Leggendo la conversazione mi rimane una forte perplessita' circa il fatto che gli autotrasportatori non rientrano tra le mansioni per puo' esistere il rischio lavoro notturno. A me non risulta nulla in tal senso. E poi se cosi' fosse, secondo quale specifica normativa sarebbero esclusi? Se qualcuno puo' darci esatti riferimenti in merito ci fa cosa gradita. Grazie e buona domenica
peppe.musolino65 il 09/06/2013 09:18 ha scritto:
Leggendo la conversazione mi rimane una forte perplessita' circa il fatto che gli autotrasportatori non rientrano tra le mansioni per puo' esistere il rischio lavoro notturno. A me non risulta nulla in tal senso. E poi se cosi' fosse, secondo quale specifica normativa sarebbero esclusi? Se qualcuno puo' darci esatti riferimenti in merito ci fa cosa gradita. Grazie e buona domenica
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99532dl.htm
Art. 1: 1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm
Art. 2: 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci (sia per conto proprio che per conto terzi, modificato da Dl 112/2008) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
http://www.assotir.it/pagina.php?cat=37&id=577
(6)Il campo di applicazione della presente direttiva comprende soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R3820:IT:HTML
Articolo 1
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
1) « trasporti su strada »: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2) « veicoli »: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende:
Campo d'applicazione
Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità.
Potrei aver saltato qualche richiamo normativo, ma, secondo quelli riportati, dovrebbero essere esclusi dalla normativa relativa al lavoro notturno (probabilmente perché è li stesso orario di lavoro ad essere strettamente regolamentato dalla normativa europea).
E' poi chiaro che alcune condizioni patologiche possono comunque controindicare la guida nelle ore notturne (secondo me non quella del caso proposto da Giovanna77, ma è un mio personalissimo parere).
Buona domenica
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