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accettazione nomina medico competente

Questo argomento ha avuto 12 risposte ed è stato letto 4538 volte.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: accettazione nomina medico competente
  • (03/06/2012 00:00)

bernardo il 02/06/2012 08:16 ha scritto:


Per essere precisi fino in fondo: non c'è nessun bisogno che il datore di lavoro deleghi ad un dirigente la nomina del medico competente, perché la nomina del medico competente è già un obbligo del dirigente. Ricordiamoci infattti che la rubrica dell'art. 18 è "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e, appunto il primo di tali obblighi (comma 1 lettera "a" è "nominare il medico competente". Pertanto la nomina del medico competente effettuata da un direttore di presidio o di distretto, o di unità operativa, ai fini legiuslativi è pienamente valida

Nel suo presidio o distretto o U.O., certo, se è "solo" dirigente : ma di solito quel tipo là di dirigente è DdL, ex fictio juris ma DdL.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

gdigiacomo

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  • Re: accettazione nomina medico competente
  • (04/06/2012 11:51)

[cite]bernardo il 01/06/2012 08:44 ha scritto:
Gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva, o Medicina Legale, che al momento dell'entrata invigore del D.Lgs. 81/08 esercitavano il ruolo di medico competente (anche se hanno iniziato il giorno stesso) e quelli che possono dimostrare di averlo esercitato per almeno un anno nel triennio precedente, possono esercitare la funzione di medico competente senza necessità di fare il master.

avevo detto che sarei andato a rivedere le norme e pertanto riporto il D.Lgs 81 che dice: "I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'."
pertanto i soggetti di cui sopra sono abilitati a svolgere le medesime funzioni (e non "possono"), e se devono essere abilitati, a mio avviso ci deve essere qualcuno che li abilita: tanto che devono presentare alla Regione la documentazione attestante la loro attività; se quello che viene scritto ha un senso la Regione (in analogia con quanto fatto ai tempi del 277) avrebbe dovuto verificare la fondatezza della documentazione presentata e "abilitare" i professionisti.
Ad ogni modo quello che ho detto, più che per disquisire su chi in assoluto ha diritto a fare il MC, era per dare a Sukan argomentazioni per uscire da un incarico che mi sembrava non volesse più svolgere: e quale argomentazione migliore di "non ho i titoli per svolgere la funzione".

gallone

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  • Re: accettazione nomina medico competente
  • (06/06/2012 15:51)

L'ultima affermazione non è corretta. Chi, specializzato in Igiene, ha svolto per almeno un anno la attività di MC dall'entrata in vigore del dlgs 81 non ha alcuna necessità di fare alcun master. Non c'è alcun bisogno di abilitazione. E' di fatto una sanatoria per il pregresso, come per altre figure già inquadrate in quel ruolo che non avevano conseguito neppure la specializzazione. Ne sono assolutamente certo in quanto lo stesso Ministero del Lavoro è dello stesso parere e conosco colleghi che in possesso di questo esclusivo requisito, hanno potuto anche sostenere l'esame di Medico Autorizzato (che può essere svolto solo da MC).
Il caso del collega invece è piuttosto complesso. Egli non può rifiutarsi di adempiere salva la sua possibilità di ricorrere. E' piuttosto frequente verificare MC, in possesso della specialità di Igiene, che svolgono direzione sanitaria e funzioni di MC. Il problema andava risolto alla radice ovvero bisognava scegliere per tempo dove stare. In Piemonte (ho postato da poco la DGR) esiste uno standard di 1 MC ogni 1.000 dipendenti ospedalieri e si stabilisce chiaramente che l'MC è in staff alla direzione generale. Poi vi sono ancora MC con il piede in due scarpe (che così integrano incentivi, reperibilità, il 5% dei proventi della libera professione ecc.) perchè è grasso che cola. Di fatto però, se si accetta l'incarico di MC si entra nel dlgs 81 con onori (pochi) e oneri (molti). Quindi non vedo perchè la Direzione Generale non possa spostare un MC (che ha accettato di farlo) in una sede dove operano altri medici competenti. Un ricorso è fattibile ma per esperienza sindacale non lo vedo per niente vinto.

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