Gent. Dott. Graziano Frigeri,
scrivo questo messaggio direttamente a lei in qualità di presidente di Assoprev.
Concordo con lei che la dignità e il decoro della professione del medico competente vada difesa, tuttavia obbligare l’effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in ambulatori che rispettino i requisiti di legge anche se ubicati all’interno delle Aziende rischia di determinare l’insorgenza di una serie di difficoltà molto importanti per il lavoro del medico competente, lavoro già reso difficile di per sé per l’enorme mole di burocrazia e di norme a volte molto discutibili.
Prendiamo il caso della Regione Veneto: come già anticipato dal collega “jamesbond” le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono regolate dalla Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Questa normativa prevede che i locali adibiti a struttura sanitaria debbano avere le seguenti caratteristiche:
AMBULATORIO SPECIALISTICO (requisiti minimi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)
AMBULATORIO - REQUISITI STRUTTURALI
I locali e gli spazi sono coerenti alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate (piano terra/zona piastra dei servizi/zona prossima all'ingresso) con rampe d'accesso o in altra collocazione con ascensore o servizio alternativo
La dotazione minima degli ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:
- sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente e in particolare, con spazio visita e consultazione, con area separata per spogliarsi o area schermata.
-è collocato in modo da favorire l'afflusso di pazienti.
- spazio per attività amministrative
- spazio attesa adeguatamente arredato e con numero di posti a sedere rapportato ai volumi di attività
- spazio accettazione
- servizi igienici del personale
- servizi igienici per gli utenti (dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale adibito ad ambulatorio)
- servizi igienici per gli utenti con handicap
- spazio archivio
- spazio/locale deposito materiale pulito
- spazio/locale per deposito materiale sporco e materiale per pulizie
- spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni
I locali adibiti ad ambulatorio hanno superficie adeguata in funzione della tipologia e del volume delle prestazioni (indicativamente non inferiore a 12 mq)
Per lo svolgimento di attività cruente che comportano l'istallazione di attrezzature ingombranti lo spazio disponibile consente agevoli spostamenti del personale
Sono garantite condizioni termoigrometriche accettabili (non meno di 20°C per l'inverno) e non più di 27°C d'estate
I locali hanno pavimenti lavabili e disinfettabili
I locali hanno pareti con rivestimento impermeabile e lavabile (fino a 2mt di altezza)
AMBULATORIO - REQUISITI TECNOLOGICI
Dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell' attività svolta.
Vi è dotazione adeguata di arredi in relazione alla specifica attività (scrivania, sedie, armadio farmaci, appendiabiti, frigorifero, anche in comune con altri ambulatori)
Esistono i presidi per la gestione delle emergenze, costituiti almeno da pallone di Ambu e farmaci di pronto intervento (anche in comune con altri ambulatori) o carrello per la gestione dell'emergenza
E' presente schedario/sistema per l'archiviazione della documentazione clinica
AMBULATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI
Durante lo svolgimento della attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte.
Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza devono portare in evidenza la data della scadenza stessa
Il personale (medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, amministrativo tempo pieno equivalente) è in numero proporzionalmente adeguato agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta
Sono descritte le attività ambulatoriali svolte
Per ogni prestazione vengono esplicitati:
- modalità di prenotazione
- tempi d'attesa (max) per la refertazione
- eventuale costo della prestazione e modalità di pagamento
- sede di erogazione e modalità di accesso alla struttura
- orari di erogazione della prestazione
Si registrano su cartella ambulatoriale le generalità dei pazienti
Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.
Esistono e vengono seguiti protocolli per garantire l'efficacia delle procedure di:
- Sanificazione degli ambienti
- Detersione, lavaggio, disinfezione di tutti gli strumenti ed Accessori
- Sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori
AMBULATORIO - REQUISITI IMPIANTISTICI
In tutti i locali, ove è previsto un soggiorno prolungato di personale e/o utenti devono essere assicurati l'illuminazione e la ventilazione naturali.
Impianto telefonico per utenti o in alternativa possibilità di fornire un telefono in caso di necessità
Immagino possa concordare con me che è molto difficile e oneroso, quando fattibile, realizzare all'interno di un’azienda un locale con i requisiti sopraelencati, soprattutto in caso di aziende di piccole e medie dimensioni.
M’immagino già la sanzione a carico del medico competente perché ha effettuato un visiotest o un’audiometria in un locale non dotato di rivestimento impermeabile e lavabile fino ad un’altezza di 2 metri o magari non dotato di pallone ambu (e come tale non in possesso dei requisiti minimi di ambulatorio per effettuare un qualsiasi tipo di accertamento sanitario);
Anche il primo punto dell’elenco, ovvero le rampe di accesso per i diversamente abili, escluderebbe per definizione i locali che dovessero essere ubicati al primo piano di un edificio non dotato di ascensore anche se questi locali fossero utilizzati solamente in ambito aziendale per effettuare le visite mediche e gli accertamenti sanitari di lavoratori di quella determinata azienda, magari una carpenteria pesante, dove non sono di certo presenti lavoratori non in grado di effettuare una rampa di scale.
E con i servizi igienici per i diversamente abili come la mettiamo? Anche questo è un requisito fondamentale per definire ambulatorio un locale.
Se poi il locale da adibire ad ambulatorio a norma di legge dovesse sorgere nel comune di Padova il regolamento edilizio prevede che il rapporto tra superficie aeroilluminante e superficie calpestabile sia pari ad almeno 1/8 altrimenti il locale non può essere adibito ad ambulatorio anche se rispetta criteri elencati dal Legge Regionale 22.
Le conseguenze dell’entrata in vigore del comma 9 rischiano di ripercuotersi su operatori sanitari e aziende con le seguenti difficoltà:
• Le imprese che hanno la possibilità di adeguarsi al comma 9 dovranno investire una somma di denaro non indifferente per rendere a norma di legge un locale aziendale (operazione abbiamo visto prima non così facile)
• Le Imprese che non hanno lo spazio o la possibilità di adeguare il locale aziendale dovranno per forza di cose rivolgersi ad un ambulatorio mobile (sempre se nella superficie esterna hanno lo spazio per ospitarlo) altrimenti dovranno obbligatoriamente mandare i lavoratori presso l’ambulatorio del medico competente o dell’azienda di servizi con un aumentato dispendio di tempo e costi: infatti un conto è far assentare il lavoratore dalla produzione per i 20-30 minuti necessari per effettuare dignitosamente e con decoro le visite e gli accertamenti sanitari, un conto è mandarlo nello studio del medico competente o dell’azienda di servizi, quasi sempre ubicato non nelle vicinanze dell’azienda, allungando pertanto i tempi e i costi che l’azienda deve sostenere per la sorveglianza sanitaria; in alcuni casi questi tempi diventerebbero inaccettabili con le esigenze produttive pertanto succederà che alcune aziende potranno mandare a visita i lavoratori solamente al di fuori dell’orario di lavoro dovendo così pagar loro anche lo straordinario (sempre se decidono di pagarglielo): immagino già il malumore e l’opposizione di sindacati e associazioni di categoria.
• I medici competenti che non si possono permettere un ambulatorio mobile non possono più esercitare la loro professione presso le aziende non dotate di ambulatori che rispettino i requisiti di legge
• Le Aziende di Servizi alle Imprese, che solitamente organizzano il lavoro di più medici competenti, dovranno strutturarsi con più ambulatori mobili (se hanno la possibilità di farlo) altrimenti avranno difficoltà ad organizzare il lavoro di ciascun medico (che diventerà subordinato alla disponibilità dell’ ambulatorio mobile o alla presenza di aziende dotate di locale ambulatorio).
Non conosco la realtà delle altre regioni italiane ma nella regione Veneto la proposta di Assoprev rischia di paralizzare l’attività dei medici competenti (compresi quelli che lavorano nelle Aziende di Servizi alle Imprese).
Se devo dirla fino in fondo mi lascia anche un attimo “deluso” che un collega che non svolge attività di vigilanza proponga sanzioni per altri colleghi (come da modifica proposta da Assoprev all’art.58 comma 1): ma con tutte le sanzioni già previste dal DL81/2008 c’era proprio bisogno di introdurne un’altra di nuova? Questa considerazione rimane tuttavia una mia opinione e non vuole essere motivo di discussione.
Non voglio neanche immaginare lontanamente che Assoprev abbia di proposito proposto il comma 9 come legge “ad personam” al fine di eliminare dal territorio la stragrande maggioranza dei medici competenti che lavorano direttamente con le imprese e delle Aziende di Servizi alle Imprese di piccole dimensioni non in grado di strutturarsi con un elevato numero di ambulatori mobili; voglio al contrario pensare e sono sicuro che Assoprev voglia rilanciare il decoro del lavoro del medico competente e dei lavoratori che vengono visitati.
A tal proposito, sono a proporre una serie di caratteristiche minime che potrebbero caratterizzare il locale aziendale nel quale è possibile effettuare le visite mediche in modo da non dover fare riferimento alla terminologia “ambulatori che rispettino i requisiti di legge”:
- Rispettoso della privacy (sia “visiva” che “uditiva”)
- Riscaldato
- Pulito e dotato di un cestino per la raccolta del materiale di scarto delle visite configurabile come rifiuto secco (boccagli, carta del lettino, guanti, ecc.)
- Dotato di un tavolo e almeno due sedie e dello spazio per poter aprire un lettino (ove non sia già presente)
- Dotato di un bagno interno o nelle immediate vicinanze
Ritengo che queste caratteristiche (ed altre eventuali proposte da lei, Assoprev o altri colleghi) permettano al medico competente di svolgere il suo lavoro in maniera dignitosa e decorosa senza dover rendere la vita impossibile a se stesso, ai datori di lavoro e ai lavoratori (come nel caso venisse approvata la dicitura “ambulatori che rispettino i requisiti di legge”).
Voglio infine sottolineare che questo mio messaggio vuole costituire un momento riflessivo e costruttivo da condividere con Assoprev e i colleghi medici competenti al fine di migliorare e non complicare il nostro lavoro.
Certo di un suo positivo riscontro le auguro i miei più cordiali saluti
Dott. Marco A. Furno
Medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro
D'accordissimo con Il Dott. Graziano Frigeri. O le regole valgono per tutti o per nessuno!!!! Per avere l'autorizzazione non e' stato per nulla facile, anzi!!! Controlli di persona dei tecnici del settore Igiene, documentazione compilata, domande e quesiti a mo' di test risposti e compilati, invio dell'organiframma alla regione con relativi titoli di ciascun Collaboratore (sia esso medico, infermiere o impiegata): La regione veneta credo assieme alla regione Toscana e' molto scrupolosa. Anche gli stessi ospedali pubblici del Veneto secondo questa normativa devono attenersi ad accreditamento e controlli severissimi!!! Nella medicina del lavoro ho gia' provato di mia persona eseguire le visite in carrozzerie o carpenterie meccaniche con stanze sporche di oli lubrificanti oppure con stanzine che si sentiva tutto quello che veniva detto, tanto che i lavoratori lo dicevano "si sente tutto" MAI PIU', ci siamo attrezzati con il camper autorizzato e controllato secondo la normativa 22 del Veneto e facciamo tutto sul mezzo attrezzato con standard verificati dal settore igiene pubblica di persona. Con tanto di autorizzazione regionale valida per 5 anni. Così funziona nella Regione Veneto per gli ambulatori, poliambulatori e Strutture sanitarie.
Anche per chi ha un ambulatorio singolo (quindi e' solo medico del lavoro e quindi solo lui senza collaboratori) per essere chiari che non si tratta di distinzione tra medico del lavoro e Strutture, ma la legge regione Veneto pone tutti sullo stesso piano con le stesse regole e con la stessa prassi burocratica e di controllo per ottenere l'autorizzazione. Questo per chiarezza a quanto scritto sopra.
Gentile Sig. jamesbond,
non so chi lei sia e che ruolo abbia nella medicina del lavoro, il sottoscritto furnom si chiama Marco Antonio Furno e nell’ambito della medicina del lavoro ha il ruolo di medico del lavoro competente.
A me dispiace che in passato lei abbia avuto esperienze pessime in ambienti lavorativi non salubri nei quali i lavoratori si siano lamentati a tal punto da dirle MAI PIU’, sono nel frattempo compiaciuto che per ovviare a questo problema si sia attrezzato con un camper sanitario autorizzato dall’ASL dove effettuare (o far effettuare) in maniera impeccabile le varie attività previste dalla sorveglianza sanitaria.
Nella mia esperienza tuttavia non si è mai verificata una lamentela da parte di alcun lavoratore circa le condizioni igieniche e di decoro del locale aziendale individuato per effettuare le visite mediche e gli accertamenti sanitari, forse perché alle aziende ho sempre richiesto di mettermi a disposizione un locale pulito, riscaldato, rispettoso della privacy, silenzioso, dotato di un tavolo grande, due sedie e lo spazio per aprire il lettino e con un bagno nelle immediate vicinanze: in questo modo ritengo di aver sempre svolto la mia professione in maniera decorosa anche se ho lavorato in locali aziendali non considerati ambulatori a tutti gli effetti.
Mi è successo in più di un’occasione di evidenziare all’azienda che il locale che mi volevano mettere a disposizione non era adatto chiedendo pertanto l’invio dei lavoratori presso uno degli ambulatori che mi affitta gli spazi o presso l’azienda di servizi alle imprese con cui ancora collaboro: in alcuni casi l’azienda ha capito, in qualche caso ha preferito cercare un altro medico (magari dotato di ambulatorio mobile come nel caso della sua struttura).
Mi dispiace inoltre che con la “lettera” indirizzata al Dott. Frigeri non sia riuscito a farmi capire da lei: spero almeno che il Dott. Frigeri riesca a capire lo spirito propositivo e di collaborazione che ho inteso avviare evidenziando i rischi del comma 9 e proponendo delle alternative.
Ripeto che l’approvazione del famoso comma 9 determinerebbe solamente l’ennesimo aumento di burocrazia per il medico competente, ad oggi già soffocante, e di incombenze e costi per le aziende. La mia proposta vuole al contrario offrire quel minimo di decoro al lavoro del medico competente senza, ripeto, complicarci inutilmente la vita.
Le devo infine confessare che effettuare la sorveglianza sanitaria dentro un camper lo ritengo molto avvilente (l’ho fatto un’unica volta oltre 10 anni fa e ho detto a me stesso MAI PIU’), tuttavia rispetto i colleghi che lo fanno e mai mi sognerei di proporre un comma legislativo che voglia vietare questo tipo di pratica.
Spero con queste poche righe di essermi fatto capire e le auguro buona serata.
Jamesbond, grazie per l'informazione sulle strutture sanitarie della regione Veneto. Ma dove vivete, un medico non del lavoro ma curante puó fare una visita domiciliare ? Si o NO ? Io da medico competente posso visitare in locale pulito o devo affittare il camper auto pulente ? Poi meno male che il collega Furno, senza anonimato, le risponde in modo rispettoso e preciso da un posto lontano, Padova !!
Certo che Rovigo non mi intrigo...é !! Prossimo intervento meglio qualificarsi, giusto per educazione. Ha provato a visitare il camper ? Con tutti i requisiti regionali, non si sente odore sgradevole, nessuno sviene, o picchia la testa ? Poi la regione vede lungo, dato che le aziende con infermeria ichiudono perché la produzione va all'estero, rimangono le PMI che pagheranno il camper autorizzato ! Non so se piangere o ridere, é carnevale.
nella attentissima regione del veneto un nuovo ospedale ( indovinate quale ) a 2 anni dall'inaugurazioone non aveva il certificato antincedio !!!
Anch'io ci mancherebbe mi raccomandavo preventivamente con le aziende che mi facessero trovare un luogo adatto, riscaldato e pulito, inviavo anche via fax il tutto. Ma quando si va in certe piccole aziende da 2 - 3 lavoratori in alcuni casi, circoscrivo bene in alcuni casi, ti senti dire, questo e' quello che abbiamo una stanzetta piccola e non ben tenuta. In Veneto abbondano le piccole imprese artigiane (da 2 - 3 lavoratori, anche se in questi tempi molte hanno chiuso purtroppo). Ho trovato anche aziende che ti mettono a lavorare in casa propria, perché in ditta non hanno il posto. Sempre per chiarezza c'erano aziende con posto bellissimo e pulitissimo. Io seguo parecchie piccole aziende, quindi ho dovuto valutare bene, il miglior metodo. Poi lo so che nelle altre regioni siamo visti in Veneto come alieni (anche in Toscana c'e' una legge simile), ognuno deve attenersi alle regole regionali. Fino che ci saranno differenze tra regione e regione a mio avviso non va bene. Non ci possiamo fare nulla. La mia scrittura in questo forum non e' perché tutti vadano sul camper, mai mi e' passato per la testa visto i costi, ma ho voluto scrivere per raccontare quello che ho fatto io. Poi ciascuno fa le sue libere scelte, ci mancherebbe.
Caro jamesbond, intanto cominci lei a qualificarsi perchè nel suo avatar riguardo alla sua mansione c'è scritto Altro(?).
Nella mia ormai ultradennale esperienza ho sempre pensato e mi è stato anche dichiarato dai lavoratori che è molto più avvilente, indecoroso e poco professionale visitare dei lavoratori su di un camper, trattandoli come bestie da macello.
Se c'è un locale appena decente si visitano in azienda, altrimenti vengono in ambulatorio.
Dato che lei, da come scrive, sembra essere il titolare di una CdS, a completezza delle informazioni ci dica esattamente quanto paga un medico competente per gli accertamenti sanitari, quanto riscuote lei dalla azienda e quanto trattiene per la spesa del camper.
Spero proprio che le associazioni di categoria si muovano per bloccare queste indecenze di visite mediche su camper che dequalificano ulteriormente la nostra immagine e la nostra dignità professionale.
A quale titolo lei sig. jamesbond entra nelle aziende e vede locali sporchi, pareti da cui si sente tutto, è forse autorizzato a fare sopralluoghi in azienda ????
Come elemento di chiarezza sarebbe utile definire cosa intendete per ambulatorio e differenziare da studio medico.
I Camper definiti "Ambulatori mobili" sono autorizzati?
Non sta scritto da nessuna parte l'obbligo di dotarsi di Ambulatori (poi le ditte......e chi le autorizza?)
S'informi e' rimasto indietro, molto indietro in fatto di norme d'igiene. In regione Veneto a differenza delle altre regioni, i camper, gli ambulatori e le Strutture sanitarie ogni 5 anni vengono controllati a vista (dentro e fuori) dal settore igiene pubblica della ASL, legge regionale 22/2002, la quale a fine da' parere positivo o negativo su quanto visionato (tutto per iscritto) se negativo non autorizza e non si apre nulla. Se la sanita' fosse come in Veneto in Italia saremmo tutti ottimi professionisti, un po' di campanilismo non guasta. Inoltre bisogna presentare. Quanto alle carni da macello soprassiedo visto che sul camper ricevo solo complimenti dai lavoratori in quanto ottimamente tenuto e completamente ammobiliato come da indicazione ASL!!! Altrimenti non danno l'approvazione. Quanto alle aziende faccia pure il sopralluogo, ma e' sempre il DDL che decide e se non ha i soldini per sistemare che fai?? Torni l'anno dopo a visitare in ambienti che sono gli stessi dell'anno prima, oppure gli mandi la disdetta, come ha fatto il sottoscritto in piu' situazioni!! Ripeto ciascuna e' libero di pensarla come vuole, qui ho messo la mia esperienza, poi ciascuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, se uno vuole fa tutto nell'ambulatorio, se uno vuole lo fa in Struttura e se uno vuole lo fa su camper attrezzato e autorizzato, in Veneto funzione così c'e' una legge che controllo perfino l'organigramma che ci siano i titoli per espletare l'esercizio e che tutto sia qualitativamente certificato, altrimenti ti bocciano l'autorizzazione che deve essere prsentato anche dai singoli medici con ambulatorio in qualsiasi ramo specialistico. Questo per essere chiaro.
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