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epilessia in aiuto cuoco

Questo argomento ha avuto 14 risposte ed è stato letto 3083 volte.

debbo

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  • Re: epilessia in aiuto cuoco
  • (15/07/2013 10:35)

caro bernardo, a me sembra una interpretazione piuttosto personale della legge. che io sappia, ma correggetemi se sbaglio il MC nn può chiedere visite mediche straordinarie. io avevo dato una idoneità annuale visto che mi aveva nascosto la patologia, ora come me ne esco a chiedere una nuova visita dopo 10 giorni??? ho consigliato al soggetto di farmi richiesta di visita medica ma al momento tutto tace. sono invece totalmente d'accord con lanfraz...in soldoni: io nn posso chiedere visita, ma se il lavoratore nn mi fa richiesta posso consigliare al datore do lavoro visita ex art.5 giusto????

ariale9699

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  • Re: epilessia in aiuto cuoco
  • (15/07/2013 10:57)

Frequenza degli accertamenti periodici Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005 (u.p. 30 marzo 2005) - Pres. D’Urso – Est. Bianchi - P.M. (Diff.) Febbraro - Ric. D’Emanuele: "gli accertamenti periodici non sono solo quelli per così dire ‘programmati’ e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito"
Secondo qs sentenza il MC che è venuto a conoscenza di informazioni sanitarie nuove può richiamare a visita il lavoratore anche prima della scadenza programmata

lanfraz

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  • Re: epilessia in aiuto cuoco
  • (15/07/2013 11:31)

ariale9699 il 15/07/2013 10:57 ha scritto:
Frequenza degli accertamenti periodici Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005 (u.p. 30 marzo 2005) - Pres. D’Urso – Est. Bianchi - P.M. (Diff.) Febbraro - Ric. D’Emanuele: "gli accertamenti periodici non sono solo quelli per così dire ‘programmati’ e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito"
Secondo qs sentenza il MC che è venuto a conoscenza di informazioni sanitarie nuove può richiamare a visita il lavoratore anche prima della scadenza programmata

Perdonami, ariale, ma nel caso del procedimento citato (ancora in regime di 626) la dipendente si era presentata in sala medica (trattasi di ditta con un servizio interno) riferendo la sintomatologia all'infermiera, la quale, si legge, aveva annotato quanto lamentato sul diario di sala medica, senza poi riportare nulla al medico, in quel momento non presente.
In secondo grado il MC viene condannato (in primo era stato assolto) e tra le motivazioni si legge: "il comportamento tenuto dalla
...omissismsmvld.... l'14.11.96 , di recarsi nella sala medica (ove il medico titolare aveva obbligo contrattuale di essere presente e comunque lei si aspettava di trovare) non può infatti che essere interpretato se non come richiesta di diagnosi e terapia rivolta a soggetto competente,
cioè a medico.", e più avanti "correttamente infatti la Corte di appello ha ritenuto che l'essersi recata la donna nell'ambulatorio, dove la stessa si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto
essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che la assenza del ...
omissismsmvld.... possa essere stata del tutto giustificata, un
comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la
chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali
l'accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato
e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbe imposto una
visita periodica ex art. 16, a fronte del quale il medico aveva
l'obbligo di effettuare la visita stessa".
A mio avviso, la visita, qualora il ddl ne ravvisi la necessità, può essere fatta, ma non dal MC (che si interesserà dell'organizzazione della stessa e ne acquisirà gli esiti, eventuali prescrizioni incluse).
Ovviamente mi posso sbagliare.

debbo

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  • Re: epilessia in aiuto cuoco
  • (15/07/2013 13:22)

volete sapere come si è risolto il tutto? il datore di lavoro, al quale il lavoratore ha detto del problema, poichè nei 10 giorni di prov, l'ha licenziato O.o

bernardo

bernardo
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  • Re: epilessia in aiuto cuoco
  • (15/07/2013 16:31)

Debbo, un principio giuridico basilare dice che:
1)Non si può fare ciò che è vietato;
2)Bisogna fare ciò che è obbligatorio.

per tutto il resto.....
Quale articolo di legge vieta al Medico Competente di disporre una visita? Nessuno, anzi a parte la sentenza di cassazione che ci ha ricordato lanfraz, ci sono almeno due articoli (41 e 20) che consentono al MC di disporre visite mediche. Quindi chi vuole può farlo.

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