GANDALF IL GRIGIO il 23/05/2013 03:31 ha scritto:
Errore caro collega, la sanzione è "sospesa" non "annullata", e poichè in tutte le infrazioni, siano esse azioni od omissioni, che riguardano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (ed anche molte altre discipline, se per questo)il periodo di sanzionabilità arriva fino a 5 anni, potemmo essere sanzionati tra 3 anni per un mancato invio nel 2013. Questo non avverrà solamente se verrà promulgata una norma, una delibera o qualcosa firmato dal ministero competente dove ci sia chiaramente scritto che la sanzione è "annullata o cancellata".
Fino ad allora, credimi possiamo essere sanzionati "ora per allora", ed il fatto che molti UPG non siano interessati a farlo non significa che nessuno lo farà.
Mi deve essere sfuggito qualcosa. Mi dici per favore la norma, delibera o qualcosa firmato dal ministro competente che ha modificato il decreto di luglio 2012 spostando l'invio dalle ASL all'INAIL ?
Grazie
gab1958 il 23/05/2013 04:39 ha scritto:
Mi deve essere sfuggito qualcosa. Mi dici per favore la norma, delibera o qualcosa firmato dal ministro competente che ha modificato il decreto di luglio 2012 spostando l'invio dalle ASL all'INAIL ?
Grazie
Ne hanno parlato ieri durante la riunione on-line. C'è un accordo Stato regioni del dicembre 2012 che, sulla base della riforma costituzionale, vale come una legge. E, in ogni caso, dicono che l'Inail mette a disposizione solo lo strumento tecnico, i dati possono essere visti solo dalle ASL di competenza.
La redazione di MedicoCompetente.it
gab1958 il 23/05/2013 04:39 ha scritto:
Mi deve essere sfuggito qualcosa. Mi dici per favore la norma, delibera o qualcosa firmato dal ministro competente che ha modificato il decreto di luglio 2012 spostando l'invio dalle ASL all'INAIL ?
Grazie
Ti ha già risposto la Redazione...
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
vincenzo.iafelice il 23/05/2013 03:33 ha scritto:
Mah..dal tipo di errore, sembra che lei vada in HTTP invece che HTTPS, comunque per tagliare la testa al toro, può andare sul sito
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop
e cercare il bottone "Registrazione" che compare di fianco ai campi per la login.
Seguirò il consiglio e ti farò sapere.....
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
La Redazione il 23/05/2013 04:55 ha scritto:
Ne hanno parlato ieri durante la riunione on-line. C'è un accordo Stato regioni del dicembre 2012 che, sulla base della riforma costituzionale, vale come una legge. E, in ogni caso, dicono che l'Inail mette a disposizione solo lo strumento tecnico, i dati possono essere visti solo dalle ASL di competenza.
se e' possibile vorremmo leggerlo anche noi l accordo stato regione del dic 2012 dove la riforma costutuzionale vale come legge , grazie
La Redazione il 23/05/2013 04:55 ha scritto:
Ne hanno parlato ieri durante la riunione on-line. C'è un accordo Stato regioni del dicembre 2012 che, sulla base della riforma costituzionale, vale come una legge. E, in ogni caso, dicono che l'Inail mette a disposizione solo lo strumento tecnico, i dati possono essere visti solo dalle ASL di competenza.
Atteniamoci ai fatti: il Decreto 9 luglio 2012, ultima indicazione Normativa disponibile ed operante in materia, impone la trasmissione dei dati "unicamente per via telematica" (senza ulteriori specificazioni), ed inoltre "I contenuti delle informazioni da comunicare ... sono specificati nell'allegato II del presente decreto..." (Decreto 9 luglio 2012 art. 3 commi 1 e 2 ); da notare che il Titolo del citato art. 3 è "Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori", dovendosi perciò ritenere che il Legislatore abbia inteso disporre che la "modalità di trasmissione dei dati" sia univocamente quella ivi indicata, cioè trasmissione telematica del format contenuto nell'allegato II.
Analogamente nessuno pare considerare che l'art. 40 comma 1 dispone testualmente che le informazioni debbono essere inviate "...ai servizi competenti per territorio", e non già all'INAIL; ne deriva che un'eventuale alternativa modalità di trasmissione, quale quella prospettata attraverso una piattaforma INAIL, non potrebbe essere disposta semplicemente come "invito", o "suggerimento", ma dovrebbe necessariamente essere prescritta da una nuova Legge, unico provvedimento capace di cambiare una precedente Legge (cioè il Decreto 9 luglio 2012); diversamente, un invio di dati con modalità diverse da quelle stabilite dal Decreto 9 luglio 2012 potrebbe essere giudicato inadeguato e non conforme, con le conseguenze del caso.
Successivamente è intervenuta la "Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 - Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012 Rep. Atti n. 153/CU del 20/12/2012", che attribuisce alla Direzione Centrale Prevenzione INAIL il compito di “garantire a livello centrale, la continuazione delle azioni di supporto di INAIL, in precedenza svolte da ISPESL, rispetto al Ministero della Salute, alle Regioni e P.A., quali in particolare la realizzazione del sistema di trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 40” (come visibile in olympus.uniurb.it/index.php?option=com_c...dacali&Itemid=59 ).
Non mi addentro nella disquisizione del valore gerarchico di un Accordo Stato-Regioni rispetto ad una Legge, ma diamo pure per scontato che tale Accordo valga "come una Legge"; ora, se ciò che tale Accordo contiene (e che sopra ho citato letteralmente) costituisce un motivo per aver indotto l’INAIL a sviluppare la piattaforma di cui si parla, NON mi pare peraltro che tale Atto della Conferenza Unificata contenga né possa essere considerato una disposizione che in qualche modo obblighi il medico ad utilizzarla per l’invio dei dati del 3B, visto che al momento il destinatario cui inviare il 3B resta quello contemplato nell’art. 40 comma 1 ("...ai servizi competenti per territorio" ), tramite il format contenuto nell’Allegato II del Decreto 9 luglio 2012.
Si sente dire che l’INAIL invierà poi i dati alle ASL, ma a mio sommesso avviso non basta dare pubblico invito agli interessati a rendere esecutivo il progetto, né mi pare ragionevole attendersi indicazioni dirimenti da una ipotizzata “circolare” che si vocifera potrebbe essere emessa dal Ministero: una “circolare” infatti contiene istruzioni , indicazioni e chiarimenti rivolti alle amministrazioni pubbliche relativamente all’applicazione delle Leggi, ma una “circolare” non è una Legge né ha valore di Legge né può sostituirsi alle Legge. Dunque una “circolare” potrà dare indicazioni su come applicare una Norma, ma non certo contenere disposizioni di valore giuridico pari alla Norma, né, men che meno, capaci di modificare una Norma, cosa che solo un’altra Norma può fare.
In soldoni, una “circolare” potrebbe ad esempio ribadire che per tutto il periodo di sperimentazione non si applicano le sanzioni, cosa peraltro già chiaramente detta dalla Legge, cioè dal Decreto 9 luglio 2012, ma magari specificando esplicitamente la durata di tale periodo, argomento sul quale regna una certa confusione, da quanto si legge in rete; ma ovviamente questa è solo una mia ipotesi, forse anche del tutto campata in aria perché le “circolari” possono riguardare solo atti amministrativi, e le sanzioni sono invece di natura penale…
E’ dunque verosimile che una “circolare” non potrà mai disporre di inviare all’INAIL quei dati che una Legge dispone di inviare "...ai servizi competenti per territorio" (D.Lgs 81/08 art. 40 comma 1), modifica che può essere disposta solo da una nuova Norma, e vista la situazione politica attuale, e dato che ormai siamo al 23 maggio, pare francamente poco probabile che il nuovo Governo trovi il tempo, la voglia e la volontà politica di provvedere in tempi così stretti (la scadenza dell’invio dei dati è per il prossimo 30 giugno…) ad emettere un’apposita Norma in proposito, ma è tuttavia possibile anche che questo possa accadere.
Infine, a coloro che aspettano fiduciosi provvedimenti di clemenza da parte di una tanto attesa “circolare”, non farà piacere apprendere che da quanto si trova su Internet risulta che le istruzioni contenute in una “circolare” non sono affatto vincolanti per la pubblica amministrazione cui essa è rivolta: "La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse" (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 20 agosto 2001, n. 4466).
Naturalmente può darsi che mi sbagli: se qualcuno è a conoscenza di qualche altra Legge, Regolamento, Ordine o Disciplina che INDICHI CHIARAMENTE che inviare i dati all'INAIL equivale ad inviarli alle ASL, o che OBBLIGHI il medico competente ad usare l’ipotetica “piattaforma INAIL” per inviare i dati dell’art. 40, senza inviarli alle ASL, ebbene metta tale informazione a disposizione di tutti.
Il link al testo dell'Accordo Stato-Regioni non è comparso correttamente; ci riprovo:
http://olympus.uniurb.it/index.ph...=com_content&view=article&id=8340:2012153cu&catid=7:contratti-e-relazioni-sindacali&Itemid=59
GANDALF IL GRIGIO il 23/05/2013 03:31 ha scritto:
Errore caro collega, la sanzione è "sospesa" non "annullata", e poichè in tutte le infrazioni, siano esse azioni od omissioni, che riguardano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (ed anche molte altre discipline, se per questo)il periodo di sanzionabilità arriva fino a 5 anni, potemmo essere sanzionati tra 3 anni per un mancato invio nel 2013. Questo non avverrà solamente se verrà promulgata una norma, una delibera o qualcosa firmato dal ministero competente dove ci sia chiaramente scritto che la sanzione è "annullata o cancellata".
Fino ad allora, credimi possiamo essere sanzionati "ora per allora", ed il fatto che molti UPG non siano interessati a farlo non significa che nessuno lo farà.
dal sito inail - anma - simlii
Tenendo conto che l’invio di tali dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, e
conseguentemente delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni
di cui sopra, si ricorda che, per l’intero periodo di sperimentazione, è sospesa la sanzione di cui
all’art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08
A tal riguardo, stante la formulazione letteraria del comma 4 del D.M. 9 luglio 2012, che può
prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi per gli organi di vigilanza, verrà chiarito a breve,
con opportuna lettera circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro,
che la sospensione della sanzione per la mancata trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria
entro il termine prefissato, opera senza limiti temporali
sep il 23/05/2013 07:23 ha scritto:
dal sito inail - anma - simlii
Tenendo conto che l’invio di tali dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, e
conseguentemente delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni
di cui sopra, si ricorda che, per l’intero periodo di sperimentazione, è sospesa la sanzione di cui
all’art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08
A tal riguardo, stante la formulazione letteraria del comma 4 del D.M. 9 luglio 2012, che può
prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi per gli organi di vigilanza, verrà chiarito a breve,
con opportuna lettera circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro,
che la sospensione della sanzione per la mancata trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria
entro il termine prefissato, opera senza limiti temporali
Leggi anche quanto ho scritto sopra.
per riassumere sembra :
all 3 b per il periodo di sperimetazione e' sospeso e non annullato
ma una circolare a breve sospendera' la sanzione per la mancata trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria
entro il termine prefissato, opera senza limiti temporali!!!!
allora sta a significare che nel 215 nessuno mi potra' sanzionare per il mancato invio del 2013!!!
PRIMA COSA DEL COSO 3 B SICURA!!!!!E UNA .....
l'art. 40 comma 1 dispone testualmente che le informazioni debbono essere inviate "...ai servizi competenti per territorio", e non già all'INAIL
ma una CIRCOLARE DELLA "Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 - Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012 Rep. Atti n. 153/CU del 20/12/2012", che attribuisce alla Direzione Centrale Prevenzione INAIL il compito di “garantire a livello centrale, la continuazione delle azioni di supporto di INAIL!!!!!
ATTENZIONE PERCHE' UNA “circolare” non potrà mai disporre di inviare all’INAIL quei dati che una Legge dispone di inviare "...ai servizi competenti per territorio" (D.Lgs 81/08 art. 40 comma 1), modifica che può essere disposta solo da una nuova Norma!!!!!!!
ATTENZIONE DI NUOVO ,QUI' ORA VIENE IL BELLO ......
i primi di giugno ce' il pronunciamento del tar sul all 3 b che ho lo ANNULLA O INCASINA DI PIU' LE COSE!!!!!
io ora mi chiedo ma chi e' a diretto contatto con il ministero e simili (IN QUESTO CASO LE ASSOCIAZIONI )per il coso 3b NON PUO' FAR PRESENTE IL CASINO LEGISLATIVO CHE CE' E FAR BLOCCARE IL TUTTO DATO CHE L INVIO DI DATI sensibili all inail non chiaramente espessi da leggi e' un reato amministrativo perseguibile per legge nei confronti di chi li invia ??????tralascio l ' utilita' dei dati gia discusso ampiamente.....
O PIU' SEMPLICEMENTE FAREI PRESENTE AL MINISTERO
(a prescindere che noi medici o datori di lavoro aderiscano o meno )
ALL 3B NON DIMINUISCE LE MALATTIE PROFESSIONALI E GLI INFORTUNI SUL LAVORO ANZI E' UN ADEMPIMENTO BUROCRATICO CHE PORTA A DIMINUIRE LA QUALITA' DELLA PREVENZIONE E della VISITA NEI LUOGHI DI LAVORO!!!!!!!!LE associazioni (O PRESUNTE TALI ) non DEVONO ADERIRE con softwer o simili contribuendo a portare avanti l' immonde decreto .
inoltre l associazione da statuto in genere TUTELA IL PROFESSIONISTA....
non aiuta il ministero a castarlo come sta accadendo ......
altrimenti e' lecito pensare male .......
RINGRAZIO TUTTI I COLLEGHI che provano a capire e NON SI ADEGUANO A VESSAZZIONI BUROCRATICHE SENZA SENSO E CONTRO LEGGE!!!!!!!!!
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