SE IL LAVORATORE VIENE INVITATO DAL MEDICO COMPETENTE A FARE ACCERTAMENTI DALLO SPECIALISTA E QUESTO,A SUA VOLTA,RICHIEDE ACCERTAMENTI SPECIALISTICI PER CONFERMARE LA DIAGNOSI,LE SPESE SOSTENUTE SONO A CARICO DI CHI?
grazie.
Lo specialista coinvolto dal medico competente deve eventualmente proporre al medico competente, che decide, eventuali ulteriori accertamenti. Non può, lo specialista, prescrivere egli stesso gli esami: se lo fa, gli esami eventualmente effettuati sono indubbiamente a carico del lavoratore, non dell'azienda.
aire il 20/02/2013 10:41 ha scritto:
SE IL LAVORATORE VIENE INVITATO DAL MEDICO COMPETENTE A FARE ACCERTAMENTI DALLO SPECIALISTA E QUESTO,A SUA VOLTA,RICHIEDE ACCERTAMENTI SPECIALISTICI PER CONFERMARE LA DIAGNOSI,LE SPESE SOSTENUTE SONO A CARICO DI CHI?
grazie.
La risposta è semplice, e si ottiene verificando il combinato disposto di 2 articoli del Dlgs 81/08 e s.m.i.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente … ecc.
Art.39. svolgimento dell’attività di medico competente
Comma 5. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
La norma prevede dunque, per il medico competente, la possibilità di avvalersi di specialisti, ovviamente scelti in accordo con il datore di lavoro, cosa assolutamente chiara, perché dovrà sostenerne il costo, quindi i nuovi esami richiesti dallo specialista che siano correlabili alla sorveglianza sanitaria servono a soddisfare una disposizione del MC ed hanno implicitamente, e preventivamente il benestare sia del MC, che del datore di lavoro, quindi direi che il problema non si pone poiché il lavoratore non deve sostenere alcuna spesa.
Cosa diversa invece se il MC, riscontra, nel corso delle visite, un qualche tipo di problema che non abbia attinenza alla sorveglianza sanitaria ma che riguardi, lo stato di salute del lavoratore in termini generici e non riconducibili all'ambiente di lavoro, in questo caso però il MC non dispone visite specialistiche, ma informa il medico di famiglia del lavoratore, e sarà questi a mandare il proprio paziente a visita specialistica perciò di nuovo il problema non si pone.
Chiedo scusa il comma dell' art. 39 è il 5 e non 5. 5. che è dovuto ad un errore di battitura.
Spiacente Cirano, ma ti devo smentire categoricamente: nella legge non c'e mai nulla di implicito, vale solo ciò che e' esplicito, e' un principio cardine del diritto. A carico dell'azienda sono solo gli esami e gli accertamenti disposti dal medico competente. Se io, medico competente, prescrivo una visita specialistica, e lo specialista ritiene utili altri accertamenti, me lo scrive sul referto e io, se condivido, li prescrivo a mia volta: solo in questo caso, proprio perché prescritti dal medico competente, sono a carico dell'azienda.
Caro Bernardo, non è una gara di bravura ,ma penso che se le cose fossero così chiare,non ci sarebbero avvocati,giudici e tribunali, che spaccano in quattro ogni cavillo della legge.
Permettimi di restare della mia idea, il MC coinvolge lo specialista con il consenso del datore di lavoro,e questo è esplicito, su problemi che hanno attinenza alla valutazione del rischio, esplicito anche questo, non è detto che lo specialista per fare la propria diagnosi, non debba ricorrere ad altri esami,tutto questo ovviamente non per capriccio, ma per dare il miglior quadro della situazione al MC.
Cirano, non si tratta di fare gare, ma di non dare informazioni errate. Io faccio il medico competente e l'azienda, , correttamente ed in base alla legge, paga solo gli esami e le visite prescritti da me. Qui non si tratta di interpretare ( cosa che peraltro solo il legislatore, la corte di cassazione e la commissione di interpello sono autorizzate a fare) ma di applicare una norma chiarissima, del resto da te stesso citata: " ritenuti necessari dal medico competente". Punto.
CIRANO il 24/02/2013 05:19 ha scritto:
La risposta è semplice, e si ottiene verificando il combinato disposto di 2 articoli del Dlgs 81/08 e s.m.i.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente … ecc.
Art.39. svolgimento dell’attività di medico competente
Comma 5. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
La norma prevede dunque, per il medico competente, la possibilità di avvalersi di specialisti, ovviamente scelti in accordo con il datore di lavoro, cosa assolutamente chiara, perché dovrà sostenerne il costo, quindi i nuovi esami richiesti dallo specialista che siano correlabili alla sorveglianza sanitaria servono a soddisfare una disposizione del MC ed hanno implicitamente, e preventivamente il benestare sia del MC, che del datore di lavoro, quindi direi che il problema non si pone poiché il lavoratore non deve sostenere alcuna spesa.
Cosa diversa invece se il MC, riscontra, nel corso delle visite, un qualche tipo di problema che non abbia attinenza alla sorveglianza sanitaria ma che riguardi, lo stato di salute del lavoratore in termini generici e non riconducibili all'ambiente di lavoro, in questo caso però il MC non dispone visite specialistiche, ma informa il medico di famiglia del lavoratore, e sarà questi a mandare il proprio paziente a visita specialistica perciò di nuovo il problema non si pone.
Aggiungerei per completezza
Articolo 15 - Misure generali di tutela
comma 2
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
CIRANO il 24/02/2013 05:19 ha scritto:
La risposta è semplice, e si ottiene verificando il combinato disposto di 2 articoli del Dlgs 81/08 e s.m.i.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente … ecc.
Art.39. svolgimento dell’attività di medico competente
Comma 5. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
La norma prevede dunque, per il medico competente, la possibilità di avvalersi di specialisti, ovviamente scelti in accordo con il datore di lavoro, cosa assolutamente chiara, perché dovrà sostenerne il costo, quindi i nuovi esami richiesti dallo specialista che siano correlabili alla sorveglianza sanitaria servono a soddisfare una disposizione del MC ed hanno implicitamente, e preventivamente il benestare sia del MC, che del datore di lavoro, quindi direi che il problema non si pone poiché il lavoratore non deve sostenere alcuna spesa.
Cosa diversa invece se il MC, riscontra, nel corso delle visite, un qualche tipo di problema che non abbia attinenza alla sorveglianza sanitaria ma che riguardi, lo stato di salute del lavoratore in termini generici e non riconducibili all'ambiente di lavoro, in questo caso però il MC non dispone visite specialistiche, ma informa il medico di famiglia del lavoratore, e sarà questi a mandare il proprio paziente a visita specialistica perciò di nuovo il problema non si pone.
Aggiungerei per completezza
Articolo 15 - Misure generali di tutela
comma 2
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
CIRANO il 24/02/2013 05:19 ha scritto:
La risposta è semplice, e si ottiene verificando il combinato disposto di 2 articoli del Dlgs 81/08 e s.m.i.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente … ecc.
Art.39. svolgimento dell’attività di medico competente
Comma 5. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
La norma prevede dunque, per il medico competente, la possibilità di avvalersi di specialisti, ovviamente scelti in accordo con il datore di lavoro, cosa assolutamente chiara, perché dovrà sostenerne il costo, quindi i nuovi esami richiesti dallo specialista che siano correlabili alla sorveglianza sanitaria servono a soddisfare una disposizione del MC ed hanno implicitamente, e preventivamente il benestare sia del MC, che del datore di lavoro, quindi direi che il problema non si pone poiché il lavoratore non deve sostenere alcuna spesa.
Cosa diversa invece se il MC, riscontra, nel corso delle visite, un qualche tipo di problema che non abbia attinenza alla sorveglianza sanitaria ma che riguardi, lo stato di salute del lavoratore in termini generici e non riconducibili all'ambiente di lavoro, in questo caso però il MC non dispone visite specialistiche, ma informa il medico di famiglia del lavoratore, e sarà questi a mandare il proprio paziente a visita specialistica perciò di nuovo il problema non si pone.
Aggiungerei per completezza
Articolo 15 - Misure generali di tutela
comma 2
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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