Un dipendente che ho visitato più volte, affetto da esiti di trauma acustico acuto con lesione timpanica bilaterale, è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dalľ INPS. Questo dipendente vuole lavorare e svolge tranquillamente la sua mansione, con un giudizio di idoneità con limitazioni che ogni anno gli rinnovo.
Alla luce della documentazione che ha prodotto, come devo comportarmi? Art. 5? Continuo a farlo lavorare come prima, con limitazioni?
Vorrei un parere. Grazie.
P.S.: il trauma era extralavorativo (scoppio di petardo a Natale !)
L'inabilità INPS può essere o non essere consgruente con il giudizio del medico competente: ad esempio un non vedente può essere riconosciuto ivalido inps al 100% ed essere idoneo senza limitazioni al lavoro di centralinista.
Nel tuo caso verificata la compatibilità dei rischi con il suo stato di salute lo farei idoneo secondo il tuo giudizio; magari assieme al DL redigerei una procedura in caso di allarmi sonori (es. antiincendio o evacuazione) dedicando un paio di persone delle squadra emergenze ad avvertirlo o tramite il posizionamento di allarmi luminosi alla postazione del lavoratore con adeguata formazione dello stesso.
P.S. Se l'azienda ha necessità di assumere un lavoratore dalle liste protette (1 ogni 10 nel pubblico 1 ogni 15 nel privato) dato che lui ha un punteggio superiore al 66% può avvenire il passaggio da lavoratore assunto normalmente a lavoratore in "quota protetta" con vantaggio per lui e per l'azienda.
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
errata corrige inabilità leggi invalidità
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
Il problema, appunto, è che si tratta di INABILITÀ e non di invalidità. Il dipendente, stando a quanto ho potuto dedurre, dovrebbe essere pensionato con effetto immediato
Il problema, appunto, è che si tratta di INABILITÀ e non di invalidità. Il dipendente, stando a quanto ho potuto dedurre, dovrebbe essere pensionato con effetto immediato
Chi percepisce la pensione di inabilità al lavoro INPS (attenzione non assegno di invalidità)non può svolgere alcuna attività lavorativa. Tale inabilità non è compatibile neanche con la iscrizione agli ordini professionali. Il soggetto inabile al lavoro INPS (ovviamente non stiamo parlando di invalidità civile) se lavorasse perderebbe il diritto alla pensione. Ma forse la inabilità riportata nel quesito è civile: in questo caso, le cose cambiano; sarà il mc a valutare la idoneità specifica.
E' tutto perfettamente corretto quanto scritto da Pennacchio con una sola precisazione: il soggetto dichiarato INABILE INPS percepisce la pensione licenziandosi e/o cancellandosi dagli elenchi relativi alla sua professione, ma ha comunque facoltà di rinunciare alla pensione (usufruendo eventualmente del solo assegno di invalidità) proseguendo la propria attività lavorativa.
PS: in qualche intervento precedente c'è qualche confusione tra invalidità civile (che è quella che si esprime in termini percentualistici e fa riferimento alla capacità lavorativa generica) e invalidità/inabilità INPS (che ha solo due riconoscimento: invalido - in riferimento alla capacità lavorativa attitudinale - e inabile - in riferimento a qualsiasi attività lavorativa).
PS: nella fattispecie, mi permetto di osservare che una "sola" sordità (ancorchè completa) comporti una invalidità civile del 100 % o - addirittura - una inabilità INPS mi sembra ampiamente eccessivo: presumo ci sia anche qualche altra patologia coesistente.
in DOCUMENTAZIONE ho aggiunto un documento che dovrebbe chiarire i dubbi. Devo, comunque, ancora recarmi in azienda per comprendere bene i termini della questione
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