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Decalogo di Guariniello

Questo argomento ha avuto 28 risposte ed è stato letto 4929 volte.

margherita

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (02/02/2004 09:48)

Ma prima procederei ad un sopralluogo per escludere che un rischio sia presente. Ed inoltre bisogna rivalutare il ruolo del medico competente che è un consulente non un addetto al visitificio. Anche perchè se la ASL, come succede sempre, mette delle limitazioni pur non conoscendo il luogo di lavoro poi che farà il medico competente che è responsabile della sua idoneità ed ha consigliato al datore di lavoro di indirizzare il lavoratore alla ASL? Sono contraria ad una subalternità. Il medico competente deve aumentare la sua qualità.

Gennaro

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (02/02/2004 11:05)

D 'accordissimo sulla maggiore responsabilità e qualificazione del medico competente, ma purtoppo in questo caso esiste una legge specifica che non può essere non presa in considerazione. Comunque si suppone che il MC dell 'azienda abbia già effettuato un o vari sopralluoghi, e già sia a conoscenza dei rischi per la salute a cui è esposta la lavoratrice. Nel caso nessun rischio normato.
saluti

Gennaro Bilancio

ziorossi

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (02/02/2004 18:32)

Circa il punto 8) del decalogo, mi appare difficile non pensare alla possiibilità che un medico competente possa anche non avvalersi della collaborazione di altro medico competente, perciò abilitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, a patto che ci sia un consenso scritto del datore di lavoro; tale ipotesi è contemplata dal codice civile per i casi di rapporti di lavoro tra liberi professionisti, cioè la maggior parte di noi medici competenti.

Maurizio R.

dfragomeno

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (03/02/2004 12:17)

Esimio collega Gennaro, scusa il ritardo nel risponderTi, ma ho avuto delle difficoltà nell 'effettuare il login per entrare nel forum; grazie dei consigli, ma ho delle precisazioni da farTi: Visite, sopralluoghi,conoscenza ultraventennale delle lavorazioni,ecc.ecc... già dato!!; il problema resta nei termini che comunque la lavoratrice ha posto una richiesta specifica al MC ed il non accedere a questa sua istanza, direttamente, ma girarla a terzi (DL >>ASL) mi sembra che esponga poi il MC a rischi successivi, a parte la considerazione fatta dalla collega sulla facilità con cui l 'ASL preposta potrebbe incorrere nel facile rilascio di tutte le controindicazioni possibili ed immaginabili con seria perturbativa dell 'organizzazione del lavoro ed innesco di situazioni di emulazione ( perchè lei si ed io no??).
Resto in attesa di pareri.

Gennaro

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (04/02/2004 08:31)

Ero certo che avevi già effettuato il tuo dovere come medico competente ( hai scritto molto dettagliatamente e bene l 'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice), non volevo fare intendere il contrario, ma rispondere alla collega che scriveva di fare un sopralluogo. Ripeto comunque che sono d 'accordo con tutti e due sulla professionalità del medico competente e che qust 'ultimo sia la figura professionale più idonea per effettuare la visita medica ed esprimere il giudizio di idoneità. Anche per me non è giusto fare effettuare la visita medica presso una struttura pubblica, per varie ragioni. Ma in assenza di rischi specifici così come tu hai scritto ( anzi io ho capito nessun rischio per la salute) non puoi effettuare tu la visita medica. ( Comunque oltre l 'ASL puoi rivolgerti anche allla Medicina del Lavoro della II Università di Napoli Federico II Dott. Carbone)
Cosa ne pensa La Redazione?
Saluti

Gennaro Bilancio

18781

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (05/02/2004 08:33)

Al capo IV dell 'ex D.Lgs: 626/94, all 'art.16, viene specificato il contenuto della sorveglianza sanitaria relativo agli accertamente preventivi e periodici finalizzati a constatare l 'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati o sono stati destinati, a seguito dell ' espressione di un giudizio d 'idoneità al lavoro specifico.
Il successivo articolo 17 sancisce gli obblighi del M.C. e al comma 1, lettera i recita testualmente:"fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b ( previsti dall 'art.16 n.d.r.), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali".
La mancata osservanza del c.1, lettera i, dell 'art.17 precedentemente citato, prevede come sanzioni per il M.C. l 'arresto fino ad 1 mese o l 'ammenda da 258 a 1.549 Euro.
QUINDI L 'INADEMPIENZA E ' SANZIONATA!
Il Consigliere Guariniello, nel suo "decalogo", ritiene che le visite su richiesta del lavoratore debbano effettuarsi nel caso vi sia la presenza di una patologia connessa ai rischi lavorativi e non semplicemente a richiesta del lavoratore; inoltre l 'emissione del giudizio d 'idoneità specifica, in caso di tale visita, non deve essere posta dal M.C.
A parte il furbesco escamotage, più o meno lecito ( meno secondo chi scrive, stante all 'art.72-decies, comma 2, lettera b che prevede una periodicità diversa delle V.M.P. solo nel caso che tale decisione del M.C. venga assunta in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria, riferita in forma scritta e motivata sul documento di valutazione del rischio < ecco il brutto quarto d 'ora passato dal collega citato da Gandalf >), ci troviamo di fronte al caso di una lavoratrice non esposta a rischi tabellati e/o valutati, che comunque chiede al M.C. di essere spostata ad altra attività per una sua patologia ritenuta non compatibile con la mansione.
E ' vero che non è esposta a solventi, fumi, polveri, rumore, vibrazioni, etc., ma non riesce, comunque, a svolgere l 'attività affidatale dall ' azienda.
L 'invio a visita collegiale presso la A.S.L., ai sensi dell 'art.5 Legge 300/7, non è più perseguibile per 2 motivi che si riprendono tra di loro:
1) tale compito, con l 'introduzione dei recenti disposti di legge, è stato demandato al M.C.;
2) l 'idoneità specifica alla mansione fa parte del compito istituzionale del M.C.; infatti, alla stato, la commissione pubblica può emettere solo giudizio riguardante l 'idoneità generica al lavoro ( a parte altre eventuali e destruenti conclusioni cui può giungere ).
Anche l 'invio alla Medicina del Lavoro o ad altra analoga struttura publica non può essre richiamata, in quanto, ripeto, è compito istituzionale del M. C. nominato dal DDL che remunera lo stasso e può giustamente non ritenere opportuno spendere altro suo danaro.
Quindi cosa facciamo? La visitiamo oppure lasciamo cadere la richiesta?
Nel primo caso ci esponiamo alle ire di Guariniello e Company; nel secondo caso alle sanzioni precedentemente riferite.
Questo è il bello della giurisprudenza italiana: comunque operi sbagli e/o, di conseguenza, non sbagli (con gli opportuni avvocati difensori ).
Usciamo dalla facezia, se così vogliamo definirla.
Le patologie osteomuscolari e la gonalgia bilaterale lamentate dalla lavoratrice in questione ( di cui non conosceremo l 'entità e la diagnosi precisa, se non dopo la visita ), possono realmente ripercuotersi sull 'attività lavorativa svolta? Ancora, l 'attività lavorativa può ripercuotersi negativamente sullo stato di salute o sul "benessere psico-fisico" della persona? Inoltre, mentre tale attività può essere svolta da una lavoratrice "normale" o "media", può essere svolta da una persona con ridotte capacità lavorative tali da rendere non congrui anche lavori che non presentino rischi valutati e/o tabellati?
Materialmente e moralmente come si deve porre il Medico ( anche se Competente ) nei confronti di una persona che lamenta problemi di salute tali da poter far incorrere la stessa in provvedimenti disciplinari da parte dei superiori gerarchici o in un ulteriore aggravamento dello stato di salute?
La somma di provvedimenti disciplinari per mancato rendimento può portare a sanzioni pecunarie notevoli o addirittura al licenziamento ( dopo cosa succede?); l 'aggravamento dello stato di salute, avvenuto anche grazie alla non considerazione del M.C., può dare luogo a una richiesta di danno biologico oppure a una denuncia penale per lesioni in cui può rientrare anche l 'apatia mostrata dello stesso medico.
D 'altra parte più che Kafkiana mi sembra cabarettistica la decisione di visitare una persona che lamenta problemi di salute con impossibilità a svolgere il compito lavorativo assegnato e non emettere giudizio d 'idoneità finale.
Cui protest? Alla conoscenza personale del M.C. e all 'aggiornamento del diario clinico delle condizioni del soggetto ( ma non siamo in Ospedale o al CSM )? Ad esporre, come già detto, il M.C. che non ha espresso eventuali limitazioni o controindicazioni al pubblico ludibrio e alla scure della magistratura?
Sì, perchè dopo, tutti, ma proprio tutti, sono bravi a pontificare dal seggio e a dare a noi, poveri cristi, la colpa di non aver ascoltato la supplica che ci veniva mossa o di aver fatto qualcosa che non andava fatta ( ci risiamo con questa dicotomia opportunista che può andare bene per i giorni dispari ma non per quelli pari, o viceversa ).
Potrei ancora dilungarmi , ma per ragioni di tempo e di rispetto per gli altri, vado a concludere l 'argomento.
Allo stato, finchè non ci sarà un eventuale chiarimento di legge, dirimente al riguardo, le V.M. su richiesta del lavoratore vanno effettuate poichè tutte e non solo quelle per prevenire i danni da CTD ( a proposito, le vibrazioni sono ancora tabellate e previste al p.48 della tabella acclusa all 'art.33 del DPR 303/56 o è cambiato qualcosa che il Consigliere sa e noi no?), sono da intendersi come rientranti nelle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell 'art.3, c.1, lettera l, del D.Lgs.626/94. Inoltre l 'art. 4 c.5, l.c, prevede che nell 'affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
La visita medica effettuata dal M.C. non può essere orfana del giudizio d 'idoneità ( a parte quella conclusiva prevista per il rischio chimico ), da esprimere sempre e comunque.
Scusandomi per la lunghezza della nota, ma l 'argomento è veramente importante, e in (dolce) attesa di ulteriori considerazioni, invio un saluto affettuoso a tutti.

Gennaro

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (05/02/2004 12:05)

Visto che l 'argomento può generare molte repliche, perchè non proviamo a dicuterne in chat ?. Chi è interessato può gentilmente lasciare una fascia oraria di collegamento?
Saluti

Gennaro Bilancio

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (12/02/2004 09:54)

Visto che la chat non funziona, ritorniamo a dibattere sul forum l 'argomento.
Ero e sono in attesa di qualche ulteriore parere o si ritiene esaustivo quanto detto e quindi chiuso l 'argomento?
Un saluto a tutto e buon lavoro.

La Redazione

La Redazione
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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (12/02/2004 17:06)

Solo una precisazione: la chat tecnicamente funziona. E ' necessario logarsi ed entrare. Basta decidere gli orari migliori per tutti.

La redazione di MedicoCompetente.it

Gennaro

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  • Re: Decalogo di Guariniello
  • (12/02/2004 17:13)

La chat sicuramente funziona ma nessuno ha indicato una fascia di collegamento, forse non interessa l 'argomento.
Ma ritorniamo al problema,Cominciamo a risolvere il primo punto.
“Il medico competente effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali”
Domanda: In base alla presunta patologia di cui risulta affetta la lavoratrice quale rischio professionale risulta correlato? La stazione eretta?

Gennaro Bilancio

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