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3B

Questo argomento ha avuto 44 risposte ed è stato letto 5222 volte.

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: Alcuni chiarimenti
  • (22/03/2013 21:01)

Inoltre, per semplificare il compito del Medico Competente e stabilire omogeneità di comportamenti sul territorio nazionale, è allo studio una piattaforma informatica che dovrebbe consentire a ogni singolo MC di inserire i dati di sua pertinenza facilmente via Internet e così inviarli direttamente al costituendo SINP. Tale software dovrebbe essere implementato a cura dell'INAIL (ex-ISPESL) a fine maggio.
Come GdL abbiamo redatto un documento e richiesto un incontro istituzionale, come già riferito nel sito ufficiale SIMLII e riportato anche nelle News di questo sito. E' meglio, quindi, attendere ancora prima di inviare i dati richiesti dai vari SpreSAL; c'è tempo, ripeto, fino al 30 giugno 2013.


Io direi discambiarci novità sulle invenzioni delle varie ASL e portare poi tutta la discussione all'11 maggio e li decidere il comportamento unitario da seguire
Ciao
Buon WE a tutti

Mario

drgasp

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  • Re: 3B
  • (23/03/2013 18:24)

GANDALF IL GRIGIO il 20/03/2013 05:55 ha scritto:
Non vorrei fare l'uccellaccio di malaugurio, ma il decreto dice che la sanzione è "sospesa" per il 2013, non abrogata, e quindi potrebbe succedere che qualche UPG particolarmente "zelante" sanzioni nel 2014 o 2015 per il mancato invio nel 2013...la classica sanzione "ora per allora", che non è una pura entità astratta, ma che è invece in alcune zone d'Italia la regola. E' lo stesso discorso, chiaramente più in piccolo, dei reati per i quali un cittadino può essere punito finchè non sopraggiunge la prescrizione...non è proprio la stessa cosa, ma qualcuno si sente di rischiare? Tanti saluti a tutti.

Scusa ma cosa significherebbe? Allora sarebbe come affermare non ti sanziono nel 2013 ma a partire dal 2014? No no secondo me c'è poco da interpretare, significa che per i dati del 2012, spediti nel 2013 non si applicano sanzioni in caso di mancato invio ....... e voglio proprio vedere se mi sanzioneranno !!!

aristide pellegrini

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  • Re: 3B
  • (23/03/2013 21:13)

Premetto che scrivo come libero cittadino e semplice iscritto al Conameco, e non più come membro del Direttivo Conameco, dunque a titolo meramente personale.

* Nel documento SIMLII si dà per scontato che il medico competente partecipi al SINP, tanto che l'applicazione dell'art. 40 viene vista come prodromica e strategica per la sua attivazione, ma "si dimentica" che l'art. 8 comma 2 del D.Lgs 81/08 indica tassativamente da chi è composto il SINP:
“2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.”;
ebbene, tra le figure ivi indicate NON è a nessun titolo ricompreso nè riconducibile il medico competente; è appena il caso di rilevare che per inserire il medico competente nel SINP è necessaria una nuova Norma che modifichi l’art. 8 comma 2 citato;

* nel documento SIMLII si accenna ad un futuribile sito Internet attivato dall'INAIL tramite il quale far confluire i dati previsti dall'art. 40; ebbene, il Decreto 9 luglio 2012, ultima indicazione Normativa disponibile ed operante in materia, impone la trasmissione dei dati "unicamente per via telematica" (senza ulteriori specificazioni), ed inoltre "I contenuti delle informazioni da comunicare ... sono specificati nell'allegato II del presente decreto..." (Decreto 9 luglio 2012 art. 3 commi 1 e 2 ); da notare che il Titolo del citato art. 3 è "Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori", dovendosi perciò ritenere che il Legislatore abbia inteso disporre che la "modalità di trasmissione dei dati" sia univocamente quella ivi indicata, cioè trasmissione telematica del format contenuto nell'allegato II. Ne discende che un'eventuale alternativa modalità di trasmissione, quale quella prospettata attraverso una piattaforma INAIL, non potrebbe essere disposta semplicemente come "invito", ma dovrebbe necessariamente essere prescritta da una nuova Legge, unico provvedimento capace di cambiare una precedente Legge (cioè il Decreto 9 luglio 2012); diversamente, un invio di dati con modalità diverse da quelle stabilite dal Decreto 9 luglio 2012 potrebbe essere giudicato inadeguato e non conforme, con le conseguenze del caso;

* mi pare infine che la SIMLII sembra dare assolutamente per scontata il coinvolgimento e la partecipazione del medico competente alla raccolta, collazione ed invio di dati, attività che non solo non è prevista dalla Norma istitutiva del SINP, ma che appare sospetta di antigiuridicità (Codice Deontologico, Privacy, Segreto Professionale...), oltre che essere un enorme aggravio burocratico imposto al professionista con minaccia di gravi sanzioni, quando invece i dati richiesti potrebbero essere molto più facilmente e virtuosamente (ai fini della Vigilanza) ottenuti dal Datore di Lavoro: mi pare francamente fuori luogo che una Società Scientifica avvalli invece un'autentica vessazione imposta al medico competente, ne prospetti ulteriori modulazioni ed anzi ne proponga futuribili evoluzioni, lasciando intendere di ritenere l'obbligazione come ormai cosa acquisita, quando invece così non è (si veda il sopra citato art. 8 comma 2), non tenendo conto inoltre che essa è oggettivamente impropria, afflittiva quanto probabilmente anche antigiuridica.

Tutto ciò naturalmente è la mia modesta opinione personale.

Aristide Pellegrini

aristide pellegrini

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  • Re: 3B
  • (23/03/2013 21:38)

Nel precedente messaggio ho omesso un passaggio importante:

l'art. 40 comma 1 del D.Lgs 81/08 dispone espressamente che le informazioni richieste dal 3B debbono essere inviate "...ai servizi competenti per territorio", e non già all'INAIL, ed anche per questa innovazione è necessaria una nuova Legge.

Ari

Campurra

Campurra
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  • Re: 3B
  • (25/03/2013 07:20)

INVITO AGLI UPG A SANZIONARE

Non sono impazzito, né sto sfruttando la mia condizione di pensionato che non dovrà inviare un beneamato ca...!

Dunque se guardate la maledetta griglia, desta una certa meraviglia il fatto che sia stata inserita la voce n. 37 «Radiazioni Ultraviolette Naturali»; non vi è alcun dubbio che l'esposizione a tali radiazioni sia fonte di un notevole rischio, soprattutto oncologico, ma è altrettanto vero che tale rischio è stato volutamente escluso dalle direttive europee e, di conseguenza, anche dalla legislazione nazionale.
Le voci 39 e 40 fanno riferimento a infrasuoni e ultrasuoni: si tratta di due rischi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, Capo I, art. 180: “Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni …”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa peraltro che: “Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione ai campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V”.
Da notare inoltre che il Capo IV (voce 35 della graticola) non è ancora in vigore; lo sarà (forse) il 31/10/2013.

Ne deriva quindi che per tali rischi devono essere applicate esclusivamente le disposizioni generali previste dal capo I. Orbene in tale capo, all'art. 185, è precisato che: ”La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti dai rispettivi capi del presente titolo …”.
Come conseguenza di quanto sopra, non è prevista la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai rischi da radiazioni ultraviolette naturali, infrasuoni e ultrasuoni e, non ancora, CEM; anzi tale sorveglianza sanitaria può configurare una violazione dell'art. 5 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la compilazione delle voci n. 37, 39 e 40 sarebbe una sorta di autodenuncia.

Ma i soloni di altre società non si sono accorti di ciò! E i colleghi del GDLMeLC! (… mi sembra si chiami “Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro Competenti” …)

Quindi invito gli UPG, visti i loro obblighi istituzionali, a sanzionare i MC che compileranno le voci 35, 37, 39 e 40 per violazione del suddetto art. 5!

MA INVITO CALDAMENTE TUTTI I MC A SCRIVERE ACCANTO ALLE SUDDETTE VOCI: “RICHIESTA ILLEGALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 300/1970”.

... in pensione a Perd'e Sali !!!!!!

der.ant

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  • Re: 3B
  • (25/03/2013 08:17)

Scusate la brutale semplificazione del problema. Mi chiedo: avremo una sanzione se non inviamo quest'anno i dati? No? E allora non inviamoli.

andreaiob

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  • Re: 3B
  • (25/03/2013 13:02)

Leggendo l'elenco di tutte le norme che sarebbero in contrasto con l'invio dell'allegato 3B, ritengo di aggiungere un altro aspetto di antigiuridicità insito nel decreto 9/7/2012, e cioè la violazione dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Questa norma che semplifica i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni prevede che, dal 1 gennaio 2012, le stesse non possano più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti
detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, ma l'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti.
Quindi, a mio avviso, tutte le informazioni che riguardano ragione sociale dell'azienda, numero di dipendenti, malattie professionali, già in possesso di Camera di Commercio, Direzione Provinciale Lavoro, Inail, ASL, non possono essere contenute nell'allegato 3B e non è possibile richiederne la certificazione da parte del medico competente. tramite l'allegato 3b.
Per acquisire queste informazioni gli organi di Vigilanza devono rivolgersi alle Pubbliche Amministrazioni che li possiedono e non al Medico competente che non li possiede.

ramses

ramses
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  • Re: 3B
  • (25/03/2013 13:54)

der.ant il 25/03/2013 08:17 ha scritto:
Scusate la brutale semplificazione del problema. Mi chiedo: avremo una sanzione se non inviamo quest'anno i dati? No? E allora non inviamoli.

Solo per informazione, ricordo che esiste una norma (e pure questa rende inutile il 3B, ma nessuno se la fila) del 1961 che recita testualmente:
"5. L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, puo` chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attivita` dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
6. (...)
7. Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 600.000."

Quando si parla di disobbedienza civile intanto bisogna vedere quanti in realtà poi aderiscono, ma anche sapere a cosa si può andare incontro...
Qualche ASL ha già ventilato di voler ricorrere a questa legge, che NON E' sospesa da un bel nulla.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

aristide pellegrini

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  • Re: 3B
  • (25/03/2013 19:31)

andreaiob il 25/03/2013 01:02 ha scritto:
Leggendo l'elenco di tutte le norme che sarebbero in contrasto con l'invio dell'allegato 3B, ritengo di aggiungere un altro aspetto di antigiuridicità insito nel decreto 9/7/2012, e cioè la violazione dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Questa norma che semplifica i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni prevede che, dal 1 gennaio 2012, le stesse non possano più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti
detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, ma l'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti.
Quindi, a mio avviso, tutte le informazioni che riguardano ragione sociale dell'azienda, numero di dipendenti, malattie professionali, già in possesso di Camera di Commercio, Direzione Provinciale Lavoro, Inail, ASL, non possono essere contenute nell'allegato 3B e non è possibile richiederne la certificazione da parte del medico competente. tramite l'allegato 3b.
Per acquisire queste informazioni gli organi di Vigilanza devono rivolgersi alle Pubbliche Amministrazioni che li possiedono e non al Medico competente che non li possiede.

Questa corretta e pertinente osservazione fa parte delle argomentazioni esposte nel ricorso al TAR del Lazio presentato a suo tempo dal Conameco.

Ari

aristide pellegrini

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  • Re: 3B
  • (28/03/2013 16:41)

Faccio presente a tutti che nel sito del Conameco è stato oggi attivato un pubblico sondaggio in merito al 3B.

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