H0 letto attentamente la sentenza in questione, che riguarda l'infortunio mortale occorso ad un lavoratore in condizioni di ubriachezza che, anche per l'assenza di protezioni, cade in una cisterna e muore. Il datore di lavoro viene condannato per omesse protezioni, per non aver previsto nella valutazione dei rischi la possibilità che un lavoratore si ubriachi. Il cenno nella parte del "diritto" alla legislazione in materia (D.Lgs.626/94, D.Lgs. 81/08, L.12/01 non riguarda direttamente il caso in esame, ma costituisce un "considerandum" generale, un excursus legislativo sui temi della assunzione di alcol, finalizzato a giungere alla motivazione del rigetto del ricorso: "Le disposizioni sinora elencate permettono dì ribadire che la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, con l’ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell’infortunio occorso, pur in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro, essendo indiscutibile – nel caso che occupa – che la mancata chiusura della botola con la griglia in dotazione è essa stessa connessa allo svolgimento delle mansioni affidate al M.".
Quindi la sentenza "semplicemente" ribadisce che l'ubriachezza del lavoratore non potgeva essere considerata imprevedibile, perché le problematiche correlate con l'alcol sono ben note e addirittura oggetto di provvedimenti di legge, anche se il caso in questione non rientrava nemmeno tra i casi in cui era vietata l'assunzione di alcol. In pratica il datore di lavoro, nel caso in questione, oltre ad omettere misure di sicurezza (botola) ha omesso di applicare "l’art. 18 lett. C) d.lgs 81/2008 (come in precedenza già l’art. 4, co 5 lett. C) dlgs n. 626/1994) dispone che il datore di lavoro ed il dirigente “nell’affidare i compiti ai lavoratori” deve “tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Pertanto, premesse che comunque le sentenze di cassazione fanno "giurisprudenza" per casi analoghi, ma non "fanno legge" (le leggi le fa il legislatore, i giudici le applicano)la sentenza in questione applica il disposto dell'art. 18 comma 1C che, nel caso in questione, riguardava l'assegnazione di una mansione a rischio ad lavoratore in stato di ubriachezza. Non riguarda la sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza, che si limita a citare come una delle previsioni legislative in materia di alcol e lavoro, senza entrare nel merito della sua attuazione.
grazie a tutti per le preziose informazioni
Gian Luca
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