Dissento totalmente da Bernardo.
Partendo proprio dal lucido brocardo che egli cita ("ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit"), va notato che l'art. 41 chiarisce distintamente il "quando" ed "a che scopo" il medico può effettuare le visite (preassuntiva, periodica, a richiesta del lavoratore, etc.) e NON riporta affatto una ipotetica "visita a richiesta del datore di lavoro" o "visita a richiesta del medico competente".
Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 20 comma 2, lettera i): "...(i lavoratori devono) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente", essa non può a mio avviso essere letta come una concessione data al medico di poter disporre visite a sua totale discrezione (altrimenti non avrebbe avuto senso una così precisa enunciazione delle possibili modalità di esecuzione delle visite, e della loro periodicità, come invece è presente nel'art. 41 citato), ma bensì di stabilire l'obbligo per i lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente ma ovviamente ricompresi nelle fattispecie indicate nell'art. 41 stesso, intendendo cioè che il lavoratore deve sottoporsi ad esempio all'ECG, agli esami ematologici, ai controlli radiologici e quant'altro "disposto dal medico competente" per la migliore tutela possibile della salute del lavoratore.
Mi pare dunque che la Norma escluda totalmente la possibilità di attivare una visita medica su autonoma iniziativa del medico, possibilità che invece è prevista per il lavoratore.
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Vabbè! A questo punto si tratta di mettersi d’accordo se il medico può disporre gli esami solo in occasione delle visite programmate, o se può farlo in qualunque momento lo ritenga necessario (ad es. il lavoratore si assenta per un mal di schiena? Si richiede una consulenza ortopedica). Ovviamente sarebbe assurdo che poi la consulenza richiesta debba aspettare la scadenza programmata dell’idoneità per essere presa in considerazione dal medico competente.
Sono d’accordo con Mediconosherpa: il rapporto MC – Lavoratore è rigidamente regolamentato dalle norme di sicurezza. Le informazioni sanitarie che il MC acquisisce per esprimere il giudizio non possono derivare da terzi (DL compreso) ma solo dall’’anamnesi, esame obbiettivo e indagini integrative. Il lavoratore quando firma il certificato di idoneità attesta anche la “la corretta espressione dei dati anamnestici” (D.M. 9/7/12). La veridicità è un problema del lavoratore che firma non del MC che ritiene di indagare per altre vie. Tutto il resto è art. 5/L. 300. Il rapporto di fiducia reciproca (se il MC è stato capace di stabilirlo e se le condizioni complessive lo consentono) certamente prevede altri percorsi ma informali, concordati con il lavoratore e rispettosi del segreto professionale. Qualche volta si riesce, ma se non ci sono queste condizioni il rigido rispetto dei ruoli garantisce tutti, ma senza scorciatoie.
Vabbè! A questo punto si tratta di mettersi d’accordo se il medico può disporre gli esami solo in occasione delle visite programmate, o se può farlo in qualunque momento lo ritenga necessario (ad es. il lavoratore si assenta per un mal di schiena? Si richiede una consulenza ortopedica). Ovviamente sarebbe assurdo che poi la consulenza richiesta debba aspettare la scadenza programmata dell’idoneità per essere presa in considerazione dal medico competente.
Io la vedo così:
Nel caso da te descritto il lavoratore richiede visita (al di fuori quindi della periodicità e che non sposta la periodicità) ed il MC può disporre accertamenti finalizzati al GI ex art 20, anche se non espressamente previsti dal piano di sorveglianza che comunque contempla altri accertamenti complementari sempre ex art 20 (spiro, es. Lab,etc)
Per il resto concordo con annuscor e mediconosherpa.
Riporto il testo di una sentenza:
Frequenza degli accertamenti periodici Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005 (u.p. 30 marzo 2005) - : "gli accertamenti periodici non sono solo quelli per così dire ‘programmati’ e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito"
Questa sentenza giustifica il fatto che il mc se venuto a conoscenza di fatti sanitari che potrebbero modificare l'idoneità rilasciata precedentemente,possa richiamare a visita un lavoratore
Una sentenza, anche della Cassazione, non è di per sè una Legge, ma esprime un giudizio su un determinato problema che è giunto all'osservazione dei Giudici e che vale per quel determinato problema.
E' chiaro poi che una sentenza della Cassazione costituisce un precedente significativo ma che, ripeto, non ha valore di Legge, cioè non è automaticamente applicabile ad ogni altra situazione similare.
Resto dell'opinione che la determinazione contenuta nell'art. 41 del D.Lgs 81/08 escluda tassativamente la visita "a richiesta del datore di lavoro", nonchè la visita " a richiesta del medico competente", consentendo solo la visita "a richiesta del lavoratore".
Vista la data della sentenza citata credo che questa si riferisse ai principi del D.Lgs. 626/94, poi rivisti (come citato da Mediconosherpa) dall'81/08.
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