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I Co Co Co: Co.. sa fare?

Questo argomento ha avuto 14 risposte ed è stato letto 9580 volte.

giancarlo

giancarlo
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Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
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497
  • Re: I Co Co Co: Co.. sa fare?
  • (11/09/2003 15:20)

A me sembra che la diversa visione tra l 'UPG e Bob nasce dalla definizione che ognuno da del Co.Co.Co.
Infatti Bob lo vede come lavoratore autonomo a tutto tondo e quindi lunico art.che lo riguarda è il 7 del DL 626.
L 'UPG lo vede come un lavoratore subordinato,come è effettivamente nella realtà di tutti i giorni .
Anche io lavoro in un PISLL e so che il Co.Co.Co. è un lavoratore subordinato mascherato da autonomo.
Questo però non ci deve far valutare le realtà che ci si presentano con il preconcetto che dietro ogni Co.Co.Co. per forza di cose ci debba essere
un dipendente mascherato.
Volta per volta,attraverso sopralluoghi e testimoninaze andrà valutata
l’esistenza o meno della subordinazione .
La giurisprudenza ha enucleato una seriedi indici desunti dalla figura socialmente prevalente di lavoratore subordinato e dalla disciplina
standard del rapporto di lavoro.
Alcuni hanno una maggiore consistenza e possono dirsi decisivi:
l’inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro; la
conseguente sottoposizione alla direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare
dell’imprenditore. Oramai da qualche anno vengono ritenuti questi i criteri centrali per l’affermazione
quelli vengono ritenuti i criteri centrali per l’affermazione
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tra gli altri indici sintomatici di questo, di tipo
sussidiario, volta a volta la giurisprudenza ha individuato: l’oggetto della prestazione (ossia le
energie lavorative della persona, in luogo del risultato richiedibile ad un lavoratore non-subordinato);
la eterodirezione delle modalità della prestazione; l’uso di materiali e strumenti
di proprietà del datore; l’obbligo di orario e di presenza continuativa;
l’obbligo di giustificazione delle assenze; l’infungibilità soggettiva della prestazione (valida per
il solo lavoro subordinato); il godimento di ferie; l’esclusività della prestazione da parte del lav.
sub.; le modalità di retribuzione; il luogo della prestazione. Tutti questi criteri sono andati nel
corso del tempo via via perdendo una connotazione decisiva anche perché la loro presenza è
compatibile spesso con rapporti sia subordinati sia di natura autonoma (ad es. il pagamento
mensile del compenso), per cui in ultima analisi – è questo il frutto specifico dell’elaborazione
giurisprudenziale –, in presenza di rapporti per i quali non sia agevole distinguere la natura
giuridica, il giudizio di fatto, il raffronto va operato in termini di “valutazione globale” della singola
vicenda, di maggiore o minore approssimazione al modello di subordinazione scaturente dall’art.
2094 c.c. E’ questo il cd. metodo tipologico. Il giudizio di approssimazione comporta stabilire
se, malgrado l’assenza di alcuni degli indici definiti sussidiarii, l’assetto degli interessi sotteso
al rapporto sia da ritenersi più vicino a quello espresso dal tipo lav. sub. piuttosto che ad altri
tipi di rapporto.
Infine se è un subordinato ed è esposto ai rischi verrà sottoposto a sorveglianza santaria a spese del datore di lavoro
che se viene meno a questo suo dovere è giusto che venga sanzionato così come se non fa informazione ,formazione, addestramento,
non fornisce DPI etc,etc....

lobuonofp

lobuonofp
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Medico del Lavoro
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57
  • Re: I Co Co Co: Co.. sa fare?
  • (14/10/2003 12:18)

Cari colleghi in merito alla questione dei famigerati Co.Co.Co. sono a porvi una domanda rivoltami da un datore di lavoro a cui sinceramente, alla luce delle considerazioni fin qui lette, non so più cosa rispondere.
Un 'azienda che gestisce un centro sportivo con piscina olimpionica ha in essere contratti di Co.Co.Co con tutti gli istruttori di nuoto (15 persone) e circa 20 tra inservienti e addetti alla manutenzione. Chiaramente dalla valutazione dei rischi è emersa la presenza del rischio biologico di tipo elevato. La domanda postami dal datore di lavoro è: ai sensi della normativa vigente posso sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale in regime di co.Co.Co al fine di evidenziare l 'assenza o meno di patologie (ad esempio di tipo dermatologico) lavoro-correlate e non (ad esempio cardiovascolari) sia in fase preventiva che periodica? come faccio ad essere sicuro che il collaboratore Co.Co.Co. non sia portatore di patologie infettive trasmissibili all 'utenza e/o ai propri colleghi? Secondo Voi come dovrei comportarmi? E se il collaboratore si dovesse rifiutare o peggio denunciarmi per violazione della privacy? Vi ringrazio in anticipo per ogni vostro suggerimento in merito

lambro

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11
  • Re: I Co Co Co: Co.. sa fare?
  • (14/10/2003 17:44)

OK, Giancarlo fa un bell 'excursus sulla giurisprudenza e comunque sui criteri di assoggettabilità dei cococo a lavoratori dipendenti. Ma si prende anche la responsabilità, e il diritto, di giudicare?
Anche se i cococo presenti sono dipendenti mascherati, la sorv. sanitaria, così come gli altri obblighi vigenti in favore dei dipendenti, non si applicano. Solamente DOPO che l 'Isp. del lavoro (o chi per esso) ha assimilato i collaboratori a lav. dipendenti la 626 diventa cogente. Attenzione!
E con ciò rispondo anche al post sui cococo della piscina. Sono lavoratori AUTONOMI fino a prova contraria (prova che non deve certo dare il MC!).
In sostanza è il datore di lavoro che sa di fare il furbo e sa che, all 'occorrenza, ne pagherà le conseguenze.
Ci manca pure che il MC vada a vedere come e ogni quanto tempo il datore di lavoro remunera i suoi collaboratori.
Cordiali saluti
Lambro

maulenzi

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Medico Competente
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  • Re: I Co Co Co: Co.. sa fare?
  • (17/10/2003 10:48)

Con la pubblicazione sulla G.U. del 9/10/03 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta riforma Biagi) vengono sicuramente meno alcuni dubbi interpretativi sulla sorveglianza sanitaria dei co.co.co., ora definiti collaboratori a progetto.
L 'art. 62 prevede che nel contratto di collaborazione a progetto siano inserite in forma scritta le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall 'art. 66 comma 4 che testualmente recita: "...... ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e succ. modifficazioni e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ...."
E ' evidente che anche i co.co.co. o collaboratori a progetto che dir si voglia, seppur considerati lavoratori autonomi senza vincoli di subordinazione, quando prestano la loro attività lavorativa presso i luoghi di lavoro del committente, in capo a quest 'utimo ricadono tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94.

La Redazione

La Redazione
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Pisa
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1660
  • Re: I Co Co Co: Co.. sa fare?
  • (12/02/2004 16:59)

Vorremmo segnalare un interessante Convegno sulla tutela della salute dei lavoratori atipici che si terrà a Pisa l '11 Marzo prossimo. Locandina e scheda d 'adesione: http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php?id=273

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