Adriano Ossicini il 08/01/2013 11:19 ha scritto:
Giusta osservazione, ma non mi pare un commneto orginale o nuovo, visto che è quello che è scritto nell'articolo sull'homepage di questo sito, forse non è stato letto dal collega Marotta.
CREDO FOSSE CORRETTO ESEMPLIFICARE CHIARAMENTE E SINTETICAMENTE ANCHE LE DIVERSE COMPETENZE CONTEMPLATE DAI DUE PROCEDIMENTI.
EFFETTIVAMENTE NON AVEVO LETTO IL LUNGO TESTO DELL'HOMEPAGE. CORDIALITA'.
Adriano Ossicini il 08/01/2013 08:19 ha scritto:
Mi limito ad osservare che, ovviamente, non vi è nessuna modifica dell’art.42 (o 41) del D.lgs n. 81/2008 all’iter previsto dalla normativa in oggetto in relazione all’attività di medico competente, ma sono visite di verifica effettuate da altro organo, come, peraltro, non vi è stata alcuna modifica delle Leggi n. 118/71 e n.18/1980 (Invaldità civile) a seguito delle “verifiche” che ormai vengono effettuate da oltre quattro anni; né c’entra nulla l’art.5 dello Statuto dei lavoratori che riguarda alcune, giuste, limitazioni in merito alle visite di controllo del lavoratore da parte del Datore di lavoro, in quanto le Commissioni (si suppone e non un organo monocratico) cui verranno affidate detti compiti non sono "emanazioni" del datore di lavoro. Le difficoltà, poi, di “gestione” sono tutt’altra cosa
Interessantissimo e utilissimo l'articolo del mese ma mi rimangono i dubbi soprattutto il secondo e ricordo lo Statuto Lavoratori L. 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
5. (Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Mi ripeto caso in cui un dipendente ASL ( comparto sanitario ) viene visitato , secondo il DL 81/08 da un medico ASL e rivalutato , qualora ( inidoneo,non idoneo?) da una commissione in cui potrebbe essere presente un medico dipendente della medicina legale della sua stessa ASL ..non fa pensare a male ??? non è violato l'art.5?
In ogni caso bellissimo il dibattito tra noii medici ma quello che mi sconvolge è che non ho trovato a livello locale e nazionale alcuna reazione dei sindacati
"Mala tempora currunt"...se non vogliamo che "sed pejora propinquant" provocatoriamente propongo :
un nuovo D.Lgs per verificare l'idoneità di tutti gli imboscati che se ne stanno seduti in Parlamento e al Senato della ResPublica, che potrebbero essere rigiudicati idonei 'a lavorare' , visto che molti di loro non sanno neanche coniugare questo verbo non avendo mai sudato in agricoltura, in edilizia, in fabbrica o in sanità dove il 90% degli operatori si fà un culo per uno stipendio che è la ventesima parte di quello loro ........dimenticavo anche che devono lavorare quarantadue anni prima di godere di una misera pensione ridotta al 60% dello stipendio, mentre a questi politici e perciò inidonei al lavoro (da verificare in apposita commissione la permanenza dell'inidoneità) bastano 36 mesi per avere il triplo di una normale pensione !!! Rimandiamoli a lavorare così depaupereranno meno le casse dello stato e contribuiranno a migliorare il PIL (Politici Inabili al Lavoro) .
R.Bassi
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