figliofra il 08/02/2013 12:26 ha scritto:
Infatti, ma i colleghi AndreaB e Bernardo evidentemente non la pensano come noi.
Il mondo è bello perchè è vario...
This Italian idiom is typically used as an amused comment to people behaving in very different ways when facing the same situation.
maxmd il 08/02/2013 01:35 ha scritto:
Il mondo è bello perchè è vario...
figliofra il 07/02/2013 01:28 ha scritto:
"L'art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al comma 4 stabilisce che, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di sorveglianza sanitaria siano altresì finalizzate alla verifica dell'assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti indicando l’interesse del legislatore a prevenire danni provocati non solo da fattori di rischio tradizionali ma anche legati a stili di vita pericolosi e scorretti." Questo non coincide con quello che affermi tu. I controlli devono verificare la dipendenza da alcol, non solo la concentrazione ematica durante lo svolgimento della mansione lavorativa.
Sono del tutto d'accordo con figliofra. Che sia rispettata l'astensione dall'uso di alcolici prima e durante il turno di lavoro, non spetta al MC, che non può essere presente sulle unità produttive di tutte le aziende che seguie. Neanche ci può essere richiesto di sostituirci alla narcotici o alla polizia stradale. Bisogna inoltre riflettere sulla possibilità di eseguire rilievi con test estemporanei. L'art. 125 del D.P.R. n. 309/1990 esplicitamente afferma che gli accertamenti di tossicodipendenza devono essere eseguiti “… a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro …… “. Inoltre, l’inaffidabilità dei test estemporanei è ampiamente dimostrata non solo sul piano scientifico, ma anche dalle esperienze riportate in questo e in altri forum simili.
[cite]maxmd il 04/02/2013 10:47 ha scritto:
Invece per quanto riguerda l'alcool la vedo un po' diversamente rispeto a bernardo: il alvoratore non deve avere, durante il lavoro, livelli di alcoolemia superiore a 0. asso di alcool nel sangue sia 0, che è il limite previsto.
Cordialità, Massimiliano/cite]
Caro Massimiliano, sulla sostanza sono d'accordo con te, ma in materia di sanzioni vale quel che c'è scritto, e non è consentita l'applicazione "per analogia" (Costituzione: si può essere puniti solo per un reato previsto e punito dalla legge). E nella legge c'e scritto che è vietato assumere e somministrare alcol durante il lavoro, e basta. Il resto, se si vuole, deve essere "riempito" con altri provvedimenti, anche aziendali. Ad esempio in un Ospedale Pubblico in cui ho fatto corsi hanno adottato una delibera che vieta ai lavoratori di presentarsi sul lavoro in "condizioni alterate a seguito di assunzione di alcol" proprio per bypassare, con il regolamento interno, il gap legislativo.
clamagio2@tin.it il 05/02/2013 02:07 ha scritto:
se il sert certifica " assenza di tossicodipendenza" è chiaro che il lavoratore è idoneo per mansione a rischio e non c'è bisogno di monitoraggio cautelativo. Il dubbio interpretativo sorge a mio parere (e mi riferisco alle linee guida della regione lazio) quando il sert certifica "assenza di tossicodipendenza con riscontrato uso di...": non è ben chiaro se il monitoraggio cautelativo si deve fare anche se si giudicasse il lavoratore non idoneo alla mansione a arischio
Errore: se si certifica "assenza di tossicodipendenza" i lavoratore potrebbe comunque essere un consumatore abituale o occasionale, quindi a giudizio del Medico Competente comunque non idoneo.Il monitoraggio va fatto in ogni caso quando uno è risultato positivo (cosi dice la legge) non solo quando è stato accertato che non è o non è più tossicodipendente.
Giustamente bernardo osserva che la 125 (e la successiva intesa che chiarisce le mansioni) parla di "somministrazione e assunzione". (articolo 15, comma 1)
Tuutavia il comma 2 (che riporto integralmente) dice altrettanto chiaramente come sia facoltà del MC e/o degli SPSAL fare un'alcolimetria nei luoghi di lavori nei confronti delgi addetti alle mansioni de quo.
Ciò significa, a mio modesto avviso, che il Legislatore abbia inteso concedere la possibilità di tali accertamenti proprio per rendere palesi quelle situazioni in cui l'alcolimetria è diversa da zero, altrimenti tale comma 2 non avrebbe alcun senso.
Da ciò, concludo, io ricavo che, seppur l'articolo 1 parli specificamente di assunzione e somministrazione, gli addetti alle mansioni dell'intesa non possano tuttavia trovarsi con alcolemia>0, pena l'alontanamento dal luogo di lavoro.
Tutto ciò soltanto riferito al lavoratore, senza citare, cioè, le implicazioni per i terzi che amplierebbero ulteriormente il discorso.
Cordialità, massimiliano
PS: Riporto il citato comma 2
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici dellavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
Come sempre, vale quello e solo quello che c'è scritto. E non c'è mica scritto che se uno ha l'acolemia >0 deve essere allontanato! C'è scritto solo che i controlli alcolimetrici li possono fare il medico competente e/o i medici dell'ASL. E la sanzione prevista dalla Legge 125 non è legata ad un livello di alcolemia, ma alla inosservanza del divieto di assumere/somministrare alcol durante il lavoro.
Per riassumere:
a) E' vietato bere e somministrare alcol durante il lavoro (legge 125/01 art. 15 comma 1);
b) La sanzione (comma 4 dell'art. 15) è per chiunque contravvenga al comma 1, cioè chiunque assuma o somministri alcol durante il lavoro. Non sono punibili le somministrazioni effettuate prima o dopo (e, come ho detto, le sanzioni sono legate alla lettera della legge, e non ammettono estensioni o "interpretazioni": ti possono multare sul momento per divieto di sosta, non per aver sostato ieri in divieto, o per aver dato l'impressione di voler sostare...). L'unica quaestio su cui tutti sono d'accordo è che la mensa aziendale è considerata "luogo di lavoro" a tutti gli effetti, anche ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 81/08 ("luogo...accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"). Ma se ad esempio il lavoratore va al Mc Donald, nessuno può vietare a Mc Dondald di vendergli birra, ne' è punibile il lavoratore che beve.
c)La legge 125/01 non fissa alcun limite alcolimetrico per cui scatti una sanzione;
d) se a seguito di un controllo alcolimetrico il Medico Competente riscontra un tasso alcolimetrico diverso da zero, a suo giudizio può proporre al datore di lavoro l'allontanamento temporaneo dalla mansione, ma è il datore di lavoro che decide;
e) non configurandosi, allo stato normativo attuale, il rilievo alcolimetrico quale attività di sorveglienza sanitaria (è effettuato in base alla legge 125/01 per verificare il rispetto del divieto, non ai sensi dell'art. 41 del D.Lag. 81/08) il Medico Competente non può nemmeno esprimere un giudizio di inidonietà alla mansione, a meno che il lavoratore non sia sottoposto a sorveglianza sanitaria per altri rischi, nel qual caso la prestazione si configura ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera i.
Insomma: bisogna stare moooooolto attenti a non esorbitare dalle proprie competenze: avvocati e giudici del lavoro in agguato!
Insomma: bisogna stare moooooolto attenti a non esorbitare dalle proprie competenze: avvocati e giudici del lavoro in agguato![/cite]Giustissimo. Concordo con l'interpretazione "asciutta" di Bernardo.
Tuttavia un lavoratore che ha un'alcolemia superiore a zero non può essere impiegato in determinate mansioni (sennò non avrebbe senso vietare assunzione e somministrazione di alcool nei luoghi di lavoro). Qualora ciò accada, se cioè ad un coltrollo alcolimetrico l'alcolemia risulti superiore a zero, a mio avviso il datore di lavoro dovrebbe sospenderlo dall'attività pena la possibilità di incorrere in quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera c (Nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza)
E lascio un questito ai Colleghi: un chirurgo che ha la reperibilità pomeridiana o notturna può fare un pranzo o una cena bevendo un paio di bicchieri di vino o di birra?? e se poi il Reparto lo dovesse chiamare, siamo sicuri che il suo stato alcolemico alterato lo renda comunque in grado di affrontare l'eventuale emergenza???
Idem dicasi per un antennista che viene chiamato anche fuori dal canonico orario di lavoro per improvvisi guasti.
Per dire che il concetto di luogo o tempo di lavoro lascia comunque adito a parecchie interpretazioni.
Cordialità, massimiliano
Ma a complicare il tutto interviene il D.Lgs. 81/08, il quale dice che:
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno
dell'azienda.
1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di
refettorio durante l'orario dei pasti.
E allora, come la mettiamo?
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
Scusate se mi inserisco per un argomento diverso ma affine, ma le vigilatrici d'infanzia o puericultrici, sono OBBLIGATORIAMENTE soggette agli accertamenti relativi all'assunzione di stupefacenti così come avviene per l'assunzione dell'alcol, come prevede la Legislazione vigente?
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