clamagio2@tin.it il 05/02/2013 02:07 ha scritto:
se il sert certifica " assenza di tossicodipendenza" è chiaro che il lavoratore è idoneo per mansione a rischio e non c'è bisogno di monitoraggio cautelativo. Il dubbio interpretativo sorge a mio parere (e mi riferisco alle linee guida della regione lazio) quando il sert certifica "assenza di tossicodipendenza con riscontrato uso di...": non è ben chiaro se il monitoraggio cautelativo si deve fare anche se si giudicasse il lavoratore non idoneo alla mansione a arischio
Questo è un altro caso possibile ed anche li c'è scritto come comportarsi
Comunque ribadisco che la sorveglianza (tipo I° livello) si deve fare per 6 mesi nel caso che io ho citato ....
scusate
Mario
Credo di essermi perso un passaggio. Se ho ben compreso i SERT a cui inviate il lavoratore effettuano anche le indagini di secondo livello sui campioni di urine da voi raccolti. In caso di conferma della positività , dovrebbe scattare la non idoneità semestrale alla mansione e il monitoraggio del lavoratore in parola, sempre da parte del SERT.
dr.alesiani il 05/02/2013 08:34 ha scritto:
Questo è un altro caso possibile ed anche li c'è scritto come comportarsi
Comunque ribadisco che la sorveglianza (tipo I° livello) si deve fare per 6 mesi nel caso che io ho citato ....
scusate
figliofra il 06/02/2013 11:06 ha scritto:
Credo di essermi perso un passaggio. Se ho ben compreso i SERT a cui inviate il lavoratore effettuano anche le indagini di secondo livello sui campioni di urine da voi raccolti. In caso di conferma della positività , dovrebbe scattare la non idoneità semestrale alla mansione e il monitoraggio del lavoratore in parola, sempre da parte del SERT.
Non facciamo confusione.......leggi bene la delibera della regione Lazio, se sei interessato.
Per quanto io possa aver capito ...è molto chiara su ogni procedimento da adottare per questa tipologia di SS
Ciao
Mario
Mario
Mi è capitato un caso difficile, infatti il SERT mi ha inviato questa risposta : l' esame del capello del paziente ed altri nostri controlli sono tutti negativi, si conclude che il paziente é " in stato di remissione protratta ed in terapia sostitutiva con Suboxone.
Suboxone contiene due principi attivi: la buprenorfina, un agonista degli oppioidi (ovvero una sostanza che agisce come un oppioide) e il naloxone, un antagonista degli oppioidi (sostanza che combatte gli effetti degli oppioidi).
La ditta preme affichè sia dichiarato idoneo e possa tornare alla mansione di carrellista, il ragazzo mi sembra motivato positivamente, i test per tossicodipendenza sono negativi, cosa si fa in un caso simile ???
doctordodo52 il 06/02/2013 09:48 ha scritto:
Mi è capitato un caso difficile, infatti il SERT mi ha inviato questa risposta : l' esame del capello del paziente ed altri nostri controlli sono tutti negativi, si conclude che il paziente é " in stato di remissione protratta ed in terapia sostitutiva con Suboxone.
Suboxone contiene due principi attivi: la buprenorfina, un agonista degli oppioidi (ovvero una sostanza che agisce come un oppioide) e il naloxone, un antagonista degli oppioidi (sostanza che combatte gli effetti degli oppioidi).
La ditta preme affichè sia dichiarato idoneo e possa tornare alla mansione di carrellista, il ragazzo mi sembra motivato positivamente, i test per tossicodipendenza sono negativi, cosa si fa in un caso simile ???
Caro amico questo è quello che recita la Reg.Lazio
3 . l’accertamento del Ser.T. abbia rilevato uno stato di =“assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope” con riscontrato uso di………..= Il medico competente certificherà l’IDONEITà ovvero L’INIDONEITà allo svolgimento della mansione a rischio del lavoratore in questione.
In ogni caso il MC deve inviare comunicazione e predisporre controlli per 6 mesi per monitoraggio cautelativo.
Come sempre chi fa queste leggi non sa dove mettere il pallino per cui lo stesso "travestito" da cetriolo lo si rimanda ad altri ed in questo caso alla "fogna" del MC!!!!
IDONEITà ovvero INIDONEITà.........
Io darei inidoneità, altrimenti che differenza farebbe con il lavoratore che ti viene "rimandato" come NEGATIVO ????
Non mi sembra che un NEGATIVO ed uno sotto terapia specifica possano essere inquadrati sullo stesso livello!
Comunque per quale motivo non vai al ODV e gli giri la patata?
Ciao
Mario
"L'art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al comma 4 stabilisce che, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di sorveglianza sanitaria siano altresì finalizzate alla verifica dell'assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti indicando l’interesse del legislatore a prevenire danni provocati non solo da fattori di rischio tradizionali ma anche legati a stili di vita pericolosi e scorretti." Questo non coincide con quello che affermi tu. I controlli devono verificare la dipendenza da alcol, non solo la concentrazione ematica durante lo svolgimento della mansione lavorativa.
bernardo il 03/02/2013 08:21 ha scritto:
Giusto o sbagliato che sia, chi fa il murettista (o il camionista) non può fumarsi uno spinello nemmeno il sabato sera: l'accertamento infatti non è finalizzato ad evidenziare tossicodipendnza ma la mera assunzione. Contrariamente al divieto di assumere alcol, che vige solo durante il lavoro.
Parliamo di cose diverse: la 125 prevede il divieto di consumo sul lavoro da parte degli appartenenti alle famose liste, per l'alcol-dipendenza è, giustamente, tutto fermo nella maggior parte d'Italia, visto che nessuno di noi ha le competenze per simili diagnosi. Come sempre chi ha scritto la legge lo ha fatto, magari con le migliori intenzioni, sull'onda emotiva o elettorale, senza avere la minima idea di cosa andava a normare e senza dare gli strumenti per poter applicare la legge a coloro che poi devono sbattersi a farlo, ad esempio i Medici Competenti.
Condivido. Come giudichi però i protocolli di sorveglianza sanitaria nei confronti degli autisti di linea, adottati da alcuni colleghi, che prevedono l'M.C.V., le transaminasi, la gamma GT e la CDT, tutti esami mirati a verificare l'abuso di sostanze alcoliche?
andrea b il 07/02/2013 03:52 ha scritto:
Parliamo di cose diverse: la 125 prevede il divieto di consumo sul lavoro da parte degli appartenenti alle famose liste, per l'alcol-dipendenza è, giustamente, tutto fermo nella maggior parte d'Italia, visto che nessuno di noi ha le competenze per simili diagnosi. Come sempre chi ha scritto la legge lo ha fatto, magari con le migliori intenzioni, sull'onda emotiva o elettorale, senza avere la minima idea di cosa andava a normare e senza dare gli strumenti per poter applicare la legge a coloro che poi devono sbattersi a farlo, ad esempio i Medici Competenti.
figliofra il 07/02/2013 05:36 ha scritto:
Condivido. Come giudichi però i protocolli di sorveglianza sanitaria nei confronti degli autisti di linea, adottati da alcuni colleghi, che prevedono l'M.C.V., le transaminasi, la gamma GT e la CDT, tutti esami mirati a verificare l'abuso di sostanze alcoliche?
Giusti, perchè è quanto richiede l'articolo 41 (comma 4) del Testo Unico.
Cordialità
Infatti, ma i colleghi AndreaB e Bernardo evidentemente non la pensano come noi.
maxmd il 08/02/2013 12:21 ha scritto:
Giusti, perchè è quanto richiede l'articolo 41 (comma 4) del Testo Unico.
Cordialità
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