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anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 2307 volte.

PREVEMP

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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (09/01/2015 12:11)

Sia il D.Lgs.758/94 che l'oblazione speciale di cui all'art.162-bis c.p. sono forme alternative (condizionate, cioè previste a determinate condizioni) al percorso ordinario, che è la fase dibattimentale (previo decreto penale ed opposizione del difensore), ossia il "processo" davati al giudice con (alla fine) l' assoluzione o la condanna.

In entrambi i casi si tratta di forme di estinzione del reato di cui si avvale il contravventore per propria decisione spontanea (magari anche se non è convinto, per consiglio dell'avvocato, o per non avere ulteriori seccature): è per questo che un "ricorso a posteriori" non è proponibile, in quanto se la persona ritiene di non aver violato la legge ha il diritto - costituzionalmente garantito - di adire il giudice naturale.
Ma a quel diritto si è già rinunciato avvalendosi delle procedure di estinzione del reato.
Del resto, si potrebbe anche arrivare all'archiviazione anche nella fase delle indagini preliminari se la notizia di reato fosse ritenuta infondata dall'autorità giudiziaria.

Quindi - ma non mi azzardo a consigliare nessuno, à il mestiere degli avvocati e non il nostro - se un collega ritiene di non aver violato la legge, non ottempera alla prescrizione e paga, nè "fa ricorso" (non previsto), ma contesta la prescrizione con una memoria al Pubblico Ministero, ed eventuamente affronta il processo.

milvio.piras

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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (09/01/2015 13:32)

Volendo a tutti i costi confidare nel buon senso, credo che se si dimostra che una sanzione, anche se già pagata, è stata comminata sulla base di un articolo privo dei requisiti di chiarezza, certezza, inequivocabilità, ecc…, e pertanto illegittimo, come asseriscono anche gli esperti in materia (v. il procuratore Deidda), la stessa dovrebbe essere annullata e rimborsata, quale che sia stato il percorso seguito dal malcapitato per venirne fuori.
Se mi sanzionano per eccesso di velocità in un tratto in cui non è indicato un limite preciso, e quindi il limite stesso è variabile secondo l’umore o l’opinione del vigile di turno, io posso anche essere indotto a pagare subito pur di cavarmela con la sanzione ridotta, ma rendendomi conto a posteriori di aver subito un ingiustizia dovrebbe essermi riconosciuto il diritto ad essere risarcito. Almeno in uno Stato che si autoproclama “di diritto”.

Sentito al volo, sulla questione, un mio amico avvocato, mi dice che, addirittura, prima il pagamento della sanzione (che peraltro evita che la questione degeneri in reato penale, se ho capito bene) era condizione necessaria per poter presentare ricorso, e tutt’ora pare che esista una roba chiamata “clausola di regime dell’atto”, riportata sullo stesso provvedimento sanzionatorio, che prevede la possibilità di ricorso anche a posteriori.
Mi scuso per la mia imprecisione, ma forse la questione merita un serio approfondimento.

carlpam

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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (09/01/2015 14:46)

milvio.piras il 08/01/2015 09:31 ha scritto:
Chi ha il numero?

cosulcesi 800.122.777 linea diretta gratuita

giancarlo

giancarlo
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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (11/01/2015 08:08)

PREVEMP ha specificato con chiarezza,proporzionata allo spazio e al tempo di un forum,quale è' la procedura .Mi sembra che si dimentichi che il reato commesso (come per il 90% della violazione degli art. Del dl 81)e' penale e solo il meccanismo del 758 (credo unico caso previsto) ,riconoscendo più' importante la salute e la sicurezza dei lavoratori che la pena ,consente ,eliminando l'oggetto del reato , di trasformare il penale in "amministrativo".(quindi non stiamo parlando di eccesso di velocità' sanzione sin dall'inizio amministrativa).mi viene l'esempio dei pneumatici lisci.se la polizia ci contesta i pneum.lisci ci fa la multa ma nulla ci vieta di continuare a girare con quei pneum.Nel caso nostro e' come se la polizia ci dicesse "ok ,ora vai a cambiare le ruote, monti pneum. a norma,torni e mi fai controllare che ora sono a norma e a quel punto ( cioè' hai ottemperato ad una prescrizione) ti ammetto al pagamento di una sanzione corrispondente ad 1/4 del max previsto.se non dimostri di aver cambiato i pneum. O nonostante li hai cambiati non paghi la sanz.amministrativa l'organo di vigilanza informa il p.m. Di ciò' ,come lo informa nel caso si sia ottemperato e pagato.A quel punto e' tutto nelle mani dl p.m. (Penale) ed è' a lui che ci si deve rapportare per dimostrare di aver ragione con il possibile passo successivo o dell'oblazione o del processo ( penale).

milvio.piras

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Cagliari
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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (11/01/2015 21:18)

Solo “pour parler”, e solo per quest’ultimo intervento, prima di passare la parola a qualcun altro ben più qualificato (visto che personalmente di solito mi occupo di tutt’altro e tutt’ al più, come tanti di voi, suppongo, mi tocca subire le leggi idiote).
Pur non mettendo in dubbio le asserzioni degli altri partecipanti al forum, che sicuramente ne sanno più di me, io mi limito a basare le mie considerazioni sul senso comune (non pretendo neanche che sia BUON senso) per cui se una disposizione è vaga non dovrebbe poter essere lasciata al libero arbitrio dello sceriffo di turno, ma andrebbe semplicemente precisata meglio o abrogata.
Per fare una considerazione che lascia il tempo che trova , nulla più che un semplice sfogo personale, potrei dire che la sanzione ridotta, che implicitamente è una ammissione di essere in torto, come alternativa ad un lungo, penoso e dall’esito incerto iter per dimostrare come stanno realmente i fatti, somiglia tanto ad una estorsione ai nostri danni da parte dello Stato.
Più obiettivamente, già un collega mio conterraneo ha segnalato qualche tempo fa che questo regime sanzionatorio esiste solo nella legislazione italiana, non essendo previsto dalla normativa comunitaria. Frugando nella rete salta fuori, peraltro, anche un po’ di letteratura che solleva forti dubbi sulla legittimità delle leggi o atti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario. Riporto uno stralcio di un documento a firma di ROBERTO GIOVAGNOLI (Procuratore dello Stato) che si può trovare facilmente (è un pdf) e al quale ho dato una rapidissima lettura: “la legge italiana, incompatibile con un regolamento comunitario risulterà abrogata se ad esso anteriore”, mentre se successiva, risulterà affetta da “un vizio di invalidità (non già di nullità-inesistenza) qualitativamente analogo a quello che presenta la legge incostituzionale” (G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo, vol. I, Milano, 1997, 601).
Ora, è pur vero che esistono maestri di dialettica che riescono a rivoltare la realtà come a loro fa comodo, ma il senso comune percepisce solo un atto di prevaricazione del potente ai danni del cittadino, e se si cerca di arrivare ad un tavolo di discussione, semplicemente non si riesce a superare la barriera di una semplice segretaria (qualcuno di voi sa cosa intendo dire dietro il velame dei miei versi oscuri, vero?).

ramses

ramses
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  • Re: anche l'81 potrebbe evolvere verso la chiarezza e determinatezza
  • (28/01/2015 10:41)

Di fatto, il pagamento è una ammissione di responsabilità, come nel patteggiamento; ammetto la colpa così mi viene ridotta la sanzione.
Pare molto improbabile che, dopo aver ammesso, io possa ritrattare, proprio perché non sono stato "condannato", ma sono io che ho convalidato "l'accusa".
Quindi chi paga, pur con tutte le motivazioni che si possono addurre, non può poi andare a sostenere l'illegittimità di qualcosa che ha accettato volontariamente.
Ci sono passato personalmente tanti anni fa.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

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