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Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)

Questo argomento ha avuto 67 risposte ed è stato letto 3632 volte.

aristide pellegrini

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (16/06/2013 07:54)

maurizioturbati il 16/06/2013 07:41 ha scritto:
E' stato citato più volte l'articolo 8 del decreto 81/08 in merito all'istituzione del SINP. Nel testo dell'articolo non è mai citato il medico competente, anche se, al comma 6 lettera c) vengono indicati dei dati che dovrebbero essere di sua pertinenza, che peraltro sono già contenuti nella relazione annuale con i dati anonimi e collettivi che viene presentata in sede di Riunione periodica per la sicurezza ove prevista. Per dar modo ai colleghi di prenderne visione lo riporto per intero:
Ecco il testo: Articolo 8 Sistema informativo
Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) 1. E’ istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Concetto chiave dell’articolo 8
Il D.Lgs 81/08 nell’articolo 8 istituisce l’istituzione del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.

Consentimi di far notare come nessun luogo del citato art. 8 possa far ritenere che il flusso dei dati in generale, e quello previsto al comma 6 lettera c) (“c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;”) sia a nessun titolo di pertinenza del medico competente, e men che meno riferibile ai dati contenuti nella relazione anonima collettiva prevista nella riunione annuale di cui all’art. 35.

Va ricordato che la riunione si tiene solo nelle aziende con più di 15 dipendenti, e dunque anche tale circostanza pare indicare che la previsione contenuta al comma 6 lettera c) NON si riferisca affatto al medico competente (non si vedrebbe infatti la ratio di limitare tale eventuale flusso alle sole aziende sopra i 15 dipendenti), mentre dalla lettura dell’intero art. 8 si evince che ANCHE i dati di cui al comma 6 lettera c) debbano essere comunque reperiti e conferiti A CARICO ESCLUSIVO DEGLI ENTI ESPLICITAMENTE COSTITUTIVI DEL SINP, puntualmente tabellati al comma 2, tra i quali NON compare affatto il medico competente.

Quindi è ragionevole concludere che l'ART. 8 NON PREVEDE ALCUN COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE NEL SINP; poi, certo, è più facile far lavorare quello sherpa del medico competente.

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (16/06/2013 11:43)

aristide pellegrini il 16/06/2013 07:54 ha scritto:


Consentimi di far notare come nessun luogo del citato art. 8 possa far ritenere che il flusso dei dati in generale, e quello previsto al comma 6 lettera c) (“c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;”) sia a nessun titolo di pertinenza del medico competente, e men che meno riferibile ai dati contenuti nella relazione anonima collettiva prevista nella riunione annuale di cui all’art. 35.

Va ricordato che la riunione si tiene solo nelle aziende con più di 15 dipendenti, e dunque anche tale circostanza pare indicare che la previsione contenuta al comma 6 lettera c) NON si riferisca affatto al medico competente (non si vedrebbe infatti la ratio di limitare tale eventuale flusso alle sole aziende sopra i 15 dipendenti), mentre dalla lettura dell’intero art. 8 si evince che ANCHE i dati di cui al comma 6 lettera c) debbano essere comunque reperiti e conferiti A CARICO ESCLUSIVO DEGLI ENTI ESPLICITAMENTE COSTITUTIVI DEL SINP, puntualmente tabellati al comma 2, tra i quali NON compare affatto il medico competente.

Quindi è ragionevole concludere che l'ART. 8 NON PREVEDE ALCUN COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE NEL SINP; poi, certo, è più facile far lavorare quello sherpa del medico competente.

Aristide buon giorno
Quello che tu dici e riporti è esatto in ogni aspetto.
Io che ho partecipato alla riunione di Roma all'INAIL , da come si sono espressi i relatori ho avuto la sensazione che questo ns "lavoro" a loro interessi solo per fini che con il SINP poco hanno a che fare!
Qualche collega ha ventilato di soldi europei...io questo non lo sò, ma certamente l'affermazione ( che non riporto letteralmente) del dr. Marano che a loro "servono" questi dati dell'all.3B e qualunque sia la validità o che se ne facciano , a noi non è dato sindacare, mi ha lasciato perplesso e non poco.
Se fossero dati utili al SINP avremmo dovuto accedere al SIMP,eventualmente, invece ci hanno "creato" un apposito "locus" ( che poi sia un obbrobrio di sito...questa è altra cosa!) per inserire i dati.
Quello che tu osservi è anche grave per il fatto che le ns società professionali compresi gli OOMM , nel loro aspetto scientifico e pertinenza legale, non se ne siano accorte ( o voluto accorgere) e immediatamente tramite un'azione legale , chiederne lumi.
Non so come tutta questa (mer..) frittata andrà a finire, sta di fatto che attualmente la legislazione è attiva e noi siamo sotto tiro ed un po' troppo "scoperti"
Non mi rimetto a sindacare sulla utilità o meno di tutto ciò ma solamente sul fatto che tutto questo sia possibile imputare , da parte dello Stato, ad una categoria di professionisti, in maniera cosi "improfessionistica"
Buona domenica
Mario

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ramses

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (16/06/2013 21:42)

Ma io faccio veramente fatica a capire come si possa non vedere uno dei pochi aspetti chiari e indubitabili di tutta la faccenda, ossia il comma 8 del citato art. 8 !!
Sarò monotono ma lo riporto ancora una volta:
"8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione."

Miseria ladra, è di una chiarezza disarmante, ma solo pochi lo citano.

Da quando è possibile considerare i MC come "ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione" alla P.A. ???

Non chiediamo la luna, porcocane, solo di rispettare una legge che, per una volta, ci tutela invece di darci addosso.
Sarà che non siamo avvezzi a norme che ci diano ragione ?

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

solpilu

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 01:52)

Credo che a nessun professionista -geometra, avvocato, commercialista- sia richiesto di inviare a chicchessia i dati riguardanti i propri clienti o committenti.
Al MC si ordina questo sotto la minaccia di pesanti sanzioni amministrative, con buona pace delle Associazioni, delle Società Scientifiche (?) maggiormente rappresentative -di chi e di quanti non si sa- e senza che venga turbato il sonno della Fnomc&o sempre così sollecita nel vigilare sul decoro e la dignità della professione.
Gli unici a presentare un ricorso sono stati quelli del Co.Na.Me.Co che -potranno anche essere quattro gatti- ma sono gatti con la schiena diritta.
La realtà è che all’interno di tante lobby, associazioni e società vi sono troppi colleghi che il fonendoscopio l’hanno attaccato al chiodo molti anni fa preferendo navigare all’interno di commissioni, tavoli tecnici e tavoli di trattoria -con e senza gettone-, suggerendo a dei politici ignoranti quello che secondo il loro illuminato parere i medici scalzi dovono fare; sono quelli che caricano sulle spalle di altri pesi che loro stessi talvolta dovrebbero portare ma che si guardano bene dal fare.
Sono quelli che elaborano procedure, protocolli e intese.
In un Paese dove ancora c’è un morto sul lavoro ogni sette ore, dove a quasi quarant’anni dalla vicenda dell’ ICMESA di Seveso abbiamo ancora il problema dell’ILVA di Taranto e dove la vergogna dell’ultima sentenza TYSSEN viene da alcuni definita “sentenza storica”, significa che, nonostante le leggi draconiane, chi deve vigilare non vigila o non è messo nelle condizioni di farlo.
In uno Stato che non riesce a fare prevenzione seria, (dal ’78 ad oggi quanto si è investito un prevenzione e quanto in cure ?) si preferisce raccogliere dati, dare i numeri e … farne statistiche; tutto rigorosamente a tavolino magari visitando quelle aziende che, dai dati infortunistici forniti dall’INAIL (compresi quelli in itinere che spesso sono i più frequenti e con prognosi più lunghe), sembrano meritevoli di verifica. Una verifica quasi sempre cartacea; nomina di questo, firma di quello, attestati di frequenza ai corsi, congruenza dei protocolli; il tutto con l’81 alla mano, senza neanche visitare l’azienda e senza mai entrare nel merito delle questioni.
E noi, medici scalzi, corriamo timorosi qua e là come idioti a veder rientri da malattia da sessanta giorni, compilare tabelle, dare la caccia a chi si fa uno spinello il sabato, o si beve un litro di vino a cena in santa pace; tutto logicamente per il bene della causa e spesso gratis.
A tutta questa farsa credo sia giunto il momento di dire basta.
Le leggi, i decreti, le intese e le circolari non sono scritte dagli Dei, sono scritte da persone che molto spesso non sanno neppure di cosa stanno parlando, di quali sono i reali problemi dei lavoratori e delle aziende; le leggi ingiuste e/o stupide vanno combattute nelle sedi istituzionali e, se non bastasse, con la disobbedienza civile e l’accettazione delle conseguenze.
Io non manderò nulla.

maurizioturbati

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 07:30)

In merito all'intervento sull'articolo 8 del testo unico, tengo a precisare il senso di tale post. Esso non tendeva a reintrodurre in maniera surrettiziamente diversa un obbligo di comunicazione che ritengo inutile (per la vera epidemiologia), vessatorio (nei confronti dei medici competenti) e foriero di ulteriori complicazioni legali nei rapporti di collaborazione con i nostri committenti (i datori di lavoro). Il senso era : c'è interesse sui dati relativi alla sorveglianza sanitaria ? Vanno chiesti al datore di lavoro che li ha tramite a relazione annuale sui dati anonimi collettivi (che in Toscana viene chiesta nelle ispezioni ordinarie anche alle aziende con meno di 15 dipendenti),interessano i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali? Chiedeteli all'Inail. Interessano i dati sulle assenze lavorative non causate da lavoro? Chiedeteli all'Inps ( altrimenti tutta la storia dei certificati per assenza dal lavoro con invio telematico a cosa è servito ? ad impiegar meglio il tempo degli impiegati Inps come disse il direttore Mastrapasqua in un famoso "Porta a Porta" con Milillo della Fimmg?)
Comunque posso confermare che esiste una spasmodica "fame" di dati sanitari in tutti gli ambiti della medicina, da parte di tutti gli enti e organizzazioni che agiscono a monte ed a valle della medicina clinica (governi nazionali, regionali, asl, case farmaceutiche, produttori di apparecchi diagnostici e curativi, enti sovranazionali)per i motivi più disparati (programmazione sanitaria, governo della spesa, investimenti su farmaci e apparecchiature elettromedicali diagnostiche e curative) che muovono ingenti somme di denaro.
La domanda ulteriore è : se i dati servono, perché richiederli al mc in una forma così coercitiva e punitiva ? (la sanzione più alta di tutto il TU è per il mancato invio dei dati, addirittura nella prima versione del TU arrivava a 10.000 euro). Ed inoltre se il ruolo del mc è così centrale perché non citarlo nel famoso articolo 8? Ed inoltre : a chi appartengono tali dati? (al mc? al ddl, al ministero? alla asl? all' Inail?) Mi sembra (mi scuso con chi eventualmente aveva già parlato di tale questione)che questa sia una domanda che finora nessuno si è posto. Se i dati servono, allora hanno un valore (anche economico).
Per concludere il mio pensiero: è giusto abolire l'articolo 40 così come è stato formulato perché è illogico, vessatorio, irrazionale e potenzialmente conflittuale nei confronti degli interessi legittimi dei diversi attori.
Una volta abolito si potrebbe "anche" ed "eventualmente" (sottolineo anche ed eventualmente) pensare ad una sua diversa formulazione tenendo conto di quanto sopra espresso e comunque su base volontaria e remunerata economicamente da chi riceve tali dati (hanno o non hanno valore i dati?) e con crediti ECM , dopo aver chiarito i problemi sulla proprietà di tali dati, sull'esclusivo uso epidemiologico (attraverso una clausola che garantisca che non possano essere usati ai fini di vigilanza e sanzioni) per esempio criptando o abolendo il nominativo dell'azienda e lasciando solo il comparto di riferimento o con altre soluzioni che garantiscano tali principi.
Vorrei comunque far notare che il decreto 81 non è di "madre ignota", esistono in calce le firme dei responsabili politici di tale provvedimento.

mery

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 20:15)

mi viene un dubbio:ma i dati allegato 3B devono essere mandati per aziende con dipendenti superiori a 15? non ci capisco piu niente con tutte le varie interpretazioni......che macello anche io trovo difficolta' nell'inserimento ,non sempre e' disponibile! grazie mb

sep

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 20:30)

mery il 17/06/2013 08:15 ha scritto:
mi viene un dubbio:ma i dati allegato 3B devono essere mandati per aziende con dipendenti superiori a 15? non ci capisco piu niente con tutte le varie interpretazioni......che macello anche io trovo difficolta' nell'inserimento ,non sempre e' disponibile! grazie mb

la fase sperimentale recita che qualunque azienda anche di un dipendente solo deve inviare il mostro all 3 b

paolo.ceretto@libero.it

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 20:39)

Certo che a Roma non cambiano mai : fanno circolari ,leggi ..senza chiedere nulla ai medici del lavoro ....insomma il solito armiamoci e Partite ! Pensano i ministeri di comprarci anche un computer , una stampante e un portaborse ! E se uno non ha il computer che fa : si fa mantenere dalla Montepaschi ? Ribelliamoci tutti perché dobbiamo lavorare gratis per le Asl ?

aqu1la

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 20:54)

paolo.ceretto@libero.it il 17/06/2013 08:39 ha scritto:
Certo che a Roma non cambiano mai : fanno circolari ,leggi ..senza chiedere nulla ai medici del lavoro ....insomma il solito armiamoci e Partite ! Pensano i ministeri di comprarci anche un computer , una stampante e un portaborse ! E se uno non ha il computer che fa : si fa mantenere dalla Montepaschi ? Ribelliamoci tutti perché dobbiamo lavorare gratis per le Asl ?

leggi tutto il tread altrimenti ti perdi delle parti importanti alla tua domanda....

dott. Stefano Belletti

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (17/06/2013 23:04)

sep il 17/06/2013 08:30 ha scritto:



la fase sperimentale recita che qualunque azienda anche di un dipendente solo deve inviare il mostro all 3 b

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