Pur concordando sulla necessità di concretezza, Danilo, ti spiego perché sono parzialmente in disaccordo con questa procedura. Ora, per delineare il caso, supponiamo che:
1. Il lavoratore non sia soggetto ad obbligo di sorveglianza sanitaria per alcol (perché non siamo in Piemonte oppure perché la mansione non rientra nel famoso elenco);
2. Abbiamo rilevato negli ematochimici, che avevamo inserito nel protocollo, valori sospetti per abuso alcolico;
3. Tali reperti siano supportati da un sospetto clinico o anamnestico (sia esso emerso attraverso AUDIT o meno);
3. decidiamo di approfondire la questione.
Siamo di fatto in una situazione in cui stiamo agendo a totale discrezione nostra (a mio parere positiva, ma che può comportare situazioni spinose). Aggiungo un ultimo punto, forse il più importante:
4. La diagnosi di alcoldipendenza non può essere laboratoristica.
Ora, detto che, in un caso come questo, il dosaggio della CDT non può essere certo fatto a sorpresa, ma dovremo informare il lavoratore delle motivazioni che hanno portato alla nostra scelta, e tralasciando il problema su quando effettuare il prelievo a quel punto, il problema fondamentale è "con quale spirito o obiettivo dosiamo la CDT..?"
I casi che ci si potranno presentare sono fondamentalmente due:
1. Se la CDT risulta nella norma (tenendo sempre presente che avremmo falsi negativi in quasi 1/5 dei casi e che dovremo pensare a cosa fare in caso di valori borderline), dobbiamo necessariamente fermarci avendolo interpretato come test di controllo, ben sapendo che l'iter risulta comunque incompleto senza una visita alcologica, a maggior ragione dal momento che la nostra decisione si basava su un sospetto clinico-anamnestico, oltre che laboratoristico;
2. Se la CDT risulta fuori norma, dovremo comunque integrare l'esame con una visita specialistica, senza la quale, ormai, non potremo prendere alcuna decisione in merito all'idoneità.
Per questo ritengo che, volenti o nolenti (e io sono nolente..), la CDT debba avere la stessa valenza dello screening tossicologico di I livello per le sostanza stupefacenti, ma, a quel punto, solo ed esclusivamente su indicazione della normativa. Altrimenti, dopo un colloquio approfondito col lavoratore, a mio parere è meglio passare direttamente una visita di secondo livello presso una struttura alcologica, eventualmente integrata da esami di laboratorio.
Tutto questo sempre a nostra discrezione.
Buon lavoro
Sei sicuro che proprio tutti metterebbero un emocromo nel protocollo di sorveglianza sanitaria? I nostri colleghi più ortodossi ti contesterebbero il fatto che i vigili non sono esposti a sostanze che possono provocare emopatie, quali il benzene, il piombo o l'arsina, e quindi l'emocormo con formula si configurerebbe come un accertamento indebito dello stato di salute. Come te, sono fortemente perplesso sul fatto che le nostre forze dell'ordine non fanno alcun tipo di screening tossicologico di routine.
faggiano.danilo il 15/05/2013 08:04 ha scritto:
Lasciando per un attimo da parte la questione se considerare i vigili urbani rientranti nell'elenco delle mansioni a rischio alcoldipendenza o meno, visto che poi dobbiamo esser pratici, mi sembra di capire che più o meno tutti i medici competenti metterebbero in protocollo sanitario almeno un emocromo.
Se dovesse uscire qualche parametro che vi fa sospettare che il vigile davanti a voi possa avere un'abitudine alcolica non prorpio normale (MCV), non gli fareste fare una CDT di controllo? Se aveste il sospetto che questo sia un beone, non fareste qualcosa di più per approfondire la questione? Tutto a prescindere dal fatto che abbiate considerato l'alcoldipendenza o meno e che lo abbiate messo tra i suoi rischi lavorativi.
Quindi alla fine il fatto di dire che il vigile urbano ricada o meno nell'elenco alcoldipendenza mi sembra un mero esercizio intellettuale (ovviamente utile, ci mancherebbe altro). Nella vita pratica credo che tutti avremmo lo scrupolo di allontanare il tipo dal maneggio dell'arma finchè non si chiarisce il suo stato di salute.
Dipende dalle varie regioni, ma in Puglia per l'alcoldipendenza è prevista visita medica e questionario mirato come primo livello. Se la cosa ti puzza, si passa al secondo livello con i vari esami strumentali che tutti conosciamo. Quindi, sempre per restare pratici, la visita al vigile già gliela fai e forse anche un emocromo e transaminasi: che ci costa in quella sede fargli il questionario? Se il tipo è un alcolista, qualcosa uscirà fuori, no?
Poi, per carità, posso sempre sbagliare.
Saluti
chiedo scusa colleghi ma avete dimenticato un fatto importante, i vigili non vanno a lavorare a piedi, ma usano le macchine di servizio e molto spesso motocicli, poichè il proprietario dei mezzi è il datore di lavoro quesi in effetti sono anche autisti pertanto va fatta la ricerca dell'alcool e delle droghe, e non certo per l'arma. Per il possesso dell'arma nell'incarico( contratto) ho sempre fatto aggiungere che per l'idoneità all'uso dell'arma il sindaco deve rivolgersi alla Prefettura.
Buona Domenica
geremia17 leggi meglio la legge...penso ti sia sfuggito qualcosa!
Riprendo questo vecchio thread per porre un quesito.
Stabilito che il mc non si esprime sui requisiti psicofisici per l'uso dell'arma della Polizia Locale, in caso di rilievi anamnestici e obiettivi per cui ritenga comunque utile una valutazione in questo senso, pensate sia corretto rilasciare un giudizio di idoneità alla mansione specifica (con eventuali limitazioni/prescrizioni che non riguardino, però, l'uso dell'arma) e, contestualmente, consigliare per iscritto alle figure interessate una rivalutazione dei suddetti requisiti psicofisici, qualora questa non venga richiesta con periodicità annuale dall'Amministrazione..?
Non solo giusto ma sacrosanto. L'unico dubbio che ho è sul fatto che questa segnalazione potrebbe contravvenire a quanto a quanto dettato dall'articolo 5 della legge 30/1970.
Essendo tale valutazione demandata ad una struttura pubblica, credo possa rientrare in quanto specificato nell'art. 5 ("Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico"), pur non trattandosi in questo caso di idoneità generica alla mansione.
Il problema, oltre a quelli già sollevati nel thread in passato, è che i regolamenti comunali in merito differiscono tra loro e non in tutti i Comuni è previsto l'accertamento preventivo dell'idoneità psicofisica (in analogia con quanto previsto per il porto d'armi per uso difesa personale): solo alcune Amministrazioni poi richiedono la certificazione con periodicità annuale.
Il problema, già segnalato in precedenza è che per la polizia locale non è previsto il porto d'armi e quindi non fanno le relative visite e non sono soggetti agli obblighi di sorveglianza sanitaria per il personale per cui, appunto, è previsto il porto d'armi.
Sì, non è previsto dalla normativa nazionale, ma diversi Comuni, in applicazione del DM 145/87, inseriscono nel regolamento relativo all'armamento della PL la richiesta di certificazione di idoneità psicofisica (come dicevo, equiparando l'assegnazione al rilascio del porto d'armi). Intendevo far leva su questo aspetto.
Sì, non è previsto dalla normativa nazionale, ma diversi Comuni, in applicazione del DM 145/87, inseriscono nel regolamento relativo all'armamento della PL la richiesta di certificazione di idoneità psicofisica (come dicevo, equiparando l'assegnazione al rilascio del porto d'armi). Intendevo far leva su questo aspetto.
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