certo si sarebbe potuto (o dovuto?) avvisare prima il medico,anziché agire in siffatta maniera,all'insaputa,non mi sembra corretto!
zandor il 15/02/2013 05:50 ha scritto:
certo si sarebbe potuto (o dovuto?) avvisare prima il medico,anziché agire in siffatta maniera,all'insaputa,non mi sembra corretto!
Ti sei risposto da solo! Come posso capire, tanto per cambiare, le.norme sono cosi' interpretabili ed interpretate che siamo finiti al punto di partenza e, la soluzione ...?
la soluzione? lancio un sasso nello stagno ....... inserire nel dvr un capitolo su come deve essere gestito tutto il capitolo della sorveglianza sanitaria in azienda, ci sarebbe molto da organizzare e da scrivere.
Sicuramente l'I.N.A.I.L. può visionare la cartella sanitaria e di rischio (pensiamo a quante informazioni utili ci possono essere per contenziosi relativi al riconoscimento delle malattie professionali), ma la deve chiedere d'ufficio, mentre l'organo di vigilanza,credo, ne può addirittura disporre il sequestro.
Adriano Ossicini il 15/02/2013 03:48 ha scritto:
Mi spiace ma è GROSSOLANAMENTE sbagliata siffatta affermazione
Mi limito a trascrivere l'art.138 del T.U. n.112/1965, ma vi sono anche altri articoli nel merito, e la norma è del 1965, ed addirittura c'era anche nel testo del 1935!
"L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed igiene del lavoro".
Questo per amore di verità.
Sono stato frainteso, intendevo dire che la "vigilanza" è p.g. solo su mandato della procura. In questo caso può svolgere in pieno le sue funzioni di organo deputato alla "repressione del crimine".
cite]bernardo il 15/02/2013 05:23 ha scritto:
Allora: anche qui occorre essere precisi. L'OdV può visionare le cartelle quando esercita le proprie funzioni di vigilanza, che non è detto coincidano sempre con attività di Polizia Giudiziaria. Infatti le attività di PG sono "accessorie", attribuite ad alcuni Operatori ai sensi dell'art. 21 L.833/78, nell'esercizio delle loro funzioni. L'attività di vigilanza sulla applicazione del D.Lgs. 81/08 spetta all'ASL (art. 13) e non è legata al possesso o meno della qualifica di UPG da parte degli Operatori. Quindi qualsiasi operatore ASL incaricato di effettuare attività di vigilanza, che sia o no UPG, può controllare, ad esempio, che sia stata istituita una cartella sanitaria. Solo gli UPG, invece, possono effettuare le attività previste dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale (ad esempio sequestri, interrogatori di testimoni o indiziati di reato, ecc.).
In ogni caso, che si tratti o meno di attività di Polizia Giudiziaria (cioè volta all'accertamento di reati) non c'è bisogno di nessun mandato della procura per prendere visione di una cartella sanitaria.[/cite]
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