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scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 3604 volte.

destrues

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  • scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (18/01/2013 15:01)

Salve, per una divergenza con il medico competente nominato dalla mia azienda, il quale per la verifica delle alcol dipendenze in sede di visita di idoneità annuale voleva sottopormi direttamente a prelievo venoso , senza avermi sottoposto il questionario nè l'esame obiettivo , non gode più la mia fiducia. È possibile rivolgersi a proprie spese ad altro medico competente naturalmente a mie spese? La mia azienda deve accettare il giudizio espresso ? Grazie

bernardo

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (18/01/2013 20:09)

Non è possibile andare da un'altra medico: il medico competente e scelto dal datore di lavoro, non dal lavoratore.
Circa la sorveglianza sanitaria sull'alcoldipendenza....in ci regione lavora? Perché non tutte le regioni hanno deliberato in merito, e se la sua non ha provato uno specifico ordinamento la sorveglianza non si può fare.

cardenalmendoza

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (08/03/2013 09:41)

Buongiorno, provo ad intervenire su questo tema:
- Premesso che l'art. 15 del D.Lgs.125/2001 preveda l'accertamento di assenza di stato di ebbrezza e di assunzione di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro
- Premesso che l'at. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 preveda l'accertamento dell'assenza di stato di alcol e tossicodipendenza
- Premesso che la D.G.R.22 ottobre 2012, n. 21-4814 della regione Piemonte che definisce le modalità di accertamento integrando anche tutte le mansioni, solo per onore della corretta informazione, non si può legare questo tipo di sorveglianza alle sole Regioni che hanno provveduto ad emanare linee guida, credo si chiami Gerarchia delle Fonti dove le leggi emanate dal Parlamento debbono essere rispettate da tutti.

Dubium sapientiae initium.

Il dubbio è l’inizio della sapienza.

bernardo

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (09/03/2013 18:53)

cardenalmendoza il 08/03/2013 09:41 ha scritto:
Buongiorno, provo ad intervenire su questo tema:
- Premesso che l'art. 15 del D.Lgs.125/2001 preveda l'accertamento di assenza di stato di ebbrezza e di assunzione di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro
- Premesso che l'at. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 preveda l'accertamento dell'assenza di stato di alcol e tossicodipendenza
- Premesso che la D.G.R.22 ottobre 2012, n. 21-4814 della regione Piemonte che definisce le modalità di accertamento integrando anche tutte le mansioni, solo per onore della corretta informazione, non si può legare questo tipo di sorveglianza alle sole Regioni che hanno provveduto ad emanare linee guida, credo si chiami Gerarchia delle Fonti dove le leggi emanate dal Parlamento debbono essere rispettate da tutti.

Appunto, Caerdenal! per rispettare la "Gerarchia delle fonti" bisogna che ci siano "le fonti". Ora , al momento, la Regione Piemonte è l'unica che ha adottato provvisoriamente, in attesa della approvazione dell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 4-bis dell'art. 41) una delibera di Giunta (atto che fa parte delle "fonti del diritto" seppure di ordine inferiore) per cui nella Regione Piemonte la sorveglianza sanitaria si può fare, nelle altre no per due motivi:
a) appunto manca "la fonte" (le linee guida non sono "fonti del diritto" ma,ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera z) atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa, che tuttavia per essere valide devono essere "approvati in sede di Coinferenza Stato Regioni"...infati tieni presente che spesso si usa impropriamente il termine "linee guida" per documenti che in realtà hanno altri titoli, appunto perché le linee guida sono emanati solo da specifici enti e devono essere approvati dalla Conferenza;
b) anche quando la Conferenza Stato regioni avrà approvato, se ma i lo farà, il documento sulla sorveglianza sanitaria che da tempo gira in bozza, per la sua applicazione occorrerà attendere che ogni regione lo adotti formalmente, questo perché la salute (compresa la salute e sicurezza del lavoro) in base alla Costituzione è una competenza "concorrente" tra stato e regioni, in cui lo stato fissa i principi generali, ma la competenza legislativa è delle Regioni: quindi ogni Regione dovrà (come ha fatto ad esempio per le sostanze stupefacenti) adottare un atto di recepimento proprio sperando (come ahimè è accaduto proprio per le droghe) che ogni regione poi non introduca nel suo territorio ciò che non è passato in Conferenza, vedi ad esempio la Lombardia con l'obbligo di fare la valutazione del rischio da stupefacenti prima di effettuare i test, quasi esista il datore di lavoro "spacciatore"!

cardenalmendoza

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (09/03/2013 21:34)

Buonasera Bernardo, si fà interessante il tema:
riassumendo, in assenza di fonte secondaria appunto norma Regionale , la norma primaria ovvero il D.Lgs. non sarebbe applicabile ?
Quindi se il tema della salute e la sicurezza, è di competenza delle regioni, tutte la norma sulla sicurezza e la salute se non recepite non dovrebbero essere applicate ?

Premesso che la DGR della regione Piemonte sull'alcol dipendenza e stata promulgata nell'ottobre del 2012, seppur in modo difforme tra loro ( chi accertava solo l'ebrezza con etilometro, chi attraverso campionamenti ematici ricercava la dipendenza)i medici competenti nelle aziende Piemontesi in presenza delle mansioni di rischio, effettuavano detti accertamenti.

Sarebbe interessante vedere quale comportamento gli Organismi di Vigilanza, a fronte di mansioni di rischio (come per esempio un conducente di autobus o di mezzi pesanti )si comporterebbero verso il M.C. che non effettua tale sorveglianza.

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bernardo

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (10/03/2013 10:15)

Buongiorno Eminenza :-)
Dunque, innanzitutto una legge regionale non è "norma secondaria" rispetto alla legge dello Stato, ma sta sullo stesso rango, e sono entrambe secondarie rispetto alla norma primaria per eccellenza, cioè la costituzione. Peraltro, sempre in base alla Costituzione, con le modifiche apportate nel 2001, in materia di salute legiferano, appunto le Regioni, mentre lo Stato fissa i principi generali, tant'è che il nostro 81 non è una legge, ma un decreto legislativo, cioè un atto del Governo su delega del Parlamento che,appunto, lo ha delegato recepire e direttive Europee armonizzandole col la legislazione nazionale e a riordinare la materia già disciplinata dal vecchio 626 (altro decreto legislativo avente lo stesso fine).
Venendo al caso specfico il discorso,e sempre quello: intanto distinguiamo nettamente le due casistiche: controlli alcolimetrici ex legge 125/01 e sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza: imprimi di possono fare ( non sono obbligatori, la legge dice "possono" non "devono" e la sanzione prevista e per il datore di lavoro e il lavoratore che somministra (datore) o assume (lavoratore) alcol durante il lavoro per le mansioni previste; non è prevista alcuna sanzione per nessuno per omesso controllo alcolimetrico. In ogni caso tale controllo, ove effettuato, non ha nulla a che vedere con l'alcoldipendenza, ma solo con il rispetto del divieto.
La sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza, invece, è tutt'altra cosa: l'art. 41 la prevede "nei casi e alle condizioni previste dall'ordine noto" che, come abbiamo già visto, al momento esiste solo in Piemonte. Ergo: in tutte le altre Regioni per la materia in questione vige ancora il divieto generale ex art. 5 Legge 300/70, cioè non si può fare. Ovviamente questo non vuol dire che se durante la sorveglianza sanitaria effettuata per alti motivi io riscontro una condizione di alcoldipendenza non ne tengo conto nel giudizio: ma non posso fare al momento la sorveglianza sanitaria ad hoc se non sono in Piemonte. Sembrerà (ed e

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (10/03/2013 10:16)

....partita la risposta (acc. al l'ipad!) ...comunque avevo finito, volevo,dire: sembrerà (ed è) strano, ma è così.

cardenalmendoza

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (11/03/2013 08:50)

Quindi in altri termini secondo il tuo Esimio parere, la sorveglianza per alcoldipendenza, seppur in presenza di mansioni di rischio, è ILLEGITTIMA se non in Piemonte dal 2012 ?

La norma richiama prima la tutela collettiva, come principio, abbiamo parlato per esempio di conducenti di linea o piloti o macchinisti di treno, o gli stessi camionisti, sarebbe comunque illegittima.

La vedo dura, non cadere come M.C. nella violazione dell'art. 58 comma 1 lett.b.

Comunque buon lavoro !

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (11/03/2013 12:12)

cardenalmendoza il 11/03/2013 08:50 ha scritto:
Quindi in altri termini secondo il tuo Esimio parere, la sorveglianza per alcoldipendenza, seppur in presenza di mansioni di rischio, è ILLEGITTIMA se non in Piemonte dal 2012 ?

La norma richiama prima la tutela collettiva, come principio, abbiamo parlato per esempio di conducenti di linea o piloti o macchinisti di treno, o gli stessi camionisti, sarebbe comunque illegittima.

La vedo dura, non cadere come M.C. nella violazione dell'art. 58 comma 1 lett.b.

Comunque buon lavoro !

Esatto, al momento è illegittima, perché le mansioni a rischio non sono state identificate, se non in Piemonte: l'allegato I alla intesa stato regioni del 2006, infatti, non è l'elenco delle mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma l'elenco delle mansioni in cui è vietato bene e somministrare alcolici durante il lavoro, e nelle quali si possono - ripeto: possono, non "devono" - fare i controlli alcolimetrici). Tra l'altro tale elenco di mansioni, ad esempio, non coincide con le intenzioni della Conferenza Stato Regioni (per il momento solo intenzioni, perché manca l'approvazione della bozza): infatti la bozza al punto 7 stabilisce che alcune categorie (insegnanti, vigilatrici d'infanzia, conduzione di generatori a vapore, attività di fochino, vendita fitosanitari, manutenzione ascensori, dirigenti e preposti al controllo di processi produttivi e sorveglianza sistemi si sicurezza impianti a rischio di incidenti rilevanti e sovrintendenti ai lavori previsti agli artt. 236 e 237 DPR 547/55 - peraltro abrogato ai sensi art. 304 D.Lgs. 81/08 -), soggette ai controlli alcolimetrici ex L. 125/01, non siano però soggette alla sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza (con buona pace dei talebani che, ad esempio nel Lazio, imperversano con siringhe e provette per la determinazione, peraltro inutile sul piano clinico, della CTD negli insegnanti!!)
Ma, ripeto, occorre aspettare che la bozza sia approvata e recepita dalle singole regioni, o che le singole regioni adottino propri provvedimenti, come ha fatto il Piemonte.

cardenalmendoza

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (11/03/2013 19:06)

Buonasera Bernardo, ti allego alcuni link sul tema in discussione, che può ulteriormente contribuire a fare chiarezza:

Contributo pubblicato sulla rivista dell’ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti), I trimestre
2010
http://www.cptnovara.it/pdf/Semin...denza_alcol_ANMA_febbraio2010.pdf

http://www.ambientediritto.it/Leg...zzalavoro/2006/prov_16mar2006.htm

http://www.puntosicuro.it/sicurez...urezza-igiene-del-lavoro-AR-9710/

Dubium sapientiae initium.

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