Ciao Bernardo,
il mio caso (e rispondo cosi anche a vupie) rientra nella lettera c)dei casi che tu hai elencato.
Io avevo espresso il mio giudizio di idoneità per la mansione di magazziniere (fra l'altro avevo cmq indagato per scrupolo
anche l'aspetto psichiatrico con visita specialistica).
Ma il punto è che dopo avere espresso il mio giudizio di idoneità, il lavoratore ha avuto, qualche mese dopo, ad una distanza temporale comunque troppo lontana dalla successiva periodicità, una ricaduta.
Tale ricaduta, per la patologia psichiatrica di cui era affetto, poteva rappresentare un pericolo sia per il lavoratore che per gli altri lavoratori oltre che per terzi.
Cosi sono stato io stesso a considerare la visita richiesta dal datore di lavoro alla ASL come una delle possibiltià per risolvere il problema.
A mio avviso, nonostante il tentativo della ASL di rimpallare
al medico competente il problema dell'idoneità generica al lavoro, il datore di lavoro in quella situazione aveva tutto il diritto a chiedere una visita ex art. 5 (dico il datore di lavoro, non il sottoscritto), nonostante la mansione di quel lavoratore fosse cmq soggetta a sorveglianza sanitaria.
Concordo con Bernardo quando nel suo elenco spiega molto bene che l'art.5 non si applica solo nel caso in cui non vi sia il mc aziendale.
(ad es.banalmente quando è il datore di lavoro a chiedere la visita medica). Ma al di là di tutto ciò che penso sia da tutti condiviso,
quello che mi lascia perplesso è che, (al di là
del caso in esame), quando vi sono particolari situazioni patologiche che non hanno nulla a che vedere con i rischi lavorativi per cui si applica la sorveglianza snaitaria, a mio avviso il lavoratore andrebbe mandato, indipendentemente dal giudizio che cmq il mc deve formulare,
dal datore di lavoro (se lo ritiene opportuno naturalmente)alla ASL o a struttura universitaria per la valutazione dell'idoneità generica al lavoro.
Questo tipo di valutazione prettamente medico legale di "validità lavorativa" mentre può essere richiesta facilmente nel settore pubblico, nel settore privato sembra che spesso (magari mi sbaglio) la si voglia caricare sulle spalle del mc aziendale.
Secondo me ciò và oltre i compiti del mc.
Ad es. nel caso di un magazziniere cosi come di un impiegato, un disturbo psichiatrico importante potrebbe compromettere l'idoneità generica al lavoro: in entrambi i casi il giudizio del mc deve essere rivolto alla mansione specifica. E' pacifico che se il lavoratore presenta quel disturbo in occasione della visita medica programmta il mc non potrà non considerarlo ma il giudizio espresso in quell'occasione a mio avviso travalica un pò il senso ed il significato dell'idoneità alla mansione specifica.
(D'altraparte il legislatore per il rischio per terzi di cui si deve occupare il mc finora mi pare si sia fermato ad alcol e stupefacenti).
[cite]mc pol il 12/04/2012 12:20 ha scritto:
A mio avviso, nonostante il tentativo della ASL di rimpallare
al medico competente il problema dell'idoneità generica al lavoro, il datore di lavoro in quella situazione aveva tutto il diritto a chiedere una visita ex art. 5 (dico il datore di lavoro, non il sottoscritto), nonostante la mansione di quel lavoratore fosse cmq soggetta a sorveglianza sanitaria.
Ma al di là di tutto ciò che penso sia da tutti condiviso,
quello che mi lascia perplesso è che, (al di là
del caso in esame), quando vi sono particolari situazioni patologiche che non hanno nulla a che vedere con i rischi lavorativi per cui si applica la sorveglianza snaitaria, a mio avviso il lavoratore andrebbe mandato, indipendentemente dal giudizio che cmq il mc deve formulare,
dal datore di lavoro (se lo ritiene opportuno naturalmente)alla ASL o a struttura universitaria per la valutazione dell'idoneità generica al lavoro.Questo tipo di valutazione prettamente medico legale di "validità lavorativa" mentre può essere richiesta facilmente nel settore pubblico, nel settore privato sembra che spesso (magari mi sbaglio) la si voglia caricare sulle spalle del mc aziendale.
Secondo me ciò và oltre i compiti del mc.
Ad es. nel caso di un magazziniere cosi come di un impiegato, un disturbo psichiatrico importante potrebbe compromettere l'idoneità generica al lavoro: in entrambi i casi il giudizio del mc deve essere rivolto alla mansione specifica. E' pacifico che se il lavoratore presenta quel disturbo in occasione della visita medica programmta il mc non potrà non considerarlo ma il giudizio espresso in quell'occasione a mio avviso travalica un pò il senso ed il significato dell'idoneità alla mansione specifica.
cite]
Concordo con mcpol; l'attivazione dell'art. 5 non può basarsi solo sulla presenza o meno del MC.
Anche linee guida regionali fanno spesso questa forzatura: se c'è il MC, gli facciamo dare idoneità anche per rischi non normati.
E' evidente l'incongruenza: se due lavoratori hanno il medesimo problema psichiatrico, il primo poichè è sottoposto a SS per MMC sarà giudicato dal MC, il secondo non essendo sottoposto a SS sarà mandato alla ASL per l'art. 5.
Una considerazione di carattere generale: mi sembra che il problema dell'obbligo/divieto SS sia ancora poco approfondito, sia da parte dei MC che, come nel caso in oggetto, dalle ASL.
E ci sono aspetti di grande delicatezza, tipo la perdita del posto di lavoro in caso di inidoneità.
a.m.
Grazie Armando per il tuo intervento che conferma quello che sospettavo!
In definitiva, cioè, considerata l'esistenza di linee guida regionali (forse probabilmente poco adeguatamente pubblicizzate tra i mc, chissà in quali Regioni poi, suppongo a questo punto anche in Lombardia...), avevo capito bene: se c'è il mc a prescindere dal caso la ASL cerca di rimpallare il tutto al mc, anche in caso di visita ex art.5 chiesta, con il rispetto di tutti i criteri di legge, dal datore di lavoro.
Caro mc pol,
se sei interessato a queste tematiche e mi mandi la tua mail a mf0910@mclink.it, posso inviarti alcuni approfondimenti sulla materia.
Saluri
a.m.
Grazie!
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti