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Idoneità al lavoro senza rischio specifico!?

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 5364 volte.

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Idoneità al lavoro senza rischio specifico!?
  • (12/08/2013 15:55)

Concordo con Bernardo.

Purtroppo mi metto nei panni di questi potenziali lavoratori che non hanno colpa, vogliono solo lavorare e hanno bisogno di questo "pezzo di carta" per poter portare la pagnotta a casa.

La soluzione in questi casi non saprei nemmeno io qual è. A me è capitato solo un paio di volte, ho spiegato le ragioni del perché non potevo esprimermi e il lavoratore non so più che fine abbia fatto. Probabilmente avrà trovato qualche altro MC che gli ha fatto il certificato e sia!

Pensando un po' con superficialità, in casi così "tranquilli" (hostess e similari), probabilmente si potrebbe chiudere un occhio e fare questo certificato scrivendo che "il paziente non presenta particolari problemi di salute clinicamente rilevabili ed invalidanti in atto". Lo so, è una sorta di sana e robusta costituzione (certificazione abrogata ma non vietata. O meglio, è vietato chiedere questo certificato, ma non è vietato farlo se il paziente si sottopone spontaneamente a visita e poi si consegna nelle sue mani il certificato).

Riguardo al problema del consenso informato, il fatto stesso che il paziente si faccia mettere le mani addosso per la visita è già un consenso tacito al trattamento sanitario.

In sostanza sarebbe come dire "diamo un colpo al cerchio ed uno alla botte": il lavoratore farà le sue giornate, con ogni probabilità non ci saranno problemi particolari (infortuni ed altro) ed il MC avrà prestato solo una prestazione sanitaria in quanto medico chirurgo iscritto all'ordine (un paziente viene spontaneamente a visita e chiede che gli venga rilasciato un certificato sul suo stato di salute, in questi casi il medico non può esimersi dal certificare ciò che direttamente ha constatato, rimanendo però fuori dalla idoneità specifica alla mansione che ha ben altri vincoli come tutti sappiamo).

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

jolly

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  • Re: Idoneità al lavoro senza rischio specifico!?
  • (12/08/2013 19:48)

bernardo il 12/08/2013 09:54 ha scritto:


Sempre no, ma nel caso della sorveglianza sanitaria si (art. 5 legge 300/70).

Non mi addentro negli articoli e sentenze cassate in proposito, per non apparire polemico. Credo sia sufficiente far riflettere sul fatto che migliaia di lavoratori addetti al montaggio ed esposti a movimenti ripetuti degli arti sup e a nessun altro rischio "normato", siano sottoposti a sorveglianza sanitaria regolarmente ( e meno male) possa far intendere che gli aspetti formali, che pure sono importanti (se la son cavati perché li visitavano i medici competenti di una nota azienda), non devono far perdere di vista gli obbiettivi della nostra professione e i principi del Medico, che vanno ben oltre il rispetto di articoli di legge. Tale rischio, come altri, ad se. Microclima severo, pur non comportando un obbligo specifico di SS., meritano attenzione medica (vedi linee guida nazionali e internazionali in merito ). Ho notato come molti giovani colleghi, direi comprensibilmente per il clima creatosi, curino molto l'aggiornamento giuridico, e meno quello scientifico, con inevitabili insicurezze di fronte a situazioni cliniche complesse, ne è segno che spesso discussioni di caso clinici anche in questo sito si risolvono con " ti consiglio di sentire l'ODV" (sigh).
I principi cardine della nostra professione, che prevalgono anche in sede giuridica, sono di lavorare secondo Scienza, coscienza e diligenza. la sicurezza di un Medico e' direttamente proporzionale alla sua preparazione scientifica ed alla sua capacità professionale.

bernardo

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  • Re: Idoneità al lavoro senza rischio specifico!?
  • (15/08/2013 10:11)

Jolly, sul principio siamo d'accordo, a parte che per i movimenti ripetitivi l'obbligo sussiste (sono contemplati nella norma ISO 11228 parte 3 citata espressamente nell'allegato XXXIII). Infatti, come dicevo, una delle proposte di modifica della norma era appunto quella di inserire per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria quando la VDR evidenzia comunque un rischio per la salute. Ma la proposta non è stata accolta, e al momento i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sono quelli contemplati dall'art. 41. In tutti gli altri casi è vietata. E a legge va rispettata, anche quando non ci convince, fermo restando l'impegno per cambiarla, parola di vecchio collega. E bene fanno, a mio parere, i giovani ad approfondire anche i termini giuridici della nostra professione. Poi, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata, ovviamente si tiene conto di tutto, compresi i rischi non normati. Peraltro un uso intelligente del comma 1 lett. B dell'art. 41 consente di risolvere positivamente tutte le situazioni.

jolly

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  • Re: Idoneità al lavoro senza rischio specifico!?
  • (15/08/2013 17:39)

bernardo il 15/08/2013 10:11 ha scritto:
Jolly, sul principio siamo d'accordo, a parte che per i movimenti ripetitivi l'obbligo sussiste (sono contemplati nella norma ISO 11228 parte 3 citata espressamente nell'allegato XXXIII). Infatti, come dicevo, una delle proposte di modifica della norma era appunto quella di inserire per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria quando la VDR evidenzia comunque un rischio per la salute. Ma la proposta non è stata accolta, e al momento i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sono quelli contemplati dall'art. 41. In tutti gli altri casi è vietata. E a legge va rispettata, anche quando non ci convince, fermo restando l'impegno per cambiarla, parola di vecchio collega. E bene fanno, a mio parere, i giovani ad approfondire anche i termini giuridici della nostra professione. Poi, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata, ovviamente si tiene conto di tutto, compresi i rischi non normati. Peraltro un uso intelligente del comma 1 lett. B dell'art. 41 consente di risolvere positivamente tutte le situazioni.

Principio e legge caro Bernardo
Comunque vedo che cominciamo a capirci, norme Iso, buone prassi, linee guida (richiamate dall art 168 cui fai. Riferimento), ma soprattutto scienza e coscienza, poi d'accordo altri articoli anche direttamente risolvono, ad se art 18 comma 3. La legge va rispettata certo, ma tutta e bisogna andare oltre, pur nel rispetto, della legislazione sul lavoro, se non si vuole incorrere in brutte sorprese e soprattutto la consapevolezza di lavorare secondo i principi deontologici e giuridici della professione di Medico Chirurgo.
Un saluto da un (purtroppo)non giovane collega

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