Rilevo molte incongruenze nei fatti presentati:
-la Commissione Medica dell'ASL ex art.5 L.300/70 esprime giudizi sull'idoneità fisica del lavoratore su richiesta del DDL e di solito quando non è prevista la figura del Medico competente. Infatti il parere di questa commissione non è vincolante per il DDL nè prevale sul giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal MC.
- la dizione "inabile a qualsiasi attività lavorativa" appartiene ai giudizi espressi dalla Commissione Medica di Verifica ex L. 335/95 che giudica i dipendenti dello Stato e li colloca in quiescenza con un trattamento pensionistico calcolato fino al teorico raggiungimento dell'età pensionabile.
- i giudizi di tale Commissione, come quelli del Collegio ASL per l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex L.274/91 dei dipendenti degli Enti Locali, sono "assoluti e permanenti", e non prevedono rivalutazioni.
Nel caso il lavoratore si presenti in Commissione con una patologia non ancora stabilizzata, il giudizio viene di solito sospeso, perchè tali norme non prevedono il rilascio di pareri temporanei.
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