Solo per precisare che, se la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per Legge, questa VA ESEGUITA PRESSO LE ASL, come lucidamente recita l'art. 3 della Legge Legge 5 marzo 1963 n. 292, come modificata dalla Legge 20 marzo 1968 n. 419:
"Art. 3 - Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.” (cioè oggi i Servizi
Territoriali delle ASL).
Non capisco perchè si voglia coinvolgere sempre e comunque il medico competente, anche quando una precisa incombenza E' CHIARAMENTE AFFIDATA DALLA LEGGE ALLE ASL; così come la vigilanza sul puntuale soddisfacimento di questo obbligo è altrettanto chiaramente posta in capo al datore di lavoro dall'art. 18 comma 1 lettera f) del D. Lgs 81/08:
“(Il Datore di Lavoro deve) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezioni collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
Tutto questo mi sembra pacifico; sull'uso DELIBERATO di agenti biologici vedo che ci sono opinioni contrastanti, pur se anche il citato art. 274 ("... attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali ") mi sembra indichi una condizione particolare e del tutto specifica, in cui "la possibile presenza" richiede una precauzione particolare.
Ma naturalmente posso sbagliare.
caro Aristide, una ultima osservazione e poi non parlo più,
perchè anche questo dibattito, peraltro molto stimolante, dimostra come le differenze di interpretazione delle normative nella nostra italietta dei cavilli sono fondamentali, e ognuno propone le cose che più gli fanno piacere (in un senso o nell'altro). Nella mia zona le vaccinazioni non costituiscono un problema ; il MC in genere le fa in autonomia.
Occorre pensare che quando è uscita la legge del 1963 non esistevano le prerogative del MC nè il 626 o coso-81, come qualcuno lo chiama,e vi era ben altro concetto della prevenzione.
Inoltre continuo a dire che l'articolo di riferimento sono il 266 e il 271 , e non il 274 che si riferisce ad un ambito settoriale molto specifico e particolare.
Ma stiamo sereni; i problemi secondo me sono altri; abbiamo chiacchierato un pò, ci siamo rinfrescati la memoria, e questo è positivo, ma poi ognuno opererà come la sua professionalità e la sua organizzazione gli suggeriscono. Basta far le cose in coscienza. Ciao a tutti....Vincenzo
Mi pare che si voglia continuare a "interpretare" le Norme sempre in modo peggiorativo per il medico competente, anche quando c'è una Legge precisa (che a mia notizia non è stata abrogata...) che impone alle ASL di fare la vaccinazione antitetanica, dunque anche volendo considerare il rischio di contatto con le spore tetaniche come un rischio lavorativo "normale", alla stregua di tutti gli altri connessi all'uso DELIBERATO di un determinato agente, sostanza, etc. (e secondo me non è così, come ho scritto), si dovrebbe pur prendere atto che il caso del rischio connesso alla possibile infezione tetanica è comunque un caso particolare, normato da una Legge apposita e tuttora in vigore, dunque almeno per quella particolare vaccinazione antitetanica CHI deve farla sono le ASL, e NON il medico competente.
E' chiaro che il medico competente può farla la vaccinazione antitetanica, ci mancherebbe altro, non è mica vietato; però tutti sappiamo dei rischi potenziali di una simile vaccinazione che, per quanto rari, dovrebbero comunque consigliare alla prudenza ed indurre ad inviare comunque e sempre alle ASL ed ai loro attrezzati ambulatori i soggetti obbligati alla vaccinazione, come peraltro recita le Norma.
A questo punto mi arrendo anch'io.
E concordo con Vincenzo che i problemi sono altri (art. 40 comma 1, ad esempio) e mi auguro che vengano finalmente affrontati dalla categoria senza quella micidiale tendenza autopunitiva che spesso l'affligge.
La vaccinazione antitetanica per i lavoratori deve essere fatta dal MC, in base all'art. 279 comma 2 lettera a) per due motivi:
1) principio cronologico: la legge più recente che disciplina la stessa materia prevale su quella più datata ( il clostridium tetani è contenuto nell'allegato XLVI);
2) se fosse effettuata dell'ASL sarebbe posta a carico del SSN, il che è illegittimo: tutte le misure di tutela, compresa la vaccinazione, sono a carico del datore di lavoro.
Qualora,per qualsiasi motivo, il lavoratore si recasse all'ASL, o dal proprio Medico Curante, il Datore di Lavoro sarebbe comunque tenuto a pagare il vaccino, la vaccinazione e il tempo di lavoro del lavoratore.
bernardo il 13/07/2013 08:44 ha scritto:
La vaccinazione antitetanica per i lavoratori deve essere fatta dal MC, in base all'art. 279 comma 2 lettera a) per due motivi:
1) principio cronologico: la legge più recente che disciplina la stessa materia prevale su quella più datata ( il clostridium tetani è contenuto nell'allegato XLVI);
2) se fosse effettuata dell'ASL sarebbe posta a carico del SSN, il che è illegittimo: tutte le misure di tutela, compresa la vaccinazione, sono a carico del datore di lavoro.
Qualora,per qualsiasi motivo, il lavoratore si recasse all'ASL, o dal proprio Medico Curante, il Datore di Lavoro sarebbe comunque tenuto a pagare il vaccino, la vaccinazione e il tempo di lavoro del lavoratore.
Se non altro la tua interpretazione ha il pregio di essere fantasiosa ed a suo modo anche coerente: deve fare tutto il medico competente, e le Leggi si piegano tutte a questo corollario.
Salve, vi propongo un articolo che ho trovato interessante e quantomeno singolare.
Gradirei una vostra interpretazione anche giuridica della norma.
Ecco il testo:
"
Antitetanica non più obbligatoria?
Scritto il 2 dicembre 2011 da Enzo Gonano
Obbligatorietà o meno dell'antitetanica
I dubbi dopo l'entrata in vigore del il 15 dicembre 2010 del Dlgs 213/2010.
In materia di sicurezza e salute sul lavoro, una serie di norme rendevano obbligatorie le vaccinazioni per determinate categorie di lavoratori, in particolare l’ antitetanica (L.292/1963 e ss.mm.ii.).
Con il 15 dicembre 2010, data di entrata in vigore del Dlgs 213/2010, sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1.1.1970, con esclusione di quelle contenute in un allegato al decreto, nel quale, peraltro, non appaiono quelle relative all’assoggettamento all’obbligo di vaccinazione delle attività di due settori, l’edilizia e l’agricoltura, nei quali il rischio di contrarre il tetano è, invece, sempre elevato.
Niente più antitetanica, quindi, per lavoratori agricoli, operai e manovali addetti all’edilizia, cantonieri, asfaltisti, operatori ecologici, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori degli ippodromi? La questione è controversa, tant’è che da più parti viene richiesto un intervento certo e una disposizione legislativa sicura nella materia, visto che, a favore di questa pratica preventiva, ritenuta necessaria fino a un anno fa, c’è chi fa rientrare l’antitetanica nell’ambito della sorveglianza sanitaria cui il datore di lavoro è tenuto per effetto del disposto del TU 81/08 e prima ancora in virtù della prescrizione dell‘art. 2087 del codice civile (massima prevenzione tecnicamente possibile).
Altri, invece, negano al datore di lavoro il potere di imporre il trattamento sanitario di prevenzione a carico del lavoratore che potrebbe opporre un rifiuto (art. 32 della Costituzione …”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”…).
Comprensibile la situazione di incertezza dei datori di lavoro ai quali, peraltro, credo di poter suggerire, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente, di inserire la necessità della vaccinazione nel documento aziendale di valutazione dei rischi come atto ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per specifici rischi dal Medico competente, con la conseguente possibilità di richiedere l’adempimento ai lavoratori interessati, i quali non vi si possono opporre, pena la sospensione e l’assoggettamento alle procedure disciplinari.
"
Sono andato a vedere la Legge che ha citato sr79ta, reperibile qui:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10213dl.htm
Ho trovato un guazzabuglio (per me) inestricabile di riferimenti a Norme anche antichissime (Leggi e Regi Decreti del 1862...) e sugli argomenti più disparati, ma non sono riuscito a trovare alcun riferimento alla Legge 292/63; spero che qualcuno più capace di me possa illuminarci.
bernardo il 13/07/2013 08:44 ha scritto:
La vaccinazione antitetanica per i lavoratori deve essere fatta dal MC, in base all'art. 279 comma 2 lettera a) per due motivi:
1) principio cronologico: la legge più recente che disciplina la stessa materia prevale su quella più datata ( il clostridium tetani è contenuto nell'allegato XLVI);
2) se fosse effettuata dell'ASL sarebbe posta a carico del SSN, il che è illegittimo: tutte le misure di tutela, compresa la vaccinazione, sono a carico del datore di lavoro.
Qualora,per qualsiasi motivo, il lavoratore si recasse all'ASL, o dal proprio Medico Curante, il Datore di Lavoro sarebbe comunque tenuto a pagare il vaccino, la vaccinazione e il tempo di lavoro del lavoratore.
http://www.usl11.toscana.it/pagina_0.php?pag=prev%7Cmalattie
"Tutte le vaccinazioni previste dalla legge o consigliate per specifiche categorie di lavoratori sono effettuate a cura e spesa del datore di lavoro, fatta eccezione per quelle che in base alla normativa vigente sono gratuite (ad es. vaccinazione antitetanica e vaccinazione anti epatite B)."
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm.../ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1476
"Le vaccinazioni, quando effettuate all'unico scopo di tutelare la salute dei viaggiatori, sono assoggettate al pagamento di una tariffa prevista da delibera regionale (Vedi tariffario); quando invece sono inserite in campagne di prevenzione, oppure sono obbligatorie a norme di legge (come l'antitetanica per determinate categorie di lavoratori) sono erogate gratuitamente."
http://www.ausl.bologna.it/applic...p_app02/iap?id=51003&action=prest
Descrizione:Effettuazione dell'antitetanica obbligatoria per legge su determinate categorie di lavoratori metalmeccanici, metallurgici, addetti all'edilizia, stradini, cantonieri, addetti alla nettezza urbana, addetti all'allevamento di bestiame)
Cosa Serve: Scheda vaccinale o tessera vaccinale, se il soggetto ne è in possesso
Aspetti economici:Gratuito
http://www.aslromad.it/Servizi.aspx?Organizzazione=0&Tipologia=49
"Le vaccinazioni per gli adulti sono eseguite gratuitamente ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio sanitario e/o lavorativo e agli ultrasessantacinquenni per quanto riguarda il vaccino anti difterite- tetano."
Alla luce del tuo post, bernardo, vorrei chiedere, per cercare di venire a capo della questione, se le indicazioni fornite dalle suddette ASL (ho citato le prime quattro "googlate", ma ce ne sono altre) siano errate e/o illegittime.
Grazie.
Come non detto.. risolto l'enigma.
Il citato Dlgs 213/2010 è un decreto correttivo del Dlgs 179/2009 dove nell'allegato 1 è specificato che la legge 292 del 1963, sebbene antecedente al 1970, risulta non abrogata.
Per cui niente di fatto...
L'obbligo rimane, sembrerebbe "a cura" del medico competente.
Magari si può discutere su cosa si possa intende per "cura".
Avrebbero potuto scrivere "da somministrare da parte del medico competente".
Invece con il termine "a cura" potrebbe intendersi sotto la supervisione o responsabilità del medico competente.
Ovviamente trattasi di interpretazioni.
Personalmente non ritengo professionalmente corretto somministrare qualsiasi vaccino in un luogo che non possegga tutti i presidi medici necessari ad affrontare eventuali reazioni avverse al vaccino.
sr79ta il 14/07/2013 01:27 ha scritto:
Come non detto.. risolto l'enigma.
Il citato Dlgs 213/2010 è un decreto correttivo del Dlgs 179/2009 dove nell'allegato 1 è specificato che la legge 292 del 1963, sebbene antecedente al 1970, risulta non abrogata.
Per cui niente di fatto...
L'obbligo rimane, sembrerebbe "a cura" del medico competente.
Magari si può discutere su cosa si possa intende per "cura".
Avrebbero potuto scrivere "da somministrare da parte del medico competente".
Invece con il termine "a cura" potrebbe intendersi sotto la supervisione o responsabilità del medico competente.
Ovviamente trattasi di interpretazioni.
Personalmente non ritengo professionalmente corretto somministrare qualsiasi vaccino in un luogo che non possegga tutti i presidi medici necessari ad affrontare eventuali reazioni avverse al vaccino.
Al di là di ogni possibile considerazione in merito alle Norme esistenti, alquanto "complesse" da decifrare, mi pare che l'ultimo periodo che scrivi dovrebbe indurre chiunque di noi a riflettere seriamente PRIMA di mettersi ad effettuare vaccinazioni, che la più elementare prudenza consiglia di fare effettuare alle ASL, presso i loro ambulatori, come del resto dispone la Legge, che risulta non abrogata, per fortuna.
Mi pare infatti che la disposizione dell’ art. 279 comma 2 lettera a) non possa in alcun modo essere interpretata come “da effettuare dal medico competente”, a meno che costui possieda tutte le risorse professionali, strumentali ed ambientali necessarie e sufficienti a gestire ogni possibile effetto avverso conseguente alla vaccinazione, tra i quali lo shock anafilattico, la cui evenienza, per quanto rara, non è poi da escludere, con tutte le conseguenze medico-legali del caso per chi si fosse avventuristicamente accinto a tale pratica medica senza le necessarie garanzie, che a mio parere ordinariamente esorbitano le comuni risorse disponibili al medico competente “normale”, potendo necessitare anche di pratiche assistenziali di tipo rianimatorio e di adeguata strumentazione.
Mi pare poi che anche le ASL ordinariamente abbiano seguito e seguano tuttora la prassi di effettuare direttamente la vaccinazione, al più chiedendo al medico competente una formale richiesta in tal senso, che forse non sarebbe strettamente necessaria, ma foglio più foglio meno…
Continuo poi a ritenere che la vigilanza in ordine al puntuale soddisfacimento di questo obbligo sia chiaramente posta in capo al datore di lavoro dall'art. 18 comma 1 lettera f) del D. Lgs 81/08:
“(Il Datore di Lavoro deve) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezioni collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”, visto che l’obbligo della vaccinazione antitetanica è disposto da una “norma vigente”, e rientra a pieno titolo tra le più necessarie “disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro”; non capisco perché si deve sempre ritenere coinvolto il medico competente in tutto, anche quando la Norma dispone altrimenti.
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