riferirci a quella degli alimenti, per di più il tutto in riferimento all'autorizzazione provvisoria per produttori di integratori di origine vegetale, non posso certo rimproverare te se alla Frase di rischio R 40 intendi attribuire ciò che l'intera comunità europea dal 2006 ha attribuito. Per quello che riguarda le modalità di attribuzione della "vecchia" R40 occorreva fare riferimento a tutta una serie di effetti in funzione del tipo di esposizione (diversi se basse e prolungate rispetto a massive ed una tantum, per esempio).
Tuttavia, resta di fatto che -al momento- l'unica cogenza per la frase R40 nella Repubblica Italiana è nel regolamento UE 1272/2008, dove alla preesistente R 40 carc. cat. 3 equivale l'attuale H351. Che, come già ampiamente discusso dice "sospettato", non dice nemmeno cancerogeno per gli animali. Dunque, non puoi in alcun modo pretendere che anche per un R 40 ci si comporti giuridicamente come per un R 45 o un R49, men che mai pretendendo di avere ragione. O meglio, cominciando a usare le "nuove frasi di rischio" così come anche sul sito del ministero si invita a fare per la redazione delle SdS, anche se poi per le modalità di compilazione dicono di fare riferimentto alle loro vecchie modulistiche del 2007 che sugli scenari espositivi fortemente innovativi nel REACH rispetto al previgente ordinamento, tu non puoi equipararmi a gusto tuo, nè lo può nessun altro, un H 350 con un H351.
E vorrei piuttosto vedere come la metteremo, che ancora non abbiamo recepito - sempre del 2006 - neppure la Dir CE 2006/12, relativa ai rifiuti, dove si specifica chiaramente che, ad esempio, non sono soggetti alla normativa sui rifiuti "i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;" così come il reg. 1272/2008 dice chiaramente che non può essere applicati ai rifiuti, mentre noi ancora dal 2002 a tutt'oggi continuiamo a pretendere di assegnare le frasi di rischio persino a quelli invece di attenerci alle modalità di assegnazione dei codici. Vabbè, ma questa è un'altra storia, come dice spesso Carlo Lucarelli...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
[cite]nofertiri9 il 27/08/2011 03:51 ha scritto:
Anzi, sulle GUCE prima dell'adeguamento del 2006, per la precisione Dir. CE 2006/102, dove per la prima volta la frase di Rischio R40 in Italiano risulta tradotta come dici tu.
Ma siccome mi porgi - per l'ennesima volta- su un piatto di platino l'occasione per farti fare l'ennesima figura di colui che ritiene di detenere il Verbo (anzi Ogni Verbo)
Tuttavia, resta di fatto che -al momento- l'unica cogenza per la frase R40 nella Repubblica Italiana è nel regolamento UE 1272/2008, dove alla preesistente R 40 carc. cat. 3 equivale l'attuale H351. Che, come già ampiamente discusso dice "sospettato", non dice nemmeno cancerogeno per gli animali. Dunque, non puoi in alcun modo pretendere che anche per un R 40 ci si comporti giuridicamente come per un R 45 o un R49, men che mai pretendendo di avere ragione. O meglio, cominciando a usare le "nuove frasi di rischio" così come anche sul sito del ministero si invita a fare per la redazione delle SdS, anche se poi per le modalità di compilazione dicono di fare riferimentto alle loro vecchie modulistiche del 2007 che sugli scenari espositivi fortemente innovativi nel REACH rispetto al previgente ordinamento, tu non puoi equipararmi a gusto tuo, nè lo può nessun altro, un H 350 con un H351.
cite]
Evidentemente leggiamo gazzette diverse: e, a meno che quelle che ho io online non mi siano state crackate per farmi fare brutte figure, hai torto.
La prima volta che la R40 è stata tradotta in italiano:" Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti." mi risulta essere stato ben prima del 2006 come sostieni tu, nella Gazzetta ufficiale n. L 225 del 21/08/2001.
Al contrario di quanto affermi, il XXVIII adeguamento che ha modificato in tal senso la frase R40 è stato recepito letteralmente dal DECRETO MINISTERIALE (della salute) 14 giugno 2002
Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (G.U. 17 ottobre 2002, n. 244, suppl. ord.). Allegato III.
Come vedi anch'esso molto antecedente al 2006.
Sul discorso della cancerogenicità certa, probabile, sospetta e sui criteri per determinarla ti lascio alle tue certezze.
Saluti
a.m.
a.m.
In realtà, la sibillina frase di rischio, che per questo non mi è mai piaciuta, "Può provocare effetti irreversibili" ancora esiste ed immagino che Nofer lo sappia e non capisco perchè non lo abbia mai detto.
E' la frase R68 ed è riferita ai mutageni di cat.3.
Ad adiuvandum: risulterebbe un controsenso dare due codici diversi, R40 e R68, per la stessa frase.
Una ulteriore precisazione: non mi risulta che la frase R40 sia mai stata riferita agli effetti di sensibilizzazione, come invece Nofer ha sostenuto per il Ni metallico. Peraltro, se così non è, sarò molto contento se nofer mi darà i riferimenti che io non ho trovato.
La materia è molto complessa e ogni delucidazione è la benvenuta.
Saluti
a.m.
e ma perchè fai così... quella che tu chiami "Gazzetta ufficiale n. L 225 del 21/08/2001." non è per nulla la GURI, è la Gazzetta della Unione europea (GUCE), dal titolo che ti copioincollo
"Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 225 del 21/08/2001 "
dal link http://www.iss.it/binary/spps/cont/28%20ATP.1108460462.pdf. Guarda, se mi trovi sulla GURI del 17 ottobre 2002 -con cui è stato pubblicato il recepimento di questo vettottesimo adeguamento- dove sta riportata 'sta frase ti mando una fornitura settimanale di sfogliatelle, dimmi se preferisci le frolle, che te le vado a prenotare al Bar Vela, o le ricce, che te le vado a prendere da Attanasio fuori alla stazione.
Infatti, io l'ho tanto cercata, ma sempre invano, per avvalermi di questa "variazione di espressione" in merito alle dichiarazioni di "rischio moderato" conseguenti a quell'obbrobrio del 25/02 anche per degli R 40 obiettivamente presenti con esposizioni certo non di 1/1000 dei relativi TLV. Beninteso, sto parlando di valutazioni non eseguite a mia cura ma a cura di altri per aziende di cui seguivo la sola SS. Non l'ho mai trovata questa ipotetica variazione che tu asserisci esserci, e di conseguenza ho perso lavoro e soldi. Quindi, se c'è, per autopunizione me la scannerizzo, ingrandisco e metto di fronte alla mia scrivania, così da ricordarmi di leggere bene prima di rimetterci dei soldi, a parte il lavoro che per me è da sempre l'unico modo di procacciarmeli.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
nofertiri9 il 27/08/2011 08:48 ha scritto:
e ma perchè fai così... quella che tu chiami "Gazzetta ufficiale n. L 225 del 21/08/2001." non è per nulla la GURI, è la Gazzetta della Unione europea (GUCE),........Gazzetta ufficiale n. L 225 del 21/08/2001
Appunto come l'ho chiamata io e come si chiama; ed è la prima gazzetta ufficiale in cui in italiano, oltre alle altre lingue, si riporta la frase R 40 "new version", ben prima del 2006 come ritenevi tu.
nofertiri9 il 27/08/2011 08:48 ha scritto:Guarda, se mi trovi sulla GURI del 17 ottobre 2002 -con cui è stato pubblicato il recepimento di questo vettottesimo adeguamento- dove sta riportata 'sta frase ti mando una fornitura settimanale di sfogliatelle, dimmi se preferisci le frolle, che te le vado a prenotare al Bar Vela, o le ricce, che te le vado a prendere da Attanasio fuori alla stazione.
Infatti, io l'ho tanto cercata, ma sempre invano, per avvalermi di questa "variazione di espressione" in merito alle dichiarazioni di "rischio moderato" conseguenti a quell'obbrobrio del 25/02 anche per degli R 40 obiettivamente presenti con esposizioni certo non di 1/1000 dei relativi TLV.
La puoi scaricare qui: http://venus.unive.it/sppr/140602.doc
Vai all'allegato III, pag 557 ed alla frase R40 troverai:" Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti."
A pag. 558 la frase R68, che hai particolarmente amato:"Possibilità di effetti irreversibili."
Saluti
a.m.
armando il 27/08/2011 06:59 ha scritto:
In realtà, la sibillina frase di rischio, che per questo non mi è mai piaciuta, "Può provocare effetti irreversibili" ancora esiste ed immagino che Nofer lo sappia e non capisco perchè non lo abbia mai detto.
E' la frase R68 ed è riferita ai mutageni di cat.3.
Ad adiuvandum: risulterebbe un controsenso dare due codici diversi, R40 e R68, per la stessa frase.
Una ulteriore precisazione: non mi risulta che la frase R40 sia mai stata riferita agli effetti di sensibilizzazione, come invece Nofer ha sostenuto per il Ni metallico. Peraltro, se così non è, sarò molto contento se nofer mi darà i riferimenti che io non ho trovato.
La materia è molto complessa e ogni delucidazione è la benvenuta.
Saluti
a.m.
scusa se non ti ho risposto prima, ed anche adesso, data l'ora, vado a volo d'uccello, semmai domani ci ritorno se qualcosa non ti dovesse risultare chiara. Allora, innanzi tutto io non volevo dire che R42/43 siano gli effetti irreversibili di cui a R 40, dico che R40 vicino a R42 e R43 ci sta benissimo.
Poi, R 40 e R 68 non sono per nulla equivalenti, cfr. Dir CE 2001/60 http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/CEE/2001/25193_1.pdf. Alla frase R 40 si assegnano i mutageni di cat. 3 (ossia anche in questo caso sospetti ma non provati), e R 68 sostituisce i precedenti R 40 "semplici".
Certo, se quando ci si trova una scheda di sicurezza con un R 40 fossero così gentili da dire se prima oppure dopo ...
Dài, può darsi che se ci decidiamo ad applicare il reach come si deve tutte queste pistulate le mettiamo in penultimo piano. Anche se, non ho finito di dire prima, nel sito del ministero invitano a seguire per le SdS gli schemini prediposti nel 2007, ritengo perchè sono stati un ottimo supporto amministrativo "paranormativo" ad una discreta diffusione di appositi software (...e viceversa...). E il REACh non chiede solo di sapere/dire quanto di cosa ci sia ed in base alle percentuali "secche" assegnare la frasetta: ma può darsi che prima dell'obbligo integrale della etichettatura GHS-CLP, fissato al 2017, qualcosa i ministeriali vari riescano anche ad elaborare, visto che sarebbero pagati a tal fine.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
armando il 28/08/2011 12:34 ha scritto:
Appunto come l'ho chiamata io e come si chiama; ed è la prima gazzetta ufficiale in cui in italiano, oltre alle altre lingue, si riporta la frase R 40 "new version", ben prima del 2006 come ritenevi tu.
La puoi scaricare qui: http://venus.unive.it/sppr/140602.doc
Vai all'allegato III, pag 557 ed alla frase R40 troverai:" Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti."
A pag. 558 la frase R68, che hai particolarmente amato:"Possibilità di effetti irreversibili."
Saluti
a.m.
Hihihih, vedo che ci accavalliamo... bene, spero tu venga a Napoli per il 7-8 ottobre, così ti offrirò una sfogliatella: ma solo per dovere di ospitalità.
Si dà il caso che tu NON mi abbia portato il testo originario del decreto in parola, ma mi hai dato il link alla "versione successiva" integrata anche con la frase R68 alla fine del 2003. Vai a pagina 557 (la R 40 è a pag. 555)e vedrai. Guarda, ti posso addirittura dire quelli del Ca' Foscari da dove l'hanno presa: dai CD di "tutto ambiente e sicurezza", lo riconosco dalla sfalsatura della tabella: se vuoi leggera come si deve, devi cliccare da fuori tuttissimo l'elenco, poi vai a "converti testo in tabella" e ci clicchi -come elemento distintivo - le tabulazioni. Ti verranno due colonne in più, vuote e che potrai togliere, poi gli dici "adatta alla pagina" e diventa leggibile.
Lo so perchè sono abbonata a quella banca dati dal 1997... e quella "storica" nel mio PC è perfettamente uguale a quella che hai linkato tu. Ma, ti ripeto, ho anche la versione cartacea della GURI originale, mentre la GUCE l'ho anche io dal web. E nella GUCE le frasi sono nella prefazione all'allegato I, che nella versione di recepimento italiana è troncato ai simboli. Comunque, appena ritrovo in una di queste scatole da cui sono sepolta la versione di carta, vado a vedere nel volume 2 della GURI (era talmente grande che nel primo volume ci sono solo le tabelle), e ti ridò la mia parola che se hai ragione tu ti spetta una fornitura settimanale di sfogliatelle. Oltre, naturalmente, alla pubblica ammenda che ti dovrò porgere in questo forum
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ecco la fotocopia da GURITEL. Dal computer di ieri non potevo scaricare. http://www.aslsicurezzalavoro.it/...icolose/SOGU197-Decr.14-06-02.pdf pag. 471.
E possiamo archiviare la diatriba dal punto di vista "normativo", lasciando da parte le pubbliche ammende, tutti hanno letto, come sempre, e tutti si saranno fatti un'idea.
Ma le questioni legate alla valutazione del rischio cancerogeno sono molto più complesse di quelle che si possono gestire in modo più o meno certo con leggi e codici alla mano, autenticati o meno da un notaio.
La frase R40 apre un mondo al confronto scientifico sui cancerogeni carc.2 del CLP (carc. cat.3 del 67/548): ci possiamo pure divertire a discettare se la classe carc.2 clp sia o meno quella prevista dall'81/2008 per considerare formalmente cancerogena una sostanza, ma il rischio/non rischio effettivo non cambierà di certo per chi è esposto.
E se lo IARC classifica in classe 1 un cancerogeno che il CLP non classifica nemmeno in classe 2, non è che si può dire: no CLP, no risk, con tutto quello che consegue.
La norma pone degli obblighi chiari: per tutto il resto occorre la VdR, basata sulle conoscenzenon conoscenze scientifiche attuali, con tutte le loro contraddizioni.
Saluti
a.m.
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