Forse "simili", ma certo non "identiche", visto che notoriamente il Conameco E' DA SEMPRE ASSOLUTAMENTE CONTRARIO ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN CAPO AL MEDICO COMPETENTE ( e la SIMLII NO ), ED ALLE ANNESSE SANZIONI ( e la SIMLII NO ).
E dunque anche l'appello che il Conameco ha rivolto alla FNOMCeO va visto nell'ottica di una OPPOSIZIONE TOTALE ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN SE', SANZIONI COMPRESE, e non già di una semplice richiesta di rinvio dei termini finalizzato unicamente alla revisione delle modalità della sua effettuazione ( cioè il 3B ), come invece chiaramente dice la "petizione" SIMLII.
O all'improvviso siete anche voi diventati CONTRARI ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN SE' ED ALLE SANZIONI ?
Noto peraltro che NON HAI RISPOSTO ALLA MIA DOMANDA, allora ci provo io: se la "petizione" SIMLII venisse accolta per il medico competente "vero" NON CAMBIEREBBE UN BEL NULLA.
Buona serata
Ari
Anche Anma ha preso una posizione simile : http://www.anma.it/wp-content/upl...STANZA-AI-MINISTRI-12.06.2013.pdf
Per la prima volta le organizzazioni che rappresentano i mc hanno una posizione che di può definire unitaria.
Rafforziamo le richieste di queste per la sospensione dell'invio dell'All. 3 b e la ridiscussione in un tavolo tecnico di tutto l'art. 40.
La redazione di MedicoCompetente.it
Visto che è stata citata, tanto vale pubblicarla anche qui.
Per vostra conoscenza.
Spett. FNOMCeO
Piazza cola di Rienzo, 12
Roma
Preg.mo Dott. Amedeo Bianco
Preg.mo. Avv. Marcello Fontana
Il Co.Na.Me.Co. (Coordinamento Nazionale dei Medici Competenti), in nome e per conto dei Colleghi che esercitano quotidianamente nell’ambito della Medicina del Lavoro, con grande preoccupazione segnala a codesti Destinatari in indirizzo la seguente situazione.
Nell’ambito delle previsioni normative di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche (D.lgs. 106/2009) i Medici Competenti sono tenuti all’invio annualmente di una cospicua messe di dati relativi alla attività sanitaria svolta nel corso del precedente anno solare, con la seguente proposizione:
“Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1.Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziandole differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti asorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.”
Al riguardo, com’è noto, questo Sindacato ha in essere alcune iniziative già tese al rispetto di una serie di norme rilevanti del Diritto. Ma ciò che si vuole evidenziare oggi è lo stato di preoccupata confusione nel quale i Medici Competenti sono oggi in relazione alla pratica realizzazione del disposto normativo.
Con il D.Lgs. 106/2009 si è previsto che tale onere venisse sospeso temporaneamente in quanto (art. 40 comma 2-bis)
“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.”
Il decreto in questione non venne mai emanato, ma il 9 luglio 2012 venne, invece, emanato un decreto del Ministero della Salute che prevedeva, in ordine all’obbligo di cui all’art. 40 Allegato 3B,
“Art. 3
Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1.I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.
2.La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dalmedico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
3.La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.”
Come è evidente, per le modalità di trasmissione dei dati l’unica precisazione riguarda l’obbligo di trasmissione “in via telematica”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Parrebbe pertanto evidente che non venga in alcun modo modificata la prescrizione secondo la quale (v. sopra) i dati debbano essere inviati “ai servizi competenti per territorio”, ovvero i Servizi di vigilanza delle ASL, pur se non è mai stato specificato se la struttura ricevente debba identificarsi in quella del luogo di residenza del Medico Competente, o quella nel cui territorio ha sede l’attività oggetto della sorveglianza sanitaria.
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Ciò potrebbe apparire banale ma assume, invece, rilevanza per la realtà di differenti atteggiamenti ed interpretazioni delle norme che variano in base al territorio (seppure contiguo), e talvolta da un singolo UPG o magistrato ad un altro, per gli ampi margini di interpretatività e discrezionalità che questa normativa, frutto di un parto frettoloso ed evidentemente distocico (tali e tante sono le critiche che si possono motivatamente muovere a tutta la norma) largamente consente.
Una recente indicazione è scaturita in una riunione presso il Ministero della Salute il 24 aprile 2013, ove è stato comunicato che la trasmissione dei dati viene prevista attraverso una piattaforma web predisposta dall’INAIL, all’interno del suo stesso portale.
A fronte di ciò, che comunque pare rappresentare una indicazione a violare una norma vigente che prevede che non sia l’INAIL a ricevere i dati in questione e trasferirli alle ASL, ma siano i servizi di vigilanza delle ASL medesime, si evidenziano le seguenti situazioni, per quanto a nostra conoscenza e quanto ci viene segnalato dai nostri iscritti e simpatizzanti:
numerose ASL richiedono comunque l’invio degli allegati 3B al proprio indirizzo, anche se praticamentenessuna ha comunicato tale riferimento nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 4comma 1 lett. f, g ed h;
altre ASL prevedono la possibilità dell’invio sia al portale INAIL che ad un proprio riferimento;
l’invio attraverso la piattaforma INAIL prevede una iscrizione del Medico Competente e successivamente unlavoro di data enter; dalle notizie in nostro possesso, ma che è facile reperire anche in rete, l’accesso a taleportale è quanto mai problematico o addirittura impossibile; o, altrimenti, possibile ma attraverso complessipercorsi diversi da quelli indicati nel manuale per gli utenti che è stato diffuso dall’INAIL e da molti organi divigilanza ASL a partire dal 22 maggio 2013;
per diversi aspetti (eminentemente tecnici) la piattaforma non funziona, e ciò comporta non solo un lavorosuppletivo del Medico, ma anche, addirittura, l’impossibilità della imputazione dei dati, quando si debba farriconoscere al sistema una realtà produttiva mentre esso si indirizza automaticamente su un’altra diversa;
l’utilizzo della piattaforma proposta dall’INAIL, anche ove sia possibile accedervi, non permette iltrasferimento di dati per i Medici che si siano dotati di software che compilino automaticamente l’allegato3B, ma, come per coloro che usano ancora e solo cartelle sanitarie in formato cartaceo, tutti sono costretti adun lungo lavoro di data enter che, nel caso di medici che seguano numerose piccole realtà, può comportareanche diverse giornate di impegno, poiché si può stimare che l’inserimento dei dati di ogni singola azienda siaggiri intorno ai 30’, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Il tutto senza contare l’attività dicollazione dei vari dati da inserire, in quanto essi possono o meno essere disponibili (cartelle informatizzatevs cartelle cartacee);
Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio la situazione è ancor più confusa, in quanto secondo alcuneinterpretazioni la sospensione delle sanzioni di cui al comma 4 dell’art. 4 del DL 9/7/2012 che recita:
“Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1)Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presentedecreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delleinformazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore delpresente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.
2)Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine perla trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II delpresente decreto, scade il 30 giugno 2013.
3)Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioniscientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative aicontenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'art. 40,comma 1.
4)Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà diraccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cuiall'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma cheprecede. (…) )
sarebbe da considerare temporanea e a scadenza entro il termine della sperimentazione, ma sarebbe successivamente possibile l’applicazione di sanzioni “ora per allora” a coloro che non avessero adempiuto all’invio dei dati, mentre secondo altre interpretazioni la sospensione significherebbe che comunque e per sempre l’inadempienza in questa occasione all’invio non sia comunque mai sanzionabile;
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In una nota del 10 giugno 2013, il Ministero della Salute preciserebbe "stante la formulazione letterale delsopracitato articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi si chiarisce che “fino altermine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporaneasospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, cheduri “fino al 24 agosto 2013” , per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essereaccertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all’articolo 4 del decretoministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato nonè soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione disospensione dell’applicazione della sanzione prevista.". Anche tale formulazione non è comunque scevra daambiguità, potendosi obiettare quanto meno che una circolare interpretativa non costituisce una modificanormativa. Pertanto permangono le perplessità, potendosi ritenere tale circolare solo un valido strumento adifesa del Medico competente che, sanzionato, eventualmente ricorra alla Magistratura, ma non unacertezza che, in applicazione della Legge, un Organo di Vigilanza più solerte degli altri non ritenga di potergiustificare la sanzione più pesante di tutte quelle previste per il Medico competente nel D.Lgs.81/2008. Giàin passato sono state espresse pubblicamente da autorevoli rappresentanti della Vigilanza posizioni per cui,nel dubbio, l’Organo di Vigilanza avrebbe sanzionato il Medico, attendendo poi che eventualmente unmagistrato (nel caso il Medico resistesse, con problemi e costi a proprio carico) valutasse illegittima oimmotivata la sanzione.
In questa situazione totale di confusione e grave disagio per la Professione, ci appare doveroso ricorrere alla Federazione degli Ordini dei Medici affinché la stessa possa, con urgenza, intervenire presso le Istituzioni, e segnatamente presso il Ministero della Salute, per ottenere una temporanea sospensione dell’obbligo di invio dei dati di cui all’All. 3B del D.Lgs. 81/2008, in attesa di una profonda e complessiva revisione di questo specifico aspetto e di tutto l’impianto normativo relativo al decreto stesso, che veda possibilmente coinvolti soggetti che conoscano le norme di Legge a partire dalla Costituzione repubblicana, conoscano la realtà della Medicina del Lavoro in tutte le sue forme e non solo in teoria o in aspetti particolari, e soprattutto siano disponibili ad un confronto che dia possibilità di stabilire chiari e inequivocabili riferimenti normativi.
Certi di un Vostro rapido ed incisivo intervento, vogliate gradire i nostri più collegiali saluti.
Fiè allo Sciliar, 13 giugno 2013
Per il consiglio direttivo
Il segretario
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
aristide pellegrini il 14/06/2013 09:17 ha scritto:
Forse "simili", ma certo non "identiche", visto che notoriamente il Conameco E' DA SEMPRE ASSOLUTAMENTE CONTRARIO ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN CAPO AL MEDICO COMPETENTE ( e la SIMLII NO ), ED ALLE ANNESSE SANZIONI ( e la SIMLII NO ).
E dunque anche l'appello che il Conameco ha rivolto alla FNOMCeO va visto nell'ottica di una OPPOSIZIONE TOTALE ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN SE', SANZIONI COMPRESE, e non già di una semplice richiesta di rinvio dei termini finalizzato unicamente alla revisione delle modalità della sua effettuazione ( cioè il 3B ), come invece chiaramente dice la "petizione" SIMLII.
O all'improvviso siete anche voi diventati CONTRARI ALL'OBBLIGO COMUNICATIVO IN SE' ED ALLE SANZIONI ?
Noto peraltro che NON HAI RISPOSTO ALLA MIA DOMANDA, allora ci provo io: se la "petizione" SIMLII venisse accolta per il medico competente "vero" NON CAMBIEREBBE UN BEL NULLA.
Buona serata
Ari
La nostra posizione sul 3B è chiara dal 5 settembre del 2008, e non è mai cambiata.
Siamo TOTALMENTE contrari al 3B in ogni sua formulazione, non solo perché lo riteniamo inutile ai fini della sicurezza e della epidemiologia e foriero di un lavoro suppletivo per il MC, ma in virtù anche di quanto espresso dall'art 8 del D. Lsg. 81/08, che pone la raccolta di dati in capo ai Servizi di Vigilanza delle ASL.
Ringrazio comunque Aristide per la puntuale precisazione.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Il Co.Na.Me.Co. è sempre stato contrario al 3B, infatti, unico fra tutte le associazioni di MC, ha avanzato ricorso presso diverse strutture (ricordiamo che il ricorso al TAR è ancora pendente), a differenza di altri (per esempio SIMLII), che si sono sempre dichiarate favorevoli al 3B, e solo quando hanno visto una rabbiosa reazione da parte della base dei propri iscritti hanno cercato, affannosamente, di fare precipitosamente marcia indietro, con una petizione che, è utile ricordarlo, non chiede l'abolizione del 3B, ma solamente una sua sospensione e ridefinizione, con il mantenimento delle sanzioni a carico dei MC.
Vale la pena di ricordarlo, quando si parla di "chi fa cosa".
Mario
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
ANTO1234NELLA il 15/06/2013 12:07 ha scritto:
Il Co.Na.Me.Co. è sempre stato contrario al 3B, infatti, unico fra tutte le associazioni di MC, ha avanzato ricorso presso diverse strutture (ricordiamo che il ricorso al TAR è ancora pendente), a differenza di altri (per esempio SIMLII), che si sono sempre dichiarate favorevoli al 3B, e solo quando hanno visto una rabbiosa reazione da parte della base dei propri iscritti hanno cercato, affannosamente, di fare precipitosamente marcia indietro, con una petizione che, è utile ricordarlo, non chiede l'abolizione del 3B, ma solamente una sua sospensione e ridefinizione, con il mantenimento delle sanzioni a carico dei MC.
Vale la pena di ricordarlo, quando si parla di "chi fa cosa".
Mario
Ma bravo! Qui cerchiamo l'unità di tutti i mc nella prima occasione in cui tutte le associazioni dei mc chiedono sostanzialmente la stessa cosa (la sospensione dellinvio dell'all. 3b) e tu vieni qui a fare propaganda alle spalle dei mc!
Complimenti!!!
La redazione di MedicoCompetente.it
La Redazione il 15/06/2013 12:44 ha scritto:
Ma bravo! Qui cerchiamo l'unità di tutti i mc nella prima occasione in cui tutte le associazioni dei mc chiedono sostanzialmente la stessa cosa (la sospensione dellinvio dell'all. 3b) e tu vieni qui a fare propaganda alle spalle dei mc!
Complimenti!!!
Non per difendere d'ufficio Mario, che si difende bene da solo, ma la sua non è nè polemica nè propaganda, è solo l'enunciazione della pura verità.
Qui sono i fatti che parlano, e dicono che i MC vogliono (o meglio NON vogliono) delle cose, la SIMLII e l'ANMA ne vogliono altre.
Per carità, è legittimo che le società scientifiche abbiano la loro opinione sul 3B, ma che almeno lo dicano chiaramente che sono a favore, e non nascondendosi dietro i bizantinismi di un sistema che ha stancato tutti.
Ed adesso, sul filo di lana, quando sentono il rumore della rivolta si svegliano per paura di perdere i consensi.
In questi 5 anni gli unici che si sono espressi sempre e costantemente contro il 3B sono stati quei matti del Co.Na.Me.Co., gli altri sono stati, nelle migliore delle ipotesi, ondivaghi....
Si parl atanto di unità della categoria, ma se veramente qualcuno voleva l'unità dei MC perchè non si è allineato prima sulle posizioni condivise dalla base dei MC?
Perchè in questi 5 anni gli unici che hanno chiesto costantemente l'abrogazione del 3B siamo stati solo noi?
Forse non saremo simpatici, ma almeno siamo coerenti, e continueremo ad esserlo....
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Un interessante dimostrazione della non funzionalità del sito INAIL si può vedere qui: http://www.anma.it/wp-content/upl...MA-NOTE-SU-ALL.-3B-O8.O6.2913.pdf
Uno dei motivi che giustificano le richieste di sospensione dell'invio dell'all.3b avanzate da Simlii, Anma e Conameco
La redazione di MedicoCompetente.it
Mi spiegate perchè tutti fanno riferimento all'art. 40 e nessuno si ricorda di quello che dice l'art. 8 ?
Sulla base dell'art. 8 non c'è alcun obbligo di fare assolutamente niente per i MC, ma nessuno ne parla.
Questo potrebbe (poteva anche in passato) essere un punto di partenza per azioni coordinate e comuni delle associazioni dei MC, invece ognuno sta anche ora andando per i fatti suoi, e un esercito frammentato sicuramente fa più fatica vincere.
I tempi sono strettissimi, ma perchè non apriamo un tavolo comune SIMLII/ANMA/Co.Na.Me.Co. e pubblicamente ne discutiamo, magari in streaming ?
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
ramses il 15/06/2013 01:09 ha scritto:
Mi spiegate perchè tutti fanno riferimento all'art. 40 e nessuno si ricorda di quello che dice l'art. 8 ?
Sulla base dell'art. 8 non c'è alcun obbligo di fare assolutamente niente per i MC, ma nessuno ne parla.
Questo potrebbe (poteva anche in passato) essere un punto di partenza per azioni coordinate e comuni delle associazioni dei MC, invece ognuno sta anche ora andando per i fatti suoi, e un esercito frammentato sicuramente fa più fatica vincere.
I tempi sono strettissimi, ma perchè non apriamo un tavolo comune SIMLII/ANMA/Co.Na.Me.Co. e pubblicamente ne discutiamo, magari in streaming ?
Roberto, a scrivere certe cosi QUI, c'è il rischio di ESSERE CENSURATI, come è successo stamani al sottoscritto.
Dubito poi che qualcuno accetti di condividere realmente qualcosa con il CONAMECO, PERCHE' SIMLII e ANMA SONO FAVOREVOLI AL MANTENIMENTO DELL'OBBLIGO COMUNICATIVO E DELLE RELATIVE SANZIONI, e ciò che chiedono è solo una timida proposta di rivisitazione del 3B, e nulla più...
Ora Alfonso, cancellami pure...
Aristide
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