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attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???

Questo argomento ha avuto 27 risposte ed è stato letto 5090 volte.

figliofra

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (27/03/2013 17:40)

Purtroppo in ambito Pubblica Amministrazione, contrariamente a quanto avviene nel privato, il giudizio di idoneità alla mansione è spesso condizionato dalla volontà del lavoratore.

boggia il 27/03/2013 07:52 ha scritto:


Nessuna apparente correlazione con il lavoro e, nella maggior parte dei casi, sono implicati allergeni quali parietarie e graminacee o al massimo acari della polvere. Attualmente tutti i lavoratori sono ben compensati dalle terapie attuali con esami spirometrici che, sotto terapia, non evidenziano alcuna alterazione.
Il fatto è che sono tutti ex saldatori (stuttura pubblica) che per esigenze produttive sono stati allontanati dall'ambiente di saldatura per qualche anno ed adesso devono rientrare in saldatura. Ora mi chiedo, è possibile emettere un giudizio di idoneità che sia oggettivo e basato su certezze? altrimenti, trattandosi di condizioni borderline, tutto andrebbe a dipendere dalla volontà del lavoratore di effettuare le prestazioni richieste e non permetterebbe al M.C. di preservare l asalute degli eventuali ipersuscettibili.
Considerare un approccio più cautelativo significherebbe comunque escludere tutti quelli che hanno un riferito documentato di asma e/o congiuntivite cronica di natura allergica che oggi non sono pochi

pirondini

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (28/03/2013 09:28)

boggia il 14/03/2013 04:41 ha scritto:
Buona sera,
nell'ambito della attività di sorveglianza sanitaria mi capita spesso di dover giudicare operai saldatori affetti da asma brnchiale, nella maggior parte dei casi di natura allergica o comunque in buon compenso farmacologico. Che idoneità?
Qualcuno sa dirmi se esistono delle linee guida che permettano una analisi che non dipenda unicamente dal riferito soggettivo e quindi che non si presti ad eventuali speculazioni?

Secondo me:1) tu visiti per bene queste persone, avrai PFR, RX torace, ematochimici (prist, eosinofili ecc. ecc)e alla fine hai una tua valutazione complessiva dell'apparato respiratorio. Se ti senti ancora insicuro puoi avvalerti anche del parere dello specialista pneumologo ponendogli un quesito dettagliato.
2)Fanno i saldatori e do per scontato che l'ambiente di lavoro sia al 100% adeguato all'attivita' (aspirazione,DPI ecc. ecc)per cui il rischio danno respiratorio sia ridotto al minimo come giusto che sia.
3)Ti capitera' che nell'ambito degli asmatici rileverai una suscettibilita' individuale diversa (eta', abitudini voluttuarie, terapie ecc. ecc.)per cui darai giudizi di idoneita' con limitazioni e/o prescrizioni cosi' come non idoneita', diversi da caso a caso.
E' possibile quindi che il lavoratore con la stessa patologia possa ricevere un giudizio diverso e quindi potra' succedere che dovrai affrontare polemiche, ma un medico credibile sa quello che fa e non teme speculazioni.
4)Non conosco linee guida
Domenico Pirondini

figliofra

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (28/03/2013 10:48)

Considerazioni giuste, ma spesso dobbiamo valutare anche eventuali ripercussioni legali quando diamo un giudizio di idoneità. Ad esempio proprio oggi ho letto su https://www.dirittosanitario.it questa sentenza :
"Certezza probabilistica e nesso causale nella Ctu medica
Il fatto
Una paziente, a seguito di un secondo intervento chirurgico di overlapping sfinterico, ha appreso che la grave tipologia di incontinenza di cui soffriva era riconducibile a una precedente operazione di ulcera solitaria rettale e ha citato in giudizio il medico che l'aveva operata e la Casa di Cura.
Profili giuridici
Nei due primi due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento danni è stata rigettata sul presupposto di non sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'intervento, in quanto il consulente tecnico aveva evidenziato altri fattori alternativi ai quali, con certezza probabilistica, era riconducibile il disturbo.
La ricorrente ha impugnato la pronuncia d'appello sostenendo che l'accertamento effettuato in tali termini si era tradotto in una sostanziale incertezza da addebitarsi solo al medico che ha l'onere di provare il corretto adempimento della prestazione e non al danneggiato. La Cassazione ha chiarito che il giudice, avvalendosi dei contenuti della consulenza tecnica, deve pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia "più probabile che non" per la presenza di fattori che con criteri di probabilità lo riconducano ad esso e per l'assenza di fattori che lo colleghino invece ad altra causa. Correttamente, pertanto, è stata applicata la regola del "più probabile che non", avendo considerato la presenza di elementi, evidenziati nella Ctu, che, riconducendo con certezza probabilistica la patologia lamentata ad altre cause, escludevano con la stessa certezza il nesso causale fra la malattia e la condotta del medico.

Esito del giudizio
La Suprema Corte ha confermato le precedenti pronunce che hanno negato il risarcimento del danno."
Immagginiamoci ora questo scenario: saldatore affetto da asma allergico che, un giorno, mentre fa una saldatura viene colpito da un broncospasmo fatale (magari perchè non aveva usato correttamente i DPI o aveva dimenticato di assumere la terapia). Siamo sicuri che il giudice riconoscerà i "fattori alternativi" rispetto all'esposizione ai fumi di saldatura quale causa della morte del lavoratore?

pirondini il 28/03/2013 09:28 ha scritto:

Secondo me:1) tu visiti per bene queste persone, avrai PFR, RX torace, ematochimici (prist, eosinofili ecc. ecc)e alla fine hai una tua valutazione complessiva dell'apparato respiratorio. Se ti senti ancora insicuro puoi avvalerti anche del parere dello specialista pneumologo ponendogli un quesito dettagliato.
2)Fanno i saldatori e do per scontato che l'ambiente di lavoro sia al 100% adeguato all'attivita' (aspirazione,DPI ecc. ecc)per cui il rischio danno respiratorio sia ridotto al minimo come giusto che sia.
3)Ti capitera' che nell'ambito degli asmatici rileverai una suscettibilita' individuale diversa (eta', abitudini voluttuarie, terapie ecc. ecc.)per cui darai giudizi di idoneita' con limitazioni e/o prescrizioni cosi' come non idoneita', diversi da caso a caso.
E' possibile quindi che il lavoratore con la stessa patologia possa ricevere un giudizio diverso e quindi potra' succedere che dovrai affrontare polemiche, ma un medico credibile sa quello che fa e non teme speculazioni.
4)Non conosco linee guida
Domenico Pirondini

pirondini

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (28/03/2013 11:53)

figliofra il 28/03/2013 10:48 ha scritto:
Considerazioni giuste, ma spesso dobbiamo valutare anche eventuali ripercussioni legali quando diamo un giudizio di idoneità. Ad esempio proprio oggi ho letto su https://www.dirittosanitario.it questa sentenza :
"Certezza probabilistica e nesso causale nella Ctu medica
Il fatto
Una paziente, a seguito di un secondo intervento chirurgico di overlapping sfinterico, ha appreso che la grave tipologia di incontinenza di cui soffriva era riconducibile a una precedente operazione di ulcera solitaria rettale e ha citato in giudizio il medico che l'aveva operata e la Casa di Cura.
Profili giuridici
Nei due primi due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento danni è stata rigettata sul presupposto di non sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'intervento, in quanto il consulente tecnico aveva evidenziato altri fattori alternativi ai quali, con certezza probabilistica, era riconducibile il disturbo.
La ricorrente ha impugnato la pronuncia d'appello sostenendo che l'accertamento effettuato in tali termini si era tradotto in una sostanziale incertezza da addebitarsi solo al medico che ha l'onere di provare il corretto adempimento della prestazione e non al danneggiato. La Cassazione ha chiarito che il giudice, avvalendosi dei contenuti della consulenza tecnica, deve pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia "più probabile che non" per la presenza di fattori che con criteri di probabilità lo riconducano ad esso e per l'assenza di fattori che lo colleghino invece ad altra causa. Correttamente, pertanto, è stata applicata la regola del "più probabile che non", avendo considerato la presenza di elementi, evidenziati nella Ctu, che, riconducendo con certezza probabilistica la patologia lamentata ad altre cause, escludevano con la stessa certezza il nesso causale fra la malattia e la condotta del medico.

Esito del giudizio
La Suprema Corte ha confermato le precedenti pronunce che hanno negato il risarcimento del danno."
Immagginiamoci ora questo scenario: saldatore affetto da asma allergico che, un giorno, mentre fa una saldatura viene colpito da un broncospasmo fatale (magari perchè non aveva usato correttamente i DPI o aveva dimenticato di assumere la terapia). Siamo sicuri che il giudice riconoscerà i "fattori alternativi" rispetto all'esposizione ai fumi di saldatura quale causa della morte del lavoratore?


Giusto quello che dici. Siamo medici e puo' succedere di tutto e comprendo chi applica la medicina difensiva. Personalmente non rinuncio comunque a fare il mio mestiere nel miglior modo possibile, consapevole dei rischi che quotidianamente corro.

figliofra

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (06/04/2013 18:06)

"Intertrod 316 L, barretta d'acciaio indicata per la saldatura di acciai inox. Questo materiale o le relative emissioni , tra l'altro, possono indurre reazioni allergiche o sensibilizzanti, aggravando affezioni sistemiche esistenti." Ritieni ancora che fare inidoneo un asmatico alla mansione di saldatore sia "medicina difensiva"?

pirondini il 28/03/2013 11:53 ha scritto:

Giusto quello che dici. Siamo medici e puo' succedere di tutto e comprendo chi applica la medicina difensiva. Personalmente non rinuncio comunque a fare il mio mestiere nel miglior modo possibile, consapevole dei rischi che quotidianamente corro.

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (07/04/2013 01:53)

Giusto per restare in tema.
Visito un saldatore che lavora in un'industria che produce schede elettroniche (microsaldatura con filo lead free), supporti per gli apparati in cui saranno inserite ((saldatura ad arco sommerso su acciaio inox) e confezione della scheda in imballo con film polipropilenico(termosaldatura).
Il lavoratore, 43 aa, soffre d'asma allergico dalla nascita con crisi mediamente mensili trattate farmacologicamente con remissione abituale.
Stato allergico: allergeni multipli ubiquitari.
Non ha mai dovuto ricorrere ad interventi di PS per la patologia respiratoria di cui soffre se non in età pediatrica per il primo episodio.
L'apparato respiratorio è indenne sia anatomicamente che funzionalmente.
Lo visito per la prima volta.
Idoneo alla mansione di saldatore?
Prescrizioni?
Limiti?
Lo adibisco ad una delle due altre mansioni presenti in azienda?
Gli faccio qualche domanda in più per meglio delineare il suo rischio?
Lo dichiaro inidoneo e lo invito a trasferirsi a casa mia con la famiglia?
Tcam

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maurizioturbati

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (07/04/2013 08:20)

Diritto alla salute e diritto al lavoro sono ambedue diritti soggettivi garantiti dalla Costituzione. Il medico, in caso di palese conflitto fra i due, proprio per il suo compito "ontologicamente" inteso, deve occuparsi del primo. Questo concetto è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza prevalente. A mio parere l'occuparsi delle problematiche "sociali", anche se moralmente giusto, può portare ad effetti "distorsivi" del ruolo del medico (al limite anche a "coprire" inadempienze altrui).

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (07/04/2013 09:39)

maurizioturbati il 07/04/2013 08:20 ha scritto:
Diritto alla salute e diritto al lavoro sono ambedue diritti soggettivi garantiti dalla Costituzione. Il medico, in caso di palese conflitto fra i due, proprio per il suo compito "ontologicamente" inteso, deve occuparsi del primo. Questo concetto è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza prevalente. A mio parere l'occuparsi delle problematiche "sociali", anche se moralmente giusto, può portare ad effetti "distorsivi" del ruolo del medico (al limite anche a "coprire" inadempienze altrui).

Art 2 comma 1 lettera o) DL81:
salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità....

EtaBeta

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (07/04/2013 12:11)

tcam il 07/04/2013 01:53 ha scritto:
Giusto per restare in tema.
Visito un saldatore che lavora in un'industria che produce schede elettroniche (microsaldatura con filo lead free), supporti per gli apparati in cui saranno inserite ((saldatura ad arco sommerso su acciaio inox) e confezione della scheda in imballo con film polipropilenico(termosaldatura).
Il lavoratore, 43 aa, soffre d'asma allergico dalla nascita con crisi mediamente mensili trattate farmacologicamente con remissione abituale.
Stato allergico: allergeni multipli ubiquitari.
Non ha mai dovuto ricorrere ad interventi di PS per la patologia respiratoria di cui soffre se non in età pediatrica per il primo episodio.
L'apparato respiratorio è indenne sia anatomicamente che funzionalmente.
Lo visito per la prima volta.
Idoneo alla mansione di saldatore?
Prescrizioni?
Limiti?
Lo adibisco ad una delle due altre mansioni presenti in azienda?
Gli faccio qualche domanda in più per meglio delineare il suo rischio?
Lo dichiaro inidoneo e lo invito a trasferirsi a casa mia con la famiglia?
Tcam

mi sembra di capire che lo visiti per la prima volta, ma lui lavora lì già da tempo. Se non c'è un'evoluzione clinic nel tempo e neppure un decadimento funzionale, perché bisogna giudicarlo non idoneo ?! semmai evitare esposizione a sensibilizzanti maggiori come vernici che possono essere utilizzate in alcune fasi del ciclo produttivo.

tcam

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  • Re: attività di saldatura ed asma bronchiale quale idoneità???
  • (07/04/2013 20:26)

raspanti il 07/04/2013 09:39 ha scritto:


Art 2 comma 1 lettera o) DL81:
salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità....

Tanto per cominciare!Bene Sauro.
Mi pare orientamento del tutto condivisibile.
Non siamo dei medici legali e dobbiamo creare le condizioni più opportune per garantire che il lavoro e la salute non siano in conflitto.
E' il minimo che dobbiamo garantire se oltre non sappiamo o possiamo andare.
Tcam

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