sosi il 22/10/2012 11:44 ha scritto:
ti prego di farmi sapere se da qualche parte degli insegnanti si sono presi l'epatite B, C o HIV insegnando o educando.
Prima di parlare di credibilità, ti chiedo io se sai in cosa consiste l'attività lavorativa di un'educatrice di asilo nido, la quale non è una comune insegnante, ma cambia i pannolini e vive a contatto con le feci e le urine degli infanti, nonché col vomito quando sono affetti da gastroenterite, con le malattie esantematiche e vari altri agenti biologici (stafilococchi, streptococchi, haemophilus), e col sangue, perché i piccoli un minimo autonomi si feriscono, ed è l'educatrice che gli presta soccorso. Il rischio biologico è per alcuni agenti reale, per altri potenziale, ma comunque non è zero.
nofertiri9 il 23/10/2012 11:05 ha scritto:
Parlando più laboratoristicamente, un HBsAg positivo indica che il soggetto in questione ha contratto una infezione da virus HVB, ma ha già sviluppato gli anticorpi e quindi è inutile vaccinarlo. Senza gli HBcAg e HBeAg anche il solo monitoraggio dell'eventuale infezione non si può certo mettere in relazione al potenziale status di "untore" del soggetto, cosa che date le modalità di trasmissione di HBV mi sentirei di escludere nella direzione maestra->bimbo, ed avrei grosse perplessità anche nella direzione opposta.
Infine, non ci dici se nella raccolta dei dati anamnestici hai avuto modo di sapere se la lavoratrice per caso sia un soggetto vaccinato: il titolo di HBsAg è proprio quello che va indagato per verificare non si sia in presenza di un non-responder.
In questo senso ritengo corretta l'esecuzione del test, peraltro nelle puericultrici e nelle maestre della scuola dell'infanzia detta vaccinazione non è obbligatoria.
Gli esami ematochimici sono stati ripetuti una seconda volta, per conferma.
In entrambi i casi il soggetto è risultato HbsAg reattivo e HbsAb negativo, in presenza di transaminasi nella norma (tutti i valori di GOT, GPT e gammaGT compresi tra 10 e 20 U/l).
In anamnesi ha dichiarato di non essere stata sottoposta a vaccinazione (anno di nascita 1968).
Per le altre considerazioni, le darò sicuramente piena idoneità, con la raccomandazione di effettuare ulteriori indagini extralavorative, per valutare lo stato infettivo (come ho accennato inizialmente, tramite ricerca del DNA virale).
Grazie per la risposta, esauriente e garbata.
A mio avviso il rischio biologico per questa categoria di lavoratori esiste e le misure di prevenzione pre/ss non sono sufficienti.
Capisco che può essere difficile che da una valutazione del rischio emerga la necessità di fare la ss per l'epatite b ma ricordo che è il medico competente (ai sensi dell'art. 279 comma 5 del D.Lgs 81/08)e non il datore di lavoro o la ASL ad informare il lavoratore sui vantaggi/inconvenienti della vaccinazione/non vaccinazione.
Infatti, per quanto riguarda le malattie esantematiche (come accennato in qualche intervento) ve ne sono in particolare due (la rosolia e la varicella) per le quali esistono anche dei vaccini che possono tutelare una giovane educatrice/insegnante (non immune) dalle conseguenze (nefaste) che possono derivare da un'infezione contratta in gravidanza. Rricordo in tal senso che nelle prime fasi la donna può non essere a conoscenza del proprio stato gravidico e che la visita medica preventiva potrebbe essere occasione di esecuzione di markers in tal senso (IgM ed IgG) con eventuale vaccinazione (non obbligatoria chiaramente) previo consenso informato.
Infine esiste il problema del rischio biologico connesso alla normativa che tutela la maternità (ex D.Lgs 151/01 e smi) che nel caso in cui vi sia (anche solo per altri rischi come la mmc) il medico competente lo coinvolgerebbe negli adempimenti del caso.
mc pol il 23/10/2012 11:50 ha scritto:
A mio avviso il rischio biologico per questa categoria di lavoratori esiste e le misure di prevenzione pre/ss non sono sufficienti.
[...]
Per quanto riguarda le malattie esantematiche [...] la visita medica preventiva potrebbe essere occasione di esecuzione di markers in tal senso (IgM ed IgG) con eventuale vaccinazione (non obbligatoria chiaramente) previo consenso informato.
Ho predisposto nel protocollo sanitario l'esecuzione del Rubeotest per tutte le donne in età fertile (discriminante l'età della menopausa in anamnesi) e nel giudizio di idoneità ne specifico l'esito e l'eventuale opportunità della vaccinazione.
Le pregresse malattie esantematiche, con relativa vaccinazione, sono prese in esame nell'anamnesi remota. Informo le lavoratrici dell'esistenza delle vaccinazioni, ma per quelle le rimando al proprio medico di base.
Ovviamente il rischio MMC è considerato anche al di fuori della tutela della gravidanza, con maggiore attenzione per le addette ai bambini cosiddetti "grandi" (normalmente c'è una suddivisione degli infanti assistiti tra "piccoli", "medi" e "grandi", con una lieve differenziazione dell'attività lavorativa e dei relativi rischi).
Ringrazio per il parere e l'opportunità di confronto.
kuroneko il 23/10/2012 11:31 ha scritto:
Prima di parlare di credibilità, ti chiedo io se sai in cosa consiste l'attività lavorativa di un'educatrice di asilo nido, la quale non è una comune insegnante, ma cambia i pannolini e vive a contatto con le feci e le urine degli infanti, nonché col vomito quando sono affetti da gastroenterite, con le malattie esantematiche e vari altri agenti biologici (stafilococchi, streptococchi, haemophilus), e col sangue, perché i piccoli un minimo autonomi si feriscono, ed è l'educatrice che gli presta soccorso. Il rischio biologico è per alcuni agenti reale, per altri potenziale, ma comunque non è zero.
sto ancora aspettando casi in letteratura.
vedo che l'INAIL qualcosa ha detto ma se leggete bene(come qualcuno ha fatto notare) non si parla minimamente di epatite b,c,ecc... perchè non ha senso.
se diciamo che il rischio nasce perchè si possono ferire allore tutti gli insegnanti, bidelli, presidi ecc...di ogni ordine e grado di scuola devono essere vaccinati o meglio hanno il rischio biologico.
oppure tutte le catogorie di lavoratori che hanno contatti con altre persone hanno il rischio biologico. allora faceva bene Michael Jackson a protteggersi!!!!
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) che ha la potenzialità di causare un danno.
Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di causare danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione (probabilità che si verifichi un evento dannoso e/o nocivo).
Il rischio determinato dal lavoro viene definito “specifico” per distinguerlo da quello estraneo al lavoro, che viene definito “generico”.
Il rischio specifico incombe solo sui lavoratori e dà luogo quindi all’infortunio professionale o malattia professionale; quello generico incombe invece su tutti i cittadini e non da luogo a infortunio/malattia professionale.
Quindi il rischio lavorativo è quello direttamente o indirettamente ricollegabile al lavoro, compreso il rischio generico aggravato dal lavoro.
Non è rischio lavorativo il rischio generico ( non aggravato) e quello assunto per libera scelta
Nic il 23/10/2012 01:52 ha scritto:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) che ha la potenzialità di causare un danno.
Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di causare danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione (probabilità che si verifichi un evento dannoso e/o nocivo).
Il rischio determinato dal lavoro viene definito “specifico” per distinguerlo da quello estraneo al lavoro, che viene definito “generico”.
Il rischio specifico incombe solo sui lavoratori e dà luogo quindi all’infortunio professionale o malattia professionale; quello generico incombe invece su tutti i cittadini e non da luogo a infortunio/malattia professionale.
Quindi il rischio lavorativo è quello direttamente o indirettamente ricollegabile al lavoro, compreso il rischio generico aggravato dal lavoro.
Non è rischio lavorativo il rischio generico ( non aggravato) e quello assunto per libera scelta
quindi un lavoratore che si trova in portineria, a dare semplicemente informazioni senza alcun rischio, non ha un rischio lavorativo ma può avere un rischio generico aggravato dal lavoro ( prendersi il virus dell'influenza)e questo potrebbe giustificare la sorveglianza sanitaria?
Se così è allora possiamo dire che la medicna del lavoro la possiamo buttare via;a pensarci bene è quello che stiamo facendo per il semplice fatto che non siamo capaci o abbiamo paura di fare veramente la medicna del lavoro.
Il rischio biologico in genere viene classificato in base alla via di trasmissione. Per l’asilo nido:
1) Trasmissione attraverso sangue e liquidi biologici: rischio trascurabile o assente (linee guida SIMLII) perché non c’e manipolazione di campioni biologici e urine e feci non trasmettono l’lHBV. Tra l’altro anche negli operatori sanitari, allo stato, il rischio di HBV in pratica è pressoché scomparso o solo teorico;
1) Rischio per contatto: si (agenti trasmissibili attraverso le feci) ma anche pediculosi e scabbia (che essendo ectoparassiti non sono classificati nell’allegato XLVI D. Lgs. 81/2008)
2) Rischio per via aerea: si (es. morbillo e varicella)
3) Rischio per droplets: si (es. parotite, rosolia)
Le malattie esantematiche sono contagiose anche in fase di incubazione e pertanto il rischio deve essere adeguatamente valutato specie per lavoratrici in età fertile.
Per la prevenzione sono sufficienti informazione e formazione, procedure idonee, dotazione di guanti e, per la sorveglianza sanitaria, valutazione dello stato immunitario per rosolia, morbillo e varicella e offerta della vaccinazione per rosolia.
L'unica motivazione ceh legaklmente regge per ritenere che gli educatori degli asili nido possano essere esposti arischio biologico, è quella di assimilarli, con estrema forzatura, a quelli adibiti a lavorazioni analoghe a quelle contemplate nell'allegato XLIV, visto che non si fa uso deliberato di agenti biologici. Però in questo caso (art. 271 comma 4) il datore di lavoro o prescinde dalla appplicaziione dell'art. 279, oppure, se non prescinde, applica lenorme del titolo X in toto, inclusi segnale di rischio, e registro per gli agenti per i quali è previsto.
Personalmente ritengo i lavoratori in questione semplicemente esposti ad unriuschio generico aggravato, per cui sono indicate e sufficienti,in termoni di misure di prevenzione, le nrome generali di igiene. Sono invece esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi, ed a rischio posturale, entrambi da valutare con metodi appropriati, e sulla base dei quali attivare la sorveglianza sanitaria. Ferma restando la possibilità per i lavoratori di richedere una visita ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera b.
Sulla nota dell''INAIL ...l'unico commento che posso fare in questa sede è che è stata redatta da chi aveva in mente di fare un trattatino su tutte le possibili patologie che per accidente si possono contrarre in un asilo (financo il raffreddore!), ma certamente non è stata redatta da Medici del Lavoro con M e L maiuscole! (Absit ibniuria verbis!)
A mio avviso se non si fà uso deliberato di agenti biologici ma c'è un'esposizione al rischio bioligico ed emerge dal dvr la necesstà della ss, non c'è necessità di assimilazione per analogia alla lista contenuta nell'allegato XLIV, in quanto l'art 271 del D.Lgs 81/08 al comma 1 dà in alternativa la possibilità al datore di lavoro, sulla base delle conoscenze disponibili, di rifarsi ai criteri dell'art. 268 c.1 e c.2.
Tale art.268 si rifà alla classificazione in 4 categorie degli agenti biologici e gli agenti biologici in questione (quelli correttamente individuati da annuscor) sono presenti in tale classificazione; ad es:
Herpes virus varicella zooster cat 2 Ruvivirus (rubella) cat 2.
Per cui a mio avviso non è una forzatura mettere in sorveglianza gli educatori anche per il rischio biologico se ne emerge la necessità dal DVR.
Infatti si può prescindere dalla ss ai sensi dell'art.271 c.4 se dalla valutazione del rischio appunto non ne emerge la necessità.
Riportol'art. 271 c.1 lett.a:
"Art. 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2";
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