In medicina legale e in medicina del lavoro vi è una differenza tecnica sostanziale tra le valutazioni della capacità lavorativa generica e semispecifica (di cui si occupa l'invalidità civile) e la capacità lavorativa specifica di cui si occupa il Medico Competente con la formulazione del giudizio di idoneità.
Filippo, credo che il principio ispiratore del legislatore sia stato quello di lasciare al singolo cittadino/lavoratore un certo margine di decisione, altrimenti non avrebbe scritto leggi come la 222 del 1984 o la 335 del 95. Naturalmente vanno comunque e sempre salvaguardati i requisiti minimi psicofisici, ai fini della salute e della sicurezza, per svolgere qualsiasi lavoro.
Anche il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno che presuppone l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.
Ad oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l'accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 e l'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 N° 68"
Domenico Longo
Dall'entrata in vigore della legge 68/99 le commissioni per l'accertamento dell'invalidità non possono più procedere alla valutazione delle capacità lavorative definendo la collocabilità o non collocabilità della persona disabile in quanto non più competenti. La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 1 - comma 4 della legge 68/99 e perciò deve essere effettuata dalle commissioni per l'accertamento dell'invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'articolo 4 della legge 104/92.
Domenico Longo
Si ma la 68 non c'entra niente con la valutazione della capacità lavorativa finalizzata alla formulazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione posta in carico al MC, la legge 68 attiene al collocamento mirato dei diversamente abili cui sia stata riconosciuta l'invalidità civile di un certo grado o il danno biologico INAIL.
Buon giorno non so se sto scrivendo nella sezione corretta ma avrei bisogno di alcune info:
Dipendente pubblico 18 anni di servizio ho fatto iter per legge 335/95 ma mi hanno riconosciuto idoneo, ho fatto ricorso presso commissione 2 istanza ma mi hanno detto che non sono competenti per la 335 e mi avrebbero mandato in pensione Con il maturato. Quale l'organo competente per il giudizio e per il merito?
http://www.laboratoriopoliziademo...g/SALUTE/RICORSO%20INIDONEITA.htm
Non so se possa essere utile allo scrivente,
a mio parere potrebbe essere utile sentire un patronato con supporto legale
Diritti
Il ricorso contro il giudizio di inidoneità
Sono una dipendente di un ente pubblico (comune). Avevo chiesto di essere riconosciuta inabile assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/95, ma la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) mi ha riconosciuta soltanto inidonea a proficuo lavoro. Chiedo se posso presentare ricorso, e a quale organo indirizzarlo, contro la decisione della CMO che invece di riconoscermi la inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi del predetto articolo 2 della legge 335/95, ha decretato soltanto la inidoneità a proficuo lavoro.
(Lettera firmata)
Il ricorso va inoltrato alla Commissione medica di seconda istanza ma, in base a quanto prevede l’ articolo 19, comma 4, del DPR n. 461/2001, avrebbe dovuto proporlo entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della CMO.
Nella comunicazione della CMO dovrebbe esserci stato scritto, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 [1], anche a chi presentare ricorso e il temine entro il quale il ricorso poteva essere presentato. Se ciò non è avvenuto può consultare la consulenza legale della locale sede di un Istituto di patronato quale, ad esempio, l’INCA il cui indirizzo può rilevarlo dal sito http://www.inca.it/, per valutare se è ancora possibile impugnare la decisione della CMO.
Contraddizioni!!!????
" Prendendo spunto dall'articolo del mese
Linee di indirizzo della Regione Toscana per l’espressione del giudizio di idoneità del medico competente e della commissione ex art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08
Lavoratori disabili (L. 68/99 smi) Il medico competente può essere chiamato dal datore di lavoro a collaborare per individuare la compatibilità dell’attività lavorativa assegnata con le eventuali limitazioni espresse dalla commissione e nel caso di non ritenuta compatibilità, rinviare il lavoratore alla commissione stessa. Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/08), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti ope legis più fragili. Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell'art. 41, come gli altri lavoratori. Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n.354/97), sia pure relativamente a norme previgenti(rispettivamente, D.Lgs.626/94 e L.482/68).
LINEE GUIDA SIMLI” Disabilità e lavoro “ pagina 119-120
Nel caso di un soggetto disabile assunto con collocamento obbligatorio e computato, non è prevista l'espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente né il relativo ricorso ai sensi dell'art.17 comma del DL 626/94 , bensì , in relazione alla specialità della norma che regola la materia del lavoro dei disabili, è previsto che egli ricorra alla procedura dettata dall'art.10 della L.68/99 e all'art.8 del DPCM 13.01.00 , chiamando in causa direttamente il Comitato Tecnico Provinciale ad esprimere un parere super partes e vincolante per le parti ( azienda e disabili).
Sentenza n.354 /1997 Corte Costituzionale
Ne consegue, pertanto, che il giudice rimettente, - a fronte della coesistenza di due valutazioni (l’una resa dal medico di fabbrica di cui alla disposizione impugnata e l’altra dal collegio medico provinciale), - proprio al fine di non vanificare l’atto di avviamento obbligatorio al lavoro, costituzionalmente tutelato dagli artt. 35 e 38 della Costituzione, ben avrebbe potuto attribuire prevalenza al parere del collegio medico e, anzichè sollevare l’incidente di costituzionalità, riconoscere sussistente l’obbligo di assunzione dell’invalido, con gli effetti discendenti dall’interpretazione della citata legge n. 482 del 1968.
giancarlo il 07/12/2018 01:41 ha scritto:
Contraddizioni!!!????
" Prendendo spunto dall'articolo del mese
Linee di indirizzo della Regione Toscana per l’espressione del giudizio di idoneità del medico competente e della commissione ex art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08
Lavoratori disabili (L. 68/99 smi) Il medico competente può essere chiamato dal datore di lavoro a collaborare per individuare la compatibilità dell’attività lavorativa assegnata con le eventuali limitazioni espresse dalla commissione e nel caso di non ritenuta compatibilità, rinviare il lavoratore alla commissione stessa. Nei confronti di questi lavoratori deve essere applicata anche la sorveglianza sanitaria in quanto misura generale di tutela della salute (art.15, c.1, lett.l, D.Lgs.81/08), che non può essere omessa proprio per lavoratori riconosciuti ope legis più fragili. Il lavoratore disabile può ricorrere ai sensi dell'art. 41, come gli altri lavoratori. Nel senso di una non incompatibilità tra le due normative si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n.354/97), sia pure relativamente a norme previgenti(rispettivamente, D.Lgs.626/94 e L.482/68).
LINEE GUIDA SIMLI” Disabilità e lavoro “ pagina 119-120
Nel caso di un soggetto disabile assunto con collocamento obbligatorio e computato, non è prevista l'espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente né il relativo ricorso ai sensi dell'art.17 comma del DL 626/94 , bensì , in relazione alla specialità della norma che regola la materia del lavoro dei disabili, è previsto che egli ricorra alla procedura dettata dall'art.10 della L.68/99 e all'art.8 del DPCM 13.01.00 , chiamando in causa direttamente il Comitato Tecnico Provinciale ad esprimere un parere super partes e vincolante per le parti ( azienda e disabili).
Sentenza n.354 /1997 Corte Costituzionale
Ne consegue, pertanto, che il giudice rimettente, - a fronte della coesistenza di due valutazioni (l’una resa dal medico di fabbrica di cui alla disposizione impugnata e l’altra dal collegio medico provinciale), - proprio al fine di non vanificare l’atto di avviamento obbligatorio al lavoro, costituzionalmente tutelato dagli artt. 35 e 38 della Costituzione, ben avrebbe potuto attribuire prevalenza al parere del collegio medico e, anzichè sollevare l’incidente di costituzionalità, riconoscere sussistente l’obbligo di assunzione dell’invalido, con gli effetti discendenti dall’interpretazione della citata legge n. 482 del 1968.
La soluzione più logica, forse "eticamente" non corretta, e in alcune situazioni da me attuata è stata la seguente. Prima di assumere il lavoratore disabile il Datore di Lavoro sonda preliminarmente il terreno col Medico Competente, il quale "ipotizza" quello che potrebbe essere il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione individuata per il lavoratore, ovviamente sulla base dei dati sanitari a disposizione in questa fase preliminare. A quel punto il Datore di Lavoro farà le sue considerazioni e deciderà se procedere o meno con l'assunzione.
Cari colleghi, chiedo il vostro aiuto.
La lavoratrice è affetta da morbo di Parkinson, invalida civile al 66%: assunta come disabile a addetta alle pulizie part-time per due ore al mattino presso una carpenteria, supera i 60 gg di malattia continuativa e la ditta mi chiede una visita medica di riammissione al lavoro.
DEVO/posso esprimere un giudizio di idoneità (con molte limitazioni) o POSSO/devo inviarla alla Commissione Medica Integrata ai sensi dell’ art.10 della L.68/99?
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