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Interpello FNOMCeO

Questo argomento ha avuto 20 risposte ed è stato letto 3166 volte.

ramses

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774
  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 15:06)

Una domanda a Piuiteaczz.
Che c'azzecca l'art. 25 DELLA COSTITUZIONE ????

Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

Conte_Vlad_III

Conte_Vlad_III
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379
  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 15:12)

In effetti...anche l'altro articolo (il 70) recita:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"

sono curioso....

Mediconosherpa

Mediconosherpa
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243
  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 18:41)

"L’art. 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». In tale disposizione si riconosce il fondamento del principio di legalità nello specifico settore del diritto penale. Come affermato in dottrina (v. M. RONCO, Il reato, T.1, Bologna 2007, 1 e ss), esso «implica che le singole regole di condotta, nonché le sanzioni contemplate in caso di loro violazione, siano specificate da fonte legislativa, con caratteri di generalità e astrattezza, anteriormente alla realizzazione del fatto. IL PRECETTO E LA RELATIVA SANZIONE DEBBONO ESSERE CONOSCIBILI DAI DESTINATARI GRAZIE AD UNA PUBBLICITÀ ADEGUATA (art. 73, 3° co., Cost.).
INOLTRE L’ESPRESSIONE LINGUISTICA CHE LI PREVEDE DEVE ESSERE PRECISA ED ESENTE DA INTRINSECI VIZI LOGICI».

In relazione a tali aspetti, si è rilevato che il principio di legalità assume dimensioni distinte:

«anzitutto si presenta come riserva di legge, che descrive il monopolio del Parlamento nazionale sulla formazione penale;

in secondo luogo, come irretroattività della norma penale più sfavorevole all’autore;

in terzo luogo, COME PRECISIONE E PREGNANZA DEL PRECETTO E DELLA SANZIONE (DETERMINATEZZA), SOTTO IL DUPLICE PROFILO DELLA PRECISA INDIVIDUAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL FATTO TIPICO E UNA ESPERIENZA DI VITA CONCRETAMENTE VERIFICABILE;

in quarto luogo, COME TASSATIVITÀ, SOTTO IL DUPLICE PROFILO DEL DIVIETO PER IL GIUDICE DI ESTENDERE ANALOGICAMENTE IL PRECETTO E LA SANZIONE PREVISTA DALLA LEGGE E DELL’OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI EVITARE CLAUSOLE CHE FACOLTIZZINO L’ANALOGIA».

Una conferma a tale ipotesi ricostruttiva può rinvenirsi nelle sentenze n. 282 del 1990, n. 333 del 1991, n. 295 del 2002, nelle quali, in ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate alla medesima, si rileva essere giurisprudenza costante della Corte «il ritenere che IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE È SODDISFATTO, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) ALLORQUANDO LA LEGGE DETERMINA CON SUFFICIENTE SPECIFICAZIONE IL FATTO CUI È RIFERITA LA SANZIONE PENALE. In corrispondenza della ratio garantista della riserva, È INFATTI NECESSARIO CHE LA LEGGE CONSENTA DI DISTINGUERE TRA LA SFERA DEL LECITO E QUELLA DELL'’ILLECITO, FORNENDO A TAL FINE UN’INDICAZIONE NORMATIVA SUFFICIENTE AD ORIENTARE LA CONDOTTA DEI CONSOCIATI (cfr. sentenza di questa Corte n. 364 del 1988)». "

(il maiuscolo è mio)

Il testo completo è visibile qui: http://www.cortecostituzionale.it...egni_seminari/STU_207_Riserva.pdf

https://www.facebook.com/groups/ma.netgroup/

milvio.piras

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 20:15)

Azz…!
Comunque, se questo non porta all’eliminazione fisica, o quantomeno alla riduzione in condizioni di non nuocere, dello sceriffo di turno, che può venirti a cercare in un qualunque altro momento e beccarti di nuovo con le terga al vento (visto che, per come è attualmente la legge, sono numerosi i casi in cui possiamo trovarci in fallo anche a causa delle inadempienze altrui, nelle quali veniamo coinvolti e delle quali rispondiamo) credo che l’orientamento generale resterà quello di conciliare e limitare i danni. Finché non riusciamo a far modificare la legge.
A proposito, anche se fuori tempo, volevo chiedere all’amico che ce l’ha tanto con gli avvocati perché si sono aumentati il tariffario: non sarebbe grande se anche noi medici del lavoro fossimo altrettanto uniti e capaci di far pesare in modo determinante il nostro pensiero nelle sedi istituzionali?

paolo.ceretto@libero.it

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 20:24)

Il problema è sempre lo stesso : chi organizza il tutto ?

aqu1la

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 21:01)

Il problema non è solo l'organizzazione o la volontà di fare (che servono), il problema sono i rapporti di forza.
Per rafforzarci e' fondamentale una politica di alleanze per questo e' positivo che laFnomCeo ci appoggi ma forse non è sufficiente. Occorre riuscire a farci ascoltare dai politici, dal governo, dalle regioni e dalle parti sociali.

La redazione di MedicoCompetente.it

Piuiteaczz

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 21:24)

Il ricorso FNOMCEO è esclusivamente basato sull'art.25 della Costituzione ...
Se il legislatore scrive semplicemente "collabora" alla valutazione dei rischi, questo è un precetto penalmente troppo indeterminato.
Già in passato la Corte costitruzinale (setenza 312/96) era dovuta intervenire spiegando che all'art 41/1 del D,Lgs 277/91 nel punto dove stabilisce che il DL riduce "al minimo" il rumore adottando le misure tecniche, organizzative e procedurali, vi è violazione degli artt.25 e 70 della Costituzione e che l'unica maniera per non incorrere in tale violazione è di restringere il precetto penale allo "standard medio acquisiti dalle aziende del settore".
Qui siamo alle solite: cosa vuol dire in campo penale "collabora" al DVR? E' troppo indeterminato e quindi vi è violazione del princopio di determinatezza penale (art.25 Cost.). Se poi un ispettore sanziona un medico competente per una errore o insufficiente collaborazione, di fatto l'ispettore "scrive" un nuovo precetto penale, legiferando lui sul come andava fatta la collaborazione in violazione all'art. 70 Costituzione.
In C. Cass. 43/88 si legge "II giudice (e quindi anche l'UPG, ndr) dunque, deve compiere un ordinario sforzo d'umiltà e soffermarsi sul significato lettera¬le della disposizione e non ergersi a legislatore, facendo dire alla norma non ciò che essa testualmente prevede ma ciò che si vorrebbe avesse detto".
Un UPG quindi deve solo verificare se c'è stata collaborazione: errori di merito nella valutazione allargherebbo la fattispecie penale in maniera illegittima (art.25 Cost.) e attribuirebbero di fatto potere legislativo all'iepettore (art.70 Cost.)
Spero di essermi spiegato

ZISKA

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (07/04/2014 23:20)

Grazie per aver condiviso la nostra posizione (adesso)

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Susanna

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Mediconosherpa

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (08/04/2014 07:49)

In un moderno Stato di Diritto il RISPETTO DELLA LEGGE e dei PRINCIPI FONDANTI DEL DIRITTO non può essere considerato un “optional” o una cosa da suggerire più o meno timidamente; parimenti la richiesta che a tale comportamento si debba necessariamente e principalmente conformare LO STESSO LEGISLATORE pare ovvia quanto imprescindibile;

per quanto di tutta evidenza, il contrasto dell’art. 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs81/08 con gli artt. 25 e 70 della Costituzione Repubblicana vigente non è stato manifestamente mai apprezzato, anzi neppure preso in considerazione da nessuna delle entità associative del settore;

in tale contesto un gruppo di cittadini medici competenti ha ritenuto irricevibile, motivatamente, la risposta fornita all’interpello proposto in merito da FNOMCeO, con la richiesta di reiterare la richiesta eccependo quanto ritenuto necessario;

la questione sollevata non riguarda una specifica categoria di medici, ma RIGUARDA L’INTERO CORPO MEDICO, in quanto Norme alquanto discutibili hanno creato condizioni operative probabilmente o certamente in contrasto con il vigente Codice Deontologico, prima ancora che con i citati Principi Fondanti del Diritto ed altre Leggi Generali, pertanto la richiesta di essere rappresentati in tale contesto da FNOMCeO appare del tutto ragionevole e pienamente in linea con il ruolo Istituzionale dell’Ordine dei Medici.

Ringrazio Piuiteaczz per il valido contributo.

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milvio.piras

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (08/04/2014 13:04)

Ebbene, all’atto pratico, visto che a parlare solamente dei problemi si finisce alla lunga per smorzare gli entusiasmi e dimenticarsene, adeguandosi alla situazione che tanto si voleva evitare o correggere, si tratta di individuare un organismo che ci rappresenti e si faccia carico di portare nelle sedi opportune le nostre istanze.
Le mie personali simpatie, tra le varie eventuali ipotesi, vanno al CO.NA.ME.CO., che per sua stessa natura e dichiarazione di intenti, si pone come principale portavoce della categoria dei medici competenti, benché rimanga indispensabile, ovviamente, il coinvolgimento delle altre associazioni o enti (SIMLII, ANMA, FNOMCeO e quant’altri), che tuttavia non possono rimanere gli unici delegati a risolverci i problemi mentre noi, i diretti interessati, pretendiamo di starcene comodi a casa nostra.
Insomma, sarebbe ora (anzi, lo è già da un pezzo) che tutti noi medici competenti ci diamo una mossa, iscrivendoci al CO.NA.ME.CO. e contribuendo anche in termini finanziari, sia con la quota d’iscrizione e, se non basta, anche con qualche aggiunta, necessaria a coprire le spese di chi verrà incaricato di trovare una soluzione ai nostri problemi.
Credo che, a questo punto, l’unico e ultimo atto preliminare (pura formalità, ovviamente) che possa essere atteso sia la dichiarazione di disponibilità di CO.NA.ME.CO. con una bozza di programma sul da farsi.
Dopo di che non ci saranno più scuse per nessuno.

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