Chiedo lumi....
Come mai ci si è voluti complicare la vita ed invece delle semplici voci (per il giudizio di idoneità): idoneo con prescrizioni e idoneo con limitazioni nel nuovo asped avete introdotto le voci:
parzialmente e temporaneamente idoneo con le seguenti.....
parzialmente e permanentemente idoneo con le seguenti.....
è una raffinatezza che forse a mio avviso si poteva evitare o sbaglio?
Grazie comunque per l'ottimo lavoro finora svolto.
frama il 26/08/2011 05:59 ha scritto:
Chiedo lumi....
Come mai ci si è voluti complicare la vita ed invece delle semplici voci (per il giudizio di idoneità): idoneo con prescrizioni e idoneo con limitazioni nel nuovo asped avete introdotto le voci:
parzialmente e temporaneamente idoneo con le seguenti.....
parzialmente e permanentemente idoneo con le seguenti.....
è una raffinatezza che forse a mio avviso si poteva evitare o sbaglio?
Grazie comunque per l'ottimo lavoro finora svolto.
I giudizi sono tratti dalla norma. Cita infatti l'art. 41 del D.Lgs 41/08:
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
La redazione di MedicoCompetente.it
" b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;"
Grazie per l'informazione ma mi era proprio sfuggito questo passo.
Io finora non avevo mai dato una idoneità parziale, temporanea o permanente, con limitazioni.. ignoravo tutto ciò. Da domani si cambia.
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